Cass. pen., sez. VI, 26/11/2024 (ud. 26/11/2024, dep. 23/01/2025), n. 2854 (Pres. Ricciarelli, Rel. Capozzi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per Cassazione per violazione di legge.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia rigettava un’istanza con la quale era stata richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere applicata nell’ambito di una procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria del Belgio, con quella degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che, con unico motivo erronea, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 9 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 274, lett. b) e 275 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per Cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005[1] e 719 cod. proc. pen.[2], che può essere proposto per l’inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013).
I risvolti applicativi
In tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio contro i provvedimenti sulle misure cautelari personali è il ricorso per Cassazione per violazione di legge, ai sensi degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto anche per inesistenza o motivazione apparente, ma non per vizi logici.
[1]Ai sensi del quale: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale”.
[2]Secondo cui: “1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”.






