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Il giudice competente nell’esecuzione si determina sulla base della più recente condanna irrevocabile, anche se emessa con un titolo esecutivo diverso

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Cass. pen., sez. I, 15/09/2023 (ud. 15/09/2023, dep. 14/12/2023), n. 49809 (Pres. Siani, Rel. Di Giuro)

Indice

La questione giuridica

Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, a chi spetta la competenza?

La questione giuridica, che doveva risolvere la Cassazione nel caso di specie, era questa.

Difatti, nell’ambito del procedimento da cui è scaturita la pronuncia qui in commento, il Presidente del Tribunale di Brindisi, in relazione ad un’istanza formulata al Tribunale di Brindisi quale giudice dell’esecuzione, a proposito di una estinzione di pena pecuniaria per decorso del tempo, trasmetteva gli atti per competenza, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di Appello di Bari, per avere la stessa emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

La Corte di Appello di Bari, però, dal canto suo, sollevava un conflitto negativo di competenza, evidenziando che rileva il disposto dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’unica sentenza della quale occorreva conoscere ai fini dell’estinzione della pena, era quella emessa dal Tribunale di Brindisi, confermata successivamente dalla Corte di Appello di Lecce.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte, nell’affrontare la suddetta questione, osservava prima di tutto che l’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte, dispone che se “l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”, evidenziando al contempo che detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), anche con la norma giuricida formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2, ai sensi del quale: “Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello”.

Ciò posto, considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015), si giungeva a risolvere tale questione giuridica alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021), fermo restando che, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014).

I risvolti applicativi

Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.

Anche ove la questione, afferente questo procedimento, afferisca ad un titolo esecutivo differente, in presenza di siffatta pluralità, si deve comunque avere riguardo, ai fini della competenza, al solo organo giudicante che ha emesso la pronuncia passata in giudicato alla fine, e solo a questi si deve rivolgere istanza nell’ambito dell’esecuzione penale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49809 Anno 2023

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udienza: 15/09/2023

Data Deposito: 14/12/2023

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

CORTE D’APPELLO DI BARI nei confronti di:

TRIBUNALE DI BRINDISI

con l’ordinanza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

lette/Sentire le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di Brindisi, in relazione all’istanza formulata al Tribunale di Brindisi quale giudice dell’esecuzione da R. D. G. di estinzione di pena pecuniaria per decorso del tempo, ha trasmesso gli atti per competenza, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Bari, per avere la stessa emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

La Corte di appello di Bari solleva conflitto negativo di competenza, evidenziando che rileva il disposto dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’unica sentenza della quale occorre conoscere ai fini dell’estinzione della pena, è quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data 28/02/1996, confermata dalla Corte di appello di Lecce con pronuncia irrevocabile il 7/07/1999.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Antonietta Picardi, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Tribunale di Brindisi.

3. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’ art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

4. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell’esecuzione, della Corte di appello di Bari.

Recita l’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.

Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: “Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello”. Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. omissis, Rv. 262987).

E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. omissis, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, omissis, Rv. 259600).

5. Nel caso di specie la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione in oggetto risulta essere della Corte di appello di Bari, essendosi pronunciata per ultima, come da certificato del casellario giudiziale acquisito in atti, con sentenza del 4/10/2013, irrevocabile il 16/03/2016, di condanna di R. D. G., in riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data 24/11/2005.

P. Q. M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Bari cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.

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