Il provvedimento della Corte di Appello, che nega il concordato ex art. 599-bis c.p.p. e dispone la prosecuzione del giudizio, è ricorribile per Cassazione?

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Cass. pen., sez. VI, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 3/09/2026), n. 32809 (Pres. De Amicis, Rel. Tondin)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il provvedimento con il quale la Corte di Appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, sia suscettibile di ricorso per Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Brescia confermava una sentenza emessa dal locale Tribunale che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 388 cod. pen. (capo a) e 612-61, n. 2, cod. pen. (capo b).

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. e 20-bis cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento con il quale la Corte di Appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per Cassazione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025).

I risvolti applicativi

Il provvedimento con cui la Corte di Appello rigetta il concordato ex art. 599-bis c.p.p.[1] e dispone la prosecuzione del giudizio ha natura ordinatoria e non è autonomamente ricorribile per Cassazione.

[1]Ai sensi del quale: “1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. 3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32809 Anno 2026

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: TONDIN FEDERICA

Data Udienza: 10/07/2026

Data Deposito: 03/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

R. D., nato in … il …

avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame sull’istanza di pena sostitutiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato D. R. per i reati di cui all’art. 388 cod. pen. (capo a) e 612-61, n. 2, cod. pen. (capo b), per avere sottratto, cedendola a terzi, l’autovettura sottoposta a pignoramento di cui era custode, e per avere minacciato ripetutamente la creditrice pignoratizia di un danno ingiusto.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D. R., denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. e 20-bis cod. pen.

Al giudice di appello era stata tempestivamente richiesta la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; tale motivo era divenuto oggetto di una istanza di concordato, con rinuncia a tutti gli altri motivi, su cui aveva prestato consenso il Procuratore generale.

La Corte di appello ha illegittimamente rigettato la proposta di concordato e, invitate le parti a concludere, ha rigettato tutti i motivi di appello, ivi compreso quello afferente la sostituzione della pena detentiva, con motivazione carente in quanto relativa ai soli precedenti penali e all’insussistenza di qualsivoglia forma risarcitoria, quantunque la persona offesa non si fosse nemmeno costituita parte

civile.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima censura, con cui si contesta il rigetto della richiesta di concordato, è inammissibile.

Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, omissis, Rv. 289005 — 01).

In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive.

2. La seconda censura è manifestamente infondata.

L’art. 58 I. n. 689 del 1981 indica quali siano i parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione da effettuare in merito alla (eventuale) scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva. In presenza delle condizioni di legge (relative all’entità della pena principale irrogata, alla mancata sospensione condizionale della pena, all’assenza delle preclusioni dettate dal successivo art. 59, alla presenza del consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva, ove necessario), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge tenendo conto: (a) dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.; (b) della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; (c) della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» (eventualmente applicando – oltre a quelle comuni previste dall’art. 56-ter, primo comma, I. n. 689 del 1981 – ulteriori prescrizioni, tra le quali anche quelle previste dall’art. 56-ter, secondo comma); (d) della prognosi di rispetto – da parte del condannato – delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.

In questo quadro è stato precisato che il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022, non può argomentare la prognosi negativa circa l’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato avendo riguardo solo ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero degli stessi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, omissis, Rv. 288741 – 01).

L’esercizio del potere discrezionale in materia, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, omissis, Rv. 286031 – 01).

La Corte di appello, con motivazione logica e priva di vizi, ha ritenuto che la pena pecuniaria richiesta non fosse idonea né a favorire la rieducazione del condannato né a prevenire la commissione di altri reati, valorizzando, a tale fine, la pluralità di reati contro il patrimonio commessi dall’imputato e la circostanza che, dopo aver ottenuto un rinvio per verificare la possibilità di risarcire il danno cagionato alla persona offesa, l’imputato non si era attivato neppure per un risarcimento parziale.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/07/2026

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