Cass. pen., sez. III, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35626 (Pres. Ramacci, Rel. Noviello)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la Corte di Appello sia tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli riformava una sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere di condanna degli imputati in relazione al reato ex art. 44 del DPR 380/01 lett. b), dichiarando non doversi procedere nei confronti dei medesimi per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge processuale per l’omessa motivazione rispetto ai motivi di appello.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata “de plano” non consentirebbe all’imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie (Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023).
I risvolti applicativi
In caso di prescrizione dopo annullamento con rinvio, la Corte di Appello deve deliberare instaurando prima il contraddittorio, e ciò per garantire all’imputato la rinuncia alla prescrizione o l’assoluzione nel merito.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3
Num. 35626 Anno 2026
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
nel procedimento a carico di
T. G. nata a … il …;
R. R. nata a … il …;
avverso la sentenza del 14/12/1921 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore delle ricorrenti avv.to A., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere di condanna di T. G. e R. R. in relazione al reato ex art. 44 del DPR 380/01 lett. b), per avere proseguito senza titolo opere di ampliamento di un originario immobile, con nuova redistribuzione degli ambienti e creazione di impianti tecnologici dichiarando non doversi procedere nei confronti delle medesime per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la predetta sentenza T. G. e R. R., mediante il proprio difensore, propongono ricorso per cassazione sollevando tre comuni motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, contestando la conferma dell’ordine di demolizione nonostante la intervenuta dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in assenza di qualsiasi motivazione a supporto del confermato ordine di demolizione.
5. Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge processuale per l’omessa motivazione rispetto ai motivi di appello non essendosi valutata la posizione della R., estranea al reato, né la sanabilità dell’opera, né la legittimità e proporzionalità dell’ordine di demolizione a fronte della legittimità di parte dell’immobile.
6. Considerata la priorità logico-giuridica del terzo motivo occorre preliminarmente esaminare quest’ultimo, che risulta fondato. Legittimamente si lamenta come si sia escluso ogni contraddittorio e analisi mediante il ricorso alla impugnata sentenza predibattimentale dichiarativa della prescrizione. In proposito si rammenta che (Sez. 5, Sentenza n. 44417 del 05/10/2022 Cc. (dep. 22/11/2022 Rv. 283811 – 01) sussiste l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estinto il reato per prescrizione.
Inoltre, in tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata “de plano” non consentirebbe all’imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie. (Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, omissis, Rv. 285449 – 01)
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.




