Versare sul proprio conto assegni illeciti è ricettazione o riciclaggio?

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Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35661 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamore)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita integri il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza del Tribunale di Foggia che, a sua volta, aveva condannato l’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., censurandosi la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di ricettazione, e non quello di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di

provenienza illecita, ancorché previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, allorché rimangano inalterati gli elementi identificativi dei titoli e dell’istituto emittente, non risultando in tal modo concretamente ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 6, n. 24941 del 22/03/2018; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017; Sez. 2, n. 30597 del 20/04/2023).

I risvolti applicativi

Il versamento sul proprio conto di assegni illeciti integra la ricettazione, e non il riciclaggio, se la sostituzione del beneficiario lascia inalterati i dati dei titoli e dell’emittente, senza ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35661 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 17/09/2026

Data Deposito: 08/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. M., nata a … il ..

avverso la sentenza del 25/03/2026 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo dei nuovi motivi dell’appello del ricorrente; lette le conclusioni scritte, depositate il 27/08/2026, a firma dell’avv. M. F..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2026, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 25 marzo 2025 di condanna di M. T. per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia mancanza di motivazione, nonché violazione degli artt. 598-bis cod. proc. pen. e 24 Cost., affermando che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le conclusioni scritte ritualmente depositate dalla difesa nell’ambito del giudizio di appello celebrato nelle forme della trattazione cartolare. In particolare, si deduce che il difensore aveva tempestivamente depositato, mediante il portale telematico, una memoria contenente le proprie conclusioni, successivamente registrata dal sistema come memoria di replica, mentre nella sentenza impugnata si era dato atto del mancato deposito di conclusioni difensive nei termini di legge. A fronte di tale discrasia, la difesa aveva presentato istanza di correzione dell’asserito errore materiale, respinta dalla Corte di appello sul rilievo che le conclusioni, pur tempestivamente pervenute, non erano state sottoposte all’esame del collegio prima della deliberazione e che, inoltre, contenevano un motivo nuovo rispetto ai motivi di gravame originariamente dedotti.

Sulla base di tali premesse, si lamenta, in particolare, l’omessa valutazione della richiesta di rideterminazione della pena nei minimi edittali, formulata nelle conclusioni difensive e non esaminata né espressamente né implicitamente dal giudice di secondo grado, con conseguente vizio motivazionale e nullità della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., censurandosi la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito. Si assume che la condotta accertata non si sia esaurita nella mera ricezione di assegni di provenienza delittuosa, ma sia consistita nell’apertura di un conto corrente, nel versamento dei titoli, nell’incasso delle relative somme e nella successiva chiusura del rapporto bancario. Secondo la prospettazione difensiva, tali operazioni avrebbero realizzato una sostituzione del valore rappresentato dagli assegni con denaro contante, idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme e, pertanto, riconducibile alla fattispecie del riciclaggio prevista dall’art. 648-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.

2. Il primo motivo di ricorso non è consentito.

2.1. Dall’esame degli atti emerge, in primo luogo, che l’udienza di appello si è tenuta il 25 marzo 2026, come risulta dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale relativo alla data dell’udienza. Inoltre, le conclusioni scritte, depositate dalla difesa l’11 marzo 2026, non sono state esaminate dalla Corte territoriale, in quanto contenenti un motivo nuovo concernente il trattamento sanzionatorio, ritenuto tardivo.

Tra l’11 e il 25 marzo 2026 intercorrono quattordici giorni e l’art. 598-bis cod. proc. pen. consente il deposito delle conclusioni scritte fino a cinque giorni prima dell’udienza. Il termine di quindici giorni previsto dalla medesima disposizione riguarda, invece, la presentazione delle richieste e dei motivi nuovi. Nel caso di specie, tuttavia, le conclusioni difensive contenevano anche una richiesta di rideterminazione della pena nei minimi edittali, formulata per la prima volta in appello. Tale deduzione, pur inserita in conclusioni scritte tempestivamente depositate, integra un motivo nuovo, soggetto al distinto termine di quindici giorni prima dell’udienza e, pertanto, tardivo.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di motivo nuovo tardivamente proposto, sicché la relativa censura nonchè consentita in sede di legittimità.

2.2. Va, inoltre, osservato che dall’esame degli atti emerge che la richiesta di rideterminazione della pena nei minimi edittali, contenuta nelle conclusioni difensive datate 11 marzo 2026, risultava del tutto generica, essendosi il difensore limitato a invocare l’applicazione del minimo edittale, senza indicare alcuno specifico elemento idoneo a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a esaminare tale richiesta, poiché essa era non solo tardiva, ma anche priva della necessaria specificità.

2.3. Il motivo è, conseguentemente, non consentito sotto un ulteriore profilo, poiché investe un punto della decisione non ritualmente devoluto con l’atto di appello, mediante il quale l’appellante aveva contestato esclusivamente la sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie incriminatrice.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i motivi nuovi di impugnazione previsti dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. hanno funzione soltanto integrativa o illustrativa dei motivi principali già proposti e non possono essere utilizzati per introdurre questioni riguardanti un capo o un punto della decisione non devoluto con l’impugnazione originaria. Ne consegue che è inammissibile il motivo nuovo che deduca per la prima volta una questione, se tale questione non era stata investita dall’atto di impugnazione principale, operando la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, omissis, Rv. 284520-01; Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, omissis, Rv. 232406-01).

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti non consentito.

3.1. In primo luogo, non viene dedotto né è altrimenti desumibile un concreto ed attuale interesse all’impugnazione, come richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il quale sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, omissis, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, omissis, Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, omissis, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, omissis, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, omissis, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, omissis, Rv. 193743-01). Nella fattispecie, invero, si lamenta la ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., in luogo di quello di cui all’art. 648-bis cod. pen., che è fattispecie punita più gravemente, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun concreto interesse all’impugnazione da parte della ricorrente.

3.2. In secondo luogo, il motivo è meramente reiterativo delle censure già dedotte con l’atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni giuridicamente corrette, e dunque privo della necessaria specificità.

La Corte di appello ha respinto l’analoga doglianza facendo corretta applicazione dei princìpi consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di distinzione tra i delitti di ricettazione e riciclaggio. Questa Corte ha ripetutamente affermato che integra il delitto di ricettazione, e non quello di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di

provenienza illecita, ancorché previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, allorché rimangano inalterati gli elementi identificativi dei titoli e dell’istituto emittente, non risultando in tal modo concretamente ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 6, n. 24941 del 22/03/2018, omissis, Rv. 274725-01; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, omissis, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 30597 del 20/04/2023 omissis, n.m.).

3.3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che l’imputata si era limitata a realizzare le ordinarie operazioni necessarie all’incasso degli assegni, senza compiere alcuna attività ulteriore idonea a dissimularne l’origine illecita. In particolare, non risultano condotte di alterazione o manipolazione dei titoli, né operazioni volte a schermare l’effettiva provenienza delle somme o a rendere più difficoltosa la loro tracciabilità. Ne consegue che correttamente la condotta è stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., difettando quegli elementi di sostituzione o di ostacolo all’accertamento della provenienza delittuosa che caratterizzano il delitto di riciclaggio.

3.4. Pertanto, il motivo non è consentito sia per difetto di un concreto e attuale interesse all’impugnazione, sia perché, nel reiterare censure già correttamente disattese dalla Corte territoriale, si limita a prospettare una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.

4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non apportando le conclusioni scritte depositate il 27 agosto 2026 dall’avv. Michele Finocchietti argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/09/2026

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