È ammissibile la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per fini esplorativi?

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Cass. pen., sez. V, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24828 (Pres. Catena, Rel. Morra)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza di condanna emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di talune persone accusate di avere commesso i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.

In particolare, uno di essi, tra i motivi ivi addotti, si doleva circa il mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, della richiesta di integrazione probatoria finalizzata all’accertamento della sorte dei beni asseritamente distratti e dei movimenti bancari, sulla base di una motivazione generica e astratta fornita dai giudici territoriali.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è «inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente non sussistendo pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021).

I risvolti applicativi

È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avente natura meramente esplorativa e finalizzata a una ricerca indeterminata di prove favorevoli, non sussistendo in tal caso alcun obbligo motivazionale di risposta in capo al giudice dell’impugnazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 24828

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: MORRA MARIO

Data Udienza: 16/04/2026

Data Deposito: 02/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. D’A. A., nato a … il …;

2. L. C., nata a … il …

avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di A. D’A. e C. L. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216, comma 1, n. 1 legge fall.) e documentale (216, comma 1, n. 2 legge fall.), in relazione al fallimento, dichiarato in data 11 luglio 2018, della società “G. I.s.r.l.”, della quale la L. era stata amministratrice dal 16.10.2014 sino alla data del 28.12.2017 e il D’A. era stato ritenuto amministratore di fatto, dalla costituzione della società sino al suo fallimento.

2. Il ricorso proposto da A. D’A., è costituito da tre motivi, di seguito riportati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento, in capo al ricorrente, della qualifica di amministratore di fatto della società. La Corte di appello di Napoli non avrebbe tenuto conto della presenza limitata, saltuaria e obbligata del ricorrente presso i punti vendita della società e dell’assenza di poteri di gestione e di organizzazione del lavoro dei dipendenti, tale da non consentire l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, alla luce dei principi ripetutamente richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

Non sarebbe emersa, inoltre, la prova di una responsabilità omissiva del ricorrente ai sensi dell’art. 40, comma 2 cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), ed e) cod. proc. pen., il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte di appello, della richiesta di integrazione probatoria finalizzata all’accertamento della sorte dei beni asseritamente distratti e dei movimenti bancari, sulla base di una motivazione generica e astratta fornita dai giudici territoriali.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la genericità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione della condotta di bancarotta patrimoniale in quella di bancarotta semplice, nonostante l’assenza della prova del dolo del ricorrente e la non configurabilità di una gestione continuativa.

Quanto al reato di bancarotta documentale, lo stesso sarebbe un reato proprio dell’amministratore di diritto, non configurabile a carico dell’amministratore di fatto, in assenza della prova di una condotta istigatoria. Difetterebbe, in ogni caso, il dolo specifico di arrecare con la propria condotta un danno ai creditori.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di C. L. è costituito da due motivi, anch’essi di seguito sinteticamente riportati.

3.1. Con il primo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta distrattiva, non essendo stata dimostrata la disponibilità di beni da parte della fallita e comunque la distrazione degli stessi, nonostante una richiesta di integrazione probatoria in tal senso formulata dalla difesa e rigettata dalla Corte di appello.

3.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., si contesta il difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice e nella ritenuta integrazione della bancarotta documentale, pur in assenza della prova del richiesto dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di A. D’A. è infondato e, in parte, privo di specificità, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Non è ravvisabile, infatti, alcuna violazione di legge penale o vizio di motivazione nel contenuto della sentenza della Corte di appello di Napoli, nella parte in cui riconosce in capo al D’A. un potere di cogestione della società unitamente alla madre, C. L..

Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che «ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività – sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare -, ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, omissis, Rv. 277540 – 01).

E’ stato altresì specificato che l’amministratore “di fatto” non deve necessariamente essere l’unico soggetto incaricato della gestione della società, in quanto «la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, omissis, Rv. 279040 – 01).

