In materia di misure cautelari reali, ai fini del fumus del riciclaggio, è necessario individuare la tipologia del delitto presupposto?

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Cass. pen., sez. II, 30/03/2026 (ud. 30/03/2026, dep. 21/05/2026), n. 18397 (Pres. Caputo, Rel. Aielli)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di misure cautelari reali, ai fini del fumus del delitto di riciclaggio, sia necessario individuare la tipologia del delitto presupposto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Brescia rigettava una richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. disposto dal Gip del locale Tribunale in relazione al contestato delitto di riciclaggio.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini del fumus del delitto di riciclaggio, è necessario che sia individuata quanto meno la tipologia del delitto presupposto che si colloca a monte della condotta di riciclaggio e che è elemento essenziale per la condotta di ostacolo alla identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629; Sez. 46773 del 23/11/2021).

I risvolti applicativi

Ai fini del fumus del delitto di riciclaggio, è necessario individuare quantomeno la tipologia del reato presupposto a monte della condotta, quale elemento essenziale per la configurabilità dell’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 18397

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 30/03/2026

Data Deposito: 21/05/2026

SENTENZA

Z. D. nato in … il …

avverso il provvedimento del Tribunale di Brescia in data 23/12/2025

letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Z. D. ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del denaro contante pari ad euro 110.770,00 e dell’autovettura nella quale veniva trasportato, disposto dal Gip del locale Tribunale in relazione al contestato delitto di riciclaggio.

1.1. Deduce il ricorrente che il collegio cautelare, nel rispondere alle doglianze difensive con le quali si contestava la mancata individuazione del delitto presupposto, ha richiamato un precedente procedimento a carico dello Z., risalente a ben quattro anni addietro rispetto al sequestro, in cui egli figurerebbe come partecipe di un’associazione per delinquere, sicchè non sarebbe consentito ipotizzare, a suo carico, il delitto di riciclaggio essendo egli autore del delitto presupposto.

Aggiunge che, in assenza di una condotta di consegna del denaro a terzi, il mero occultamento non integrerebbe il fumus del delitto di riciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è basato su un motivo infondato e va rigettato.

1. Il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato l’orientamento della Suprema Corte, dal collegio condiviso, secondo cui ai fini del fumus del delitto di riciclaggio, è necessario che sia individuata quanto meno la tipologia del delitto presupposto che si colloca a monte della condotta di riciclaggio e che è elemento essenziale per la condotta di ostacolo alla identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629; Sez. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433) ha rilevato che i delitti presupposto erano stati già individuati dal GIP (i reati – fine cui il sodalizio era dedito, oggetto del procedimento del 2021 ed in particolare quello di cui all’art. 131 – ter T-U.B: abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento), rilevando come sulla base degli atti di indagine, risultasse dimostrato il collegamento tra detti delitti presupposto che avevano generato la provvista e la condotta posta in essere dal ricorrente (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato).

1.2. Il Tribunale ha poi puntualmente affrontato e risolto la questione, qui riproposta, della partecipazione del ricorrente al delitto presupposto osservando che egli non era indicato tra gli autori del delitto presupposto, ma figurava come “corriere di denaro” sicchè non poteva affatto escludersi la configurabilità del delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen. essendo egli coinvolto solo nel riciclaggio.

1.3. Quanto all’elemento oggettivo del reato, il Tribunale ha rilevato che l’indagato non si era limitato alla semplice ricezione del bene ma, date le modalità di confezionamento, occultamento e di trasporto della denaro (oltre 110.00,00 euro, suddivisi in mazzette da 10.000,00, sistemate nel doppiofondo dell’autovettura, apribile con un congegno elettronico che il prevenuto aveva ricevuto presso l’hub in uso alla compagine criminale), fosse rinvenibile il quid pluris necessario ai fini della configurabilità del riciclaggio.

Insegna infatti la giurisprudenza che il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto. Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, come condotta causalmente produttiva dell’evento di pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non vi è ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà o del possesso. Per contro, anche l’attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l’identificazione dell’origine illecita ( tale è apparso, ad esempio, lo spostamento di un’autovettura provento di furto all’estero ed in particolare in uno stato extracomunitario, per l’oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed all’avente diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di provenienza : cfr. Sez., n. 23774 del 13/07/2020, Rv. 279586 – 01; Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Rv. 287317 – 01).

In definitiva, quindi, la qualificazione della condotta in termini di riciclaggio (e non di ricettazione) risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, mentre il ricorso, nell’invocare una diversa soluzione, non tiene conto della peculiarità della vicenda e, in particolare, delle modalità e del luogo in cui il denaro era stato materialmente trasferito, non confrontandosi, sul punto, con le considerazioni svolte dai giudici di merito che proprio su questi aspetti hanno insistito per sottolineare la idoneità della condotta ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa.

Non è inutile infine ricordare che il delitto di riciclaggio sussiste ed è integrato dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254050 – 01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530 – 01; Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140 – 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/03/2026

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