I vizi di motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. possono essere denunciati per questioni di diritto?

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Cass. pen., sez. I, 27/09/2024 (ud. 27/09/2024, dep. 9/10/2024), n. 37209 (Pres. De Marzo, Rel. Di Tona)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.[1] possono essere denunciabili con riferimento alle questioni di diritto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva un’istanza di affidamento in prova.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour, ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020).

I risvolti applicativi

I vizi di motivazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere denunciati per questioni di diritto, sia che la decisione del giudice sia corretta o meno atteso che, in quest’ultimo caso, è necessario dedurre la violazione di legge come motivo di ricorso.

[1]Ai sensi del quale: “1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: (…) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37209 Anno 2024

Presidente: DE MARZO G.

Relatore: TONA GIOVANBATTISTA

Data Udienza: 27/09/2024

Data Deposito: 09/10/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidamento in prova richiesto da G. C..

Il Tribunale di sorveglianza motivava la sua decisione in ragione della ragguardevole entità della pena inflitta al condannato; dello stile di vita improntato a trarre profitto da iniziative economiche illecite e, in genere, da attività illegali; della recente sentenza del Tribunale di Macerata che lo ha ritenuto responsabile di un’articolata serie di illeciti in materia fiscale e tributaria, accertati tra il 2013 ed il 2017, da cui è risultata un’evasione di imposte prossima a 15 milioni di euro; del certificato dei carichi pendenti che attesta procedimenti a suo carico per fattispecie di false fatturazioni e di violazione di

norme della disciplina fallimentare, alcuni dei quali già approdati a sentenze non definitive di condanna; delle informazioni dei Carabinieri di Macerata che hanno riferito anche di frequentazioni controindicate; dell’inattendibilità della documentazione relativa alla prospettiva di assunzione presso una società risultata irreperibile nella sede ufficiale; e infine «ad abundantiam» della mancata documentazione di condotte riparatorie.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato e dopo una ricostruzione del procedimento, nella quale sottolineava che in sede di convocazione presso l’Ufficio esecuzione penale esterna C. si era presentato con l’avv. A. N. in sostituzione dell’originario difensore, Avv. M. D. B., e che il nuovo difensore era stato indicato anche alla Stazione dei Carabinieri di Civitanova Marche, lamentava che, quando in vista dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza egli aveva richiesto un rinvio per un concomitante impegno professionale, la sua istanza era stata respinta reputando tardiva la nomina e indicandolo quale codifensore con l’avv. M. D. B..

Con un primo motivo articolato ai sensi dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., lamentava la mancata assunzione quale prova decisiva della transazione raggiunta dal C. con la T. s.p.a. e di cui si dà atto nella sentenza di condanna della Corte di appello di Torino in data 25/11/2019, che costituiva il titolo da eseguire, e che doveva valere come dimostrazione di condotta riparatoria.

Con un secondo motivo articolato ai sensi dell’art. 606 lett. c) del codice di rito, lamentava la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; deduceva che il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto della documentazione sanitaria che attestava le precarie condizioni di salute del condannato, già versata all’Ufficio esecuzione penale esterna, e che non aveva tenuto conto delle circostanze dedotte ai fini dell’impedimento dell’avv. N., la cui assenza aveva lasciato il C. privo di difesa tecnica.

3. Il Procuratore Generale, Kate Tassone, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla raggiunta transazione con la T. s.p.a., originaria parte civile nel procedimento definito con sentenza in data 25/11/2019 ed è manifestamente inammissibile perché del tutto generico.

Per un verso non vi è traccia di alcuna specifica richiesta in tal senso formulata dalla difesa e disattesa dal Tribunale, per altro verso lo stesso ricorrente afferma che il documento era già in atti e che comunque il contenuto si poteva evincere dalla sentenza sopra richiamata. Anche a voler ritenere la doglianza diretta a lamentare l’omessa valutazione di tale prova (peraltro solo richiamata e nemmeno specificamente indicata nel ricorso disattendendo il principio di autosufficienza), occorre evidenziare che essa non poteva sotto alcun profilo ritenersi decisiva; la mancanza di condotte riparatorie era richiamata nel provvedimento impugnato solo come ragione residuale e sovrabbondante e comunque quello prospettato dal ricorrente è solo un accordo transattivo intervenuto con una parte civile, a seguito di condanna al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva da parte del giudice di primo grado

3. Inammissibile è anche la censura di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella quale vengono affastellate doglianze disomogenee e imprecise, oltre che manifestamente infondate.

Si lamenta l’omessa compiuta valutazione delle condizioni di salute del C., facendo generico riferimento a non meglio indicata «documentazione sanitaria», nemmeno depositata in udienza, ma che sarebbe stata consegnata al responsabile dell’UEPE di Macerata; nello stesso contesto si deduce che non si era tenuto conto della richiesta di rinvio avanzata dal nuovo difensore avv. N., per concomitante impegno processuale, senza tuttavia indicare quale norma processuale sarebbe stata violata nella specie, anche alla luce di quanto si dirà subito infra; infine si lamenta che il Tribunale di sorveglianza non aveva indicato l’Ufficio di sorveglianza competente «per qualsivoglia problematica propria del Sig. C. G.», anche per questo profilo omettendo di indicare la norma violata.

Se per un verso basterebbe ricordare che «i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-05), d’altro canto costante giurisprudenza afferma che comunque «è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata» (Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870-01)

A ciò si aggiunga che il ricorrente non allega alcuno dei documenti dai quali si evincerebbero le condizioni di salute e le vicende della nomina dell’avv. N..

Non risulta che la documentazione medica che sarebbe stata prodotta all’UEPE sia stata messa a disposizione del Tribunale di sorveglianza e non si espone quale refluenza avrebbe potuto avere rispetto all’affidamento in prova.

Sotto altro profilo, non si nega che manca l’espressa revoca del precedente difensore (facendo riferimento – anche stavolta in maniera del tutto generica – a dissidi intercorsi tra il professionista e il condannato) e questo è il presupposto in base al quale il rinvio non è stato concesso, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

4. Per le considerazioni sin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 settembre 2024.

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