È obbligatorio comunicare il deposito delle richieste avanzate dal pubblico ministero?

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Cass. pen., sez. IV, 10/09/2026 (ud. 10/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33681 (Pres. Dovere, Rel. D’Auria)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se siano dovute le comunicazioni relative al deposito di richieste avanzate dal pubblico ministero.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, che aveva condannato l’imputato per i reati di lesioni stradali aggravate, omissione di soccorso e fuga, nonché di guida senza patente, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, secondo periodo, Codice della strada, contestato al capo 6), confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa notifica al difensore della requisitoria del Procuratore generale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025).

I risvolti applicativi

Se le richieste del pubblico ministero restano a disposizione delle parti in cancelleria per essere fotocopiate, la cancelleria non ha però l’obbligo di avvisare le parti del loro deposito, e se lo fa, si tratta solo di una cortesia senza alcun valore legale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33681 Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: D’AURIA DONATO

Data Udienza: 10/09/2026

Data Deposito: 17/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D’Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 19/12/2024 – che aveva condannato G. B. per i reati di lesioni stradali aggravate, omissione di soccorso e fuga, nonché di guida senza patente – dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, secondo periodo, Codice della strada, contestato al capo 6), confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa notifica al difensore della requisitoria del Procuratore generale. Rileva che si è verificata la violazione del diritto al contraddittorio cartolare, che presuppone necessariamente la conoscenza effettiva, da parte della difesa dell’imputato, degli atti e delle conclusioni scritte della Pubblica Accusa, funzionali al confronto tra tesi ed antitesi; che l’omessa notifica della requisitoria scritta ha inciso in modo concreto sulle prerogative difensive, impedendo qualsiasi replica alle argomentazioni del Procuratore generale, minando di conseguenza la possibilità per l’imputato di difendersi nel giudizio di secondo grado.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento sia alla individuazione del veicolo che ha cagionato le lesioni per cui si procede, che a quella del soggetto che lo conduceva. Osserva che la Corte territoriale non si è confrontata in maniera puntuale con le doglianze difensive, fondando l’identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro su dati che non indicano peculiarità univoche dell’autovettura, trattandosi di un modello di auto molto diffuso e commercializzato da circa trenta anni; che, anche con riferimento al luogo di ritrovamento del veicolo, posto a distanza di circa cinque chilometri dal luogo in cui si è verificato il sinistro per cui si procede, peraltro, a distanza di due ore, la sentenza impugnata non spiega come dette circostanze possano essere tra loro conciliate; che, con riferimento ai danni rinvenuti sulla carrozzeria, non è dato comprendere da quali elementi possa desumersi che la lieve rigatura presente

sulla parte posteriore dell’autovettura (poi coinvolta in un successivo sinistro, nel quale riportava plurimi e significativi danni) sia compatibile con l’incidente stradale incriminato, sol che si consideri che la persona offesa ha riferito di un forte botto laterale; che, quanto alla identificazione dell’odierno ricorrente, la stessa si basa sulla intestazione della autovettura alla … s.r.l., di cui il B. è socio e sulla sua presenza in possesso delle chiavi del veicolo al momento del recupero del mezzo a seguito del secondo sinistro; che, tuttavia, non considera che la vettura in discorso era nella disponibilità promiscua dei tre soci della … s.r.l. e che l’imputato, presentatosi con il carroattrezzi per il recupero del veicolo, risultava privo di segni di lesioni compatibili con il violento impatto del mezzo contro il palo.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen. Rappresenta che la sentenza impugnata qualifica come ipotesi quelle che sono invece ricostruzioni difensive basate su elementi incontrovertibili, quali emergono dalle testimonianze assunte; che, invero, dalle dichiarazioni di G. L. emerge come il ciclomotore condotto dalla persona offesa viaggiasse a velocità superiore al limite consentito, per cui erroneamente non è stato ritenuto il concorso di colpa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal 01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”.

In particolare, a decorrere dal 30 aprile 2020, a norma dell’art. 83, comma 12-ter, d.1 17 marzo 2020, n. 18, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. pen., la Corte doveva procedere in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale facesse richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata; era, altresì, espressamente previsto che la cancelleria, provvedesse “immediatamente” ad inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti le quali, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, avrebbero potuto presentare, con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conclusioni. La disposizione in esame è stata sostanzialmente riprodotta dell’art. 23, comma 8, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, che è stato più volte prorogato fino al 30 giugno 2024, giorno precedente all’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia” (01/07/2024).

Orbene, la novella non prevede più la comunicazione “immediata” della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento di appello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). Invero, la nuova disciplina (applicabile ratione temporis al presente procedimento, tenuto conto che l’appello è stato proposto dopo l’entrata in vigore della riforma) prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello).

Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti.

La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati.

Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, omissis, Rv. 287897 – 01).

1.2. Il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti, atteso che sono costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, omissis, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, omissis, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, omissis, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, omissis, Rv. 280747 – 01).

Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato oppure in punto di responsabilità costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).

Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di analoghe doglianze poste al giudice di appello, che, peraltro, riprendono pedissequamente argomentazioni già fatte valere nel giudizio di primo grado, che sono state affrontate in termini precisi e concludenti da entrambi i giudici di merito. Ed invero, le due conformi sentenze di condanna hanno evidenziato, i) quanto alla individuazione del veicolo che ha cagionato le lesioni per cui si procede, la coincidenza tra l’autovettura rinvenuta e le dichiarazioni testimoniali in ordine al colore ed al modello, alle lettere iniziali della targa, nonché il luogo del ritrovamento e le modalità (il veicolo aveva impattato contro un palo, circostanza questa ritenuta in linea con la condotta di guida spericolata tenuta in occasione del sinistro per cui si procede), oltre che la presenza di danni sulla carrozzeria pienamente compatibili con l’impatto con il manubrio del ciclomotore condotto dalla persona offesa; ii) quanto alla identificazione dell’odierno ricorrente nel conducente del predetto veicolo, l’intestazione della vettura alla … s.r.l., di cui il B. era socio e consigliere, la sua presenza sul carroattrezzi, che stava procedendo al recupero del veicolo incidentato ed il possesso delle chiavi dell’autovettura, circostanze tutte che deponevano per la disponibilità del

mezzo, che non è stata negata dal ricorrente; iii) quanto alla non configurabilità del concorso di colpa della persona offesa nel sinistro, le dichiarazioni testimoniali da cui risulta che il ciclomotore procedeva entro i limiti di velocità.

Trattasi all’evidenza di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che non manifestamente illogica, per cui non è sindacabile in questa sede.

2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.

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