Il rigetto del ricorso per Cassazione del maggiorenne per un reato commesso da minorenne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali?

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Cass. pen., sez. I, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33207 (Pres. Boni, Rel. Genovese)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il rigetto del ricorso per Cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all’esecuzione di pena inflitta per reato commesso da minorenne comporti la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Bari rigettava una richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, nonché del differimento della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., in quanto madre di prole di età inferiore ai tre anni.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, non ne faceva però conseguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e ciò in ossequio alla previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, trattandosi di incidente relativo all’esecuzione della pena inflitta per reato commesso da persona minorenne (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, secondo cui «Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all’esecuzione di pena inflitta per reato commesso da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica la disciplina di favore dettata dall’art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni»).

I risvolti applicativi

Il rigetto del ricorso per Cassazione proposto dal maggiorenne in relazione a una pena per reato commesso da minorenne non comporta la condanna alle spese processuali, e ciò in ragione dell’applicazione analogica dell’art. 29 del d.lgs. n. 272/1989[1].

[1]Ai sensi del quale: “1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l’obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere. 2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33207 Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO

Data Udienza: 17/06/2026

Data Deposito: 09/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 09/03/2026 del Tribunale di sorveglianza per i minorenni

di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per i minorenni di B a r i h a r i g e t t a t o l a r i c h i e s t a d i c o n c e s s i o n e a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, nonché del differimento della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., in quanto madre di prole di età inferiore ai tre anni, in relazione alla condanna a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, inflitta per il delitto di furto aggravato commesso nel 2021.

Il Tribunale ha innanzitutto disatteso la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena, non adeguatamente documentata dall’instante, ritenendo insussistente una situazione di attuale accudimento della prole da parte della madre, posto che dalle relazioni dell’U.S.S.M. il figlio risultava affidato alle cure dei parenti in …, evidenziando che in occasione del rintraccio della XXXXX a … in data 4 marzo 2026 non era emersa la presenza del piccolo in compagnia dell’ascendente.

Dato atto che la condannata, gravata da numerose pendenze per reati predatori commessi in varie province pugliesi in tempi successivi al 2021, per i quali aveva riportato condanna in primo grado, nonché da una recente denuncia per furto aggravato commesso nel 2025, era descritta nelle informative di polizia come persona inaffidabile e socialmente pericolosa, il giudice di merito ha altresì negato la concessione degli ulteriori benefici richiesti.

Ha sottolineato che, raggiunta telefonicamente dall’U.S.S.M. nel mese di dicembre del 2025, la ricorrente non aveva manifestato disponibilità a relazionarsi con l’Ufficio per l’elaborazione di un progetto, asserendo di trovarsi in … per problemi di salute del figlio e rendendosi irreperibile sino al 4 marzo 2026.

Ha rimarcato l’assenza di una prospettiva lavorativa, in quanto il datore di lavoro indicato nell’istanza, contattato dalla Questura, aveva dichiarato di non avere alcuna intenzione di assumere la donna.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di censura.

2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché vizio di motivazione, dolendosi del rigetto della domanda principale di differimento dell’esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, sebbene la ricorrente fosse madre di un minore di appena un anno.

Ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto indimostrato l’affidamento alla madre del minore, presente all’esterno dell’aula ove era trattato il procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza per i minorenni, trascurando che con sentenza del 4 novembre 2024 il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto alla condannata il permesso di soggiorno in considerazione del suo stato di gravidanza e che il legame affettivo e di cura risultava anche da relazione dell’U.S.S.M., in cui si dava atto di una trasferta della ricorrente in … per assistere il figlio temporaneamente ricoverato.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità sociale, posta a fondamento del diniego delle ulteriori misure richieste, e travisamento delle risultanze processuali, censurando la ritenuta natura fittizia della proposta lavorativa e il formulato giudizio negativo sulla personalità, poiché incentrato sui carichi pendenti dell’instante, nonché denunciando una lettura travisante del contenuto della relazione dell’U.S.S.M., nella parte in cui descriveva un ambiente domestico idoneo ed esprimeva parere favorevole sull’attività lavorativa.

2.3 Con il terzo motivo ha eccepito vizio di motivazione riguardo al rigetto della domanda subordinata di concessione della detenzione domiciliare comune, avendo il Tribunale di sorveglianza omesso di spiegare perché la pericolosità sociale della condannata non fosse fronteggiabile tramite la misura restrittiva di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Infondato è il primo motivo di censura.

L’art. 147, primo comma, cod. pen., nel testo attualmente vigente per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (cosiddetto “decreto sicurezza”), prevede, al n. 3- bis), tra i casi di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena la condizione di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, già contemplata dal previgente n. 3) del medesimo comma.

