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I criteri di ammissibilità del ricorso per Cassazione per introdurre la remissione della querela nel processo

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Cass. pen., sez. VII, 24/04/2024 (ud. 24/04/2024, dep. 09/05/2024), n. 18332 (Pres. Romano, Rel. Scordamaglia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Genova parzialmente riformava una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una persona accusata di avere commesso i reati di cui agli artt. 660 cod. pen. e 612 cpv. cod. pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la contestata aggravante di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., e, per l’effetto, rideterminando la pena.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo l’estinzione del reato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen. per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione da parte dell’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione è ammissibile qualora sia rivolto esclusivamente ad introdurre la remissione della querela, legalmente accettata, purché sia avvenuta dopo la sentenza e prima che scadesse il termine per proporre impugnazione.

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