Il giudice del dibattimento deve rinnovare la notifica in caso di nullità del decreto di citazione o di violazione del termine ex art. 552, comma 3, c.p.p.?

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Cass. pen., sez. V, 18/02/2026 (ud. 18/02/2026, dep. 20/05/2026), n. 18226 (Pres. Pistorelli, Rel. Mele)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen.[1], il giudice del dibattimento debba provvedere egli stesso a rinnovare la notifica.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice di pace di Como, nell’ambito di un procedimento a carico di una persona imputata del reato di cui all’art. 691 cod. pen., rilevata la tardività della notifica dell’atto di citazione a giudizio, rinviava il processo ad altra udienza, mandando all’ufficio del pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Como, il quale deduceva la violazione di legge, in relazione all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000.

In particolare, poiché tale disposizione stabilisce che nei giudizi avanti al giudice di pace, nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio o le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace anche d’ufficio, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento e pertanto, ponendosi fuori del sistema processuale, sarebbe abnorme.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme» (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002).

I risvolti applicativi

In caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di violazione del termine ex art. 552, comma 3, c.p.p., il giudice del dibattimento deve disporre direttamente la rinnovazione della notifica, essendo abnorme la restituzione degli atti al pubblico ministero per indebita regressione del procedimento.

[1]Ai sensi del quale: “Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 18226

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 18/02/2026

Data Deposito: 21/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI COMO

nei confronti di

A. L. M. Z. nato a (…) il …

avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del GIUDICE DI PACE di COMO

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Giudice di Pace di Como per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Como, con ordinanza pronunciata all’udienza del 4 febbraio 2025, nell’ambito del procedimento a carico di A. L. M. Z. per il reato di cui all’art. 691 cod. pen., rilevata la tardività della notifica dell’atto di citazione a giudizio, ha rinviato il processo ad altra udienza, mandando all’ufficio del pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo la violazione di legge, in relazione all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000. Poiché tale disposizione stabilisce che nei giudizi avanti al giudice di pace, nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio o le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace anche d’ufficio, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento e pertanto, ponendosi fuori del sistema processuale, sarebbe abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. L’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 stabilisce che il giudice di pace, all’udienza di comparizione, «nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni», vi provvede egli stesso, anche d’ufficio.

2.1. Questa Corte ha già da tempo affermato che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme» (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, omissis, Rv. 221999).

Tale orientamento è stato ribadito anche con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, affermandosi che, «nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 20 comma terzo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme» (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, omissis, Rv. 229148; Sez. 4, n. 4624 del 30/11/2004, omissis, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, omissis, Rv. 283389).

Si è perciò ritenuto che il provvedimento con cui il giudice di pace disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero è abnorme, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, omissis, cit.).

2.2. È noto, invero, che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262275-01).

La peculiarità del caso in esame è data dalla circostanza che il Giudice di pace, dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio, anziché provvedere egli stesso alla rinnovazione della notifica, ha rinviato il processo ad altra udienza, mandando al Pubblico ministero di provvedervi.

Tale provvedimento, ponendo a carico del Pubblico ministero adempimenti non dovuti, risulta senz’altro affetto da abnormità di tipo strutturale, avendo un contenuto estraneo al normale sviluppo processuale (Sez. 1, n. 35787 del 06/07/2021, omissis, Rv. 281903 – 01, relativa a fattispecie in cui il giudice del dibattimento aveva rinviato il processo ad altra udienza, delegando il Pubblico ministero a provvedere alla rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio, previo espletamento di ulteriori indicati accertamenti. Si vedano, altresì, Sez. 5, n. 27258 del 09/05/2025, non massimata; Sez. 4, n. 35292 del 31/05/2023, non massimata), e determinando un indebito stallo nel suo svolgimento.

3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al giudice procedente per l’ulteriore corso.

P Q M

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Como per l’ulteriore corso.

Così deciso il 18/02/2026

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