Come stabilito dal successivo comma quinto, la concessione del beneficio è subordinata, nell’ottica di un contemperamento con le esigenze di tutela della collettività, all’insussistenza di una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti, potendo in tal caso l’esecuzione avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.

L’istituto si pone quale presidio a tutela del superiore interesse del bambino, le cui esigenze di crescita e benessere nei primi anni di vita richiedono la conservazione del rapporto con la madre in ambiente libero, nell’ottica di limitare quanto più possibile il fenomeno della “carcerizzazione degli infanti” (cfr. Cost. n. 239 del 2014). La descritta ratio umanitaria e assistenziale postula ai fini della fruizione del beneficio una situazione di affidamento in atto del figlio alla genitrice, prevedendo il terzo comma la revoca del differimento qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 330 cod. civ., il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri, situazioni cui il “decreto sicurezza” del 2025 ha aggiunto quella dell’adozione di «comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore».

La salvaguardia dei valori dell’istituto del differimento facoltativo della pena, in presenza delle condizioni di cui all’art. 147, primo comma, n. 3-bis), cod. pen., è affidata dalla legge di ordinamento penitenziario all’istituto della cosiddetta detenzione domiciliare “surrogatoria” o “umanitaria”, cui la detenuta madre può essere ammessa, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, a prescindere dalla qualità e dalla quantità di pena da espiare, ove il grado di pericolosità della condannata sconsigli un semplice differimento, ma sia fronteggiabile tramite la restrizione presso il domicilio, in esito a un congruo bilanciamento tra l’interesse del minore in tenera età a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne e gli interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena.

In ossequio alle richiamate indicazioni normative, il giudice di merito, rilevato che la ricorrente, al fine di comprovare la condizione di madre di prole di età inferiore a tre anni, aveva prodotto unicamente un certificato di nascita in lingua rumena, non tradotto, e ritenuta indimostrata una situazione di attuale affidamento del minore alla genitrice, ha in ogni caso formulato nel provvedimento impugnato una prognosi spiccatamente negativa di recidività della potenziale destinataria, fondata sulle numerose pendenze a suo carico, sulla più recente denuncia, sulle informazioni di polizia, che la descrivono come persona inaffidabile e socialmente pericolosa, adusa a vivere coi proventi di reati predatori, enucleando un pericolo particolarmente pregnante di commissione di nuovi delitti, che preclude la concessione dell’invocato differimento dell’esecuzione della pena, pur nelle forme della detenzione domiciliare.

La motivazione del Tribunale di sorveglianza per i minorenni, immune da vizi logici e giuridici, resiste alle deduzioni difensive, incentrate sull’allegazione di un provvedimento giudiziario, non valutabile in questa sede in quanto non prodotto nel giudizio di merito, comunque attestante un inattuale stato di gravidanza, sulla mera prospettazione della presenza del minore all’esterno dell’aula

d’udienza in occasione della trattazione del procedimento di sorveglianza, nonché di una trasferta in Romania asseritamente effettuata dalla XXXXX per assistere il figlioletto temporaneamente ricoverato.

3. Manifestamente destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso.

Rimarcata l’assenza di revisione critica e il disinteresse della donna per qualunque progetto rieducativo, il giudice di merito ha ritenuto necessario un congruo periodo di osservazione e trattamento intramurario, in ragione del giudizio negativo espresso sulla personalità e sulla propensione al crimine, elevato a fonte di sostentamento.

La decisione, esente da profili di illogicità e coerente rispetto al sistema delle misure penali di comunità, è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01).

Le doglianze della ricorrente mirano a una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie, già congruamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza per i minorenni, che dall’atteggiamento della condannata nel relazionarsi agli organi del trattamento e dall’assenza di una concreta prospettiva lavorativa ha inferito un totale disinteresse e l’indisponibilità di costei a modificare il proprio stile di

vita, nonché ad assumersi la responsabilità di una positiva progettualità per l’esecuzione extramuraria della pena.

4. Passibile di rigetto è anche il terzo motivo di ricorso.

Il diniego della detenzione domiciliare cosiddetta “generica”, la cui concessione postula comunque, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., la formulazione di una prognosi positiva circa l’idoneità della misura a prevenire il pericolo che il condannato commetta altri reati, è nell’ordinanza impugnata adeguatamente motivato in ragione delle argomentazioni esposte dal Tribunale in ordine all’inaffidabilità e alla pericolosità sociale dell’instante, considerate dal giudice di merito ostative alla concessione di tutte le “misure alternative di tipo comune” proposte dall’interessata.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, ma non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in ossequio alla previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, trattandosi di incidente relativo all’esecuzione della pena inflitta per reato commesso da persona minorenne (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, M., Rv. 278702 – 02, secondo cui «Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all’esecuzione di pena inflitta per reato commesso da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica la disciplina di favore dettata dall’art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni»).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così è deciso, 17/06/2026

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