Il terzo interessato alla confisca può proporre ricorso straordinario per errore di fatto della Cassazione?

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Cass. pen., sez. V, 30/06/2026 (ud. 30/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27935 (Pres. Miccoli, Rel. Sessa)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca, che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione, sia legittimato a presentare ricorso straordinario.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Un condannato e un terzo interessato proponevano ricorso straordinario per Cassazione avverso una decisione dei giudici di piazza Cavour, con la quale era stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto avente ad oggetto un decreto emesso in dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, nè può chiedere la correzione dell’errore materiale, posto che l’emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto, ma può attivare l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa (Sez. 6, Sentenza n. 27807 del 30/04/2025; in senso analogo, Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023; e, quanto alla inapplicabilità del rimedio della correzione di errore materiale, Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021).

I risvolti applicativi

Il terzo interessato alla confisca non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. né istanza di correzione dell’errore materiale, potendo invece far valere le proprie ragioni mediante incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p., quale rimedio previsto per i casi di pretermissione della posizione del terzo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27935 Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: SESSA RENATA

Data Udienza: 30/06/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

S. F. nato a … il …

O. S. nata a … il …

avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È proposto ricorso straordinario, nell’interesse di F. S. e S. O., avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2026, n. 637, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto il decreto emesso in data 05 novembre 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione. In particolare, con tale decreto, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 15 marzo 2023 nei confronti del proposto F. S. e dalla terza interessata S. O., la Corte di appello aveva confermato la confisca di due terreni posti in Rosarno, a F. 44 part. 86 e a F. 46 part. 2, e di vari ulteriori beni, intestati a F. S. ovvero a suoi familiari, quali la moglie S. O., R. S., S. S., nonché di un conto corrente intestato alla BS S..

La Corte di appello, rilevato che il Tribunale della prevenzione aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico di F. S., condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, per la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, avendo perimetrato tale pericolosità agli anni dal 2009 al 2013, aveva riesaminato tale perimetrazione limitandola al periodo dall’aprile 2011 all’ottobre 2013, e, ribadita al contempo la sussistenza di una forte sperequazione tra il tenore di vita familiare del proposto e i suoi redditi leciti, aveva confermato la confisca dei soli beni acquistati dal proposto nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, come rivalutato, e dei rapporti finanziari dal medesimo alimentati o attivati nel medesimo periodo, nonché di un deposito sottoscritto il 07/12/2015, ritenendo costituire anch’esso il reimpiego di denaro di provenienza illecita. Aveva altresì confermato la confisca di un motociclo targato …, intestato a S. O., in quanto acquistato nel periodo della indicata perimetrazione, in cui era già presente la sproporzione reddituale, relativa anche alla donna, ritenendo per altro verso che il suo rapporto di coniugio con il proposto e la sua personale indisponibilità di risorse lecite legittimassero la presunzione di disponibilità del proposto sul bene.

2.A sostegno, i ricorrenti, tramite il comune difensore di fiducia e procuratore speciale, deducono, con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., un errore di fatto nella sentenza di questa Corte suindicata, ritenendolo idoneo alla sua correzione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono inammissibili.

Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530 –01). Sicché è pacifico che esso non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti del giudice dell’esecuzione o – come nel caso di specie – i provvedimenti adottati dai giudici in materia di misure di prevenzione, trattandosi di provvedimenti che non implicano una condanna né sono idonei ad incidere su di essa.

Il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269789 – 01; in motivazione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una

questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna).

Deve trattarsi pur sempre del soggetto condannato ovvero di pronuncia della Cassazione incidente su giudicato di condanna, laddove nel caso di specie il ricorso è stato presentato dal proposto e dalla terza interessata avverso la sentenza emessa da questa Corte che si era pronunciata in merito al ricorso avente ad oggetto il decreto emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione

Ha, in particolare, da ultimo, affermato Sez. 6, Sentenza n. 27807 del 30/04/2025, Rv. 288313 – 01 che in tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, posto che l’emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto, ma può attivare l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa (in senso analogo, Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285940 – 01; e, quanto alla inapplicabilità del rimedio della correzione di errore materiale, Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, omissis, Rv. 280971 – 01).

Quanto alla legittimità di tale interpretazione e della stessa previsione normativa che la consente, la sentenza Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017 (Rv. 271398 – 01) si é già espressa al riguardo affermando, con argomenti qui condivisi, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse.

2.Deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/06/2026.

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