Questi principi sono stati correttamente seguiti dalla Corte di appello di Napoli che ha riconosciuto la qualifica di “amministratore di fatto” del D’A. sulla base di una pluralità di elementi indiziari convergenti, quali: lo stretto rapporto parentale tra il ricorrente e colei che aveva avuto la rappresentanza formale della società dalla sua costituzione e sino a sei mesi prima della dichiarazione di fallimento; l’utilizzo, da parte del D’A., del conto corrente e dei veicoli della società sia prima che dopo il fallimento; la sua diretta gestione dei rapporti commerciali e del potere di direzione verso i dipendenti (assunzioni, corresponsione di stipendi, decisioni su ferie, direttive sul posto di lavoro), come riferito dai testi P. E. e L. O..

A fronte di tali elementi, la difesa si è limitata a ridimensionare il contenuto delle dichiarazioni dei testi indicati (asserendo che il teste E. avrebbe riferito di aver avuto rapporti con il D’A. solo fino alla fine del 2015 e che la teste O. avrebbe fatto riferimento alla presenza anche della L. presso il punto vendita della società), senza neanche allegare i relativi verbali di dichiarazioni, e a dedurre, in modo del tutto assertivo, che il D’A. non organizzava il lavoro dei dipendenti, perché costoro si autogestivano.

Si tratta di critiche generiche, non supportate dagli elementi di prova acquisiti e che sollecitano questa Corte a procedere ad una non consentita rivalutazione del fatto accertato.

Inconferente, inoltre, è il riferimento all’art. 40, comma 2 cod. pen. e ad una supposta mancata dimostrazione di “inerzia” dell’imputato nel non aver impedito gli eventi di bancarotta, posto che la Corte di appello ha riconosciuto all’imputato una responsabilità diretta per tali fatti, quale cogestore della società insieme alla madre, e non una responsabilità per mancato impedimento dell’evento.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di A. D’A. ed il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di C. L., nella parte in cui deducono violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento al rigetto, da parte dei giudici territoriali, della richiesta di integrazione probatoria, finalizzata all’accertamento della sorte dei beni distratti, della “massa creditizia” e dei movimenti bancari della società, è del tutto generica.

Come correttamente posto in evidenza dalla Corte di appello di Napoli, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266820 – 01).

E’ stato altresì osservato che è «inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente non sussistendo pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01).

Ebbene, la richiesta di procedere all’assunzione (e in parte alla riassunzione) di prove orali per verificare, in modo del tutto esplorativo, quale potesse essere stata la sorte dei beni e degli arredi non rinvenuti in sede di inventario o i movimenti bancari della società, senza il supporto di alcun elemento documentale (in astratto certamente recuperabile, come ad esempio i contratti di cessione dei beni o gli estratti conto della società, ben più affidabili del ricordo del curatore) ed in assenza di qualsiasi specifica deduzione in ordine alla possibile diversa destinazione dei beni da parte dei protagonisti della vicenda, non solo nell’ambito del procedimento penale di merito ma anche nel corso della procedura concorsuale, è stata condivisibilmente ritenuta del tutto inidonea ad apportare alcun contributo alla ricostruzione dei fatti e in contrasto con i principi sopra richiamati.

4. Il terzo motivo del ricorso proposto da A. D’A. ed il secondo motivo del ricorso proposto da C. L., nella parte in cui si contesta la sussistenza delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e si prospetta la riqualificazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice, sono infondati.

4.1. Partendo dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve rilevarsi che la Corte di appello di Napoli, con motivazione congrua, logica e aderente alle emergenze processuali, ha ritenuto accertato, sulla base delle risultanze documentali e delle istanze di insinuazione al passivo, che la società avesse la disponibilità di poste attive (arredi, forniture di merci, veicoli) non messe a disposizione del fallimento da parte degli amministratori di diritto e di fatto della società e non rinvenuti nel corso della procedura concorsuale (ad eccezione dei veicoli, sottoposti a sequestro), senza che di tali beni aziendali venisse fornita alcuna giustificazione da parte degli imputati.

La difesa deduce che, oltre alla sede di C. (ove era stato redatto un verbale di pignoramento negativo), la società avesse anche un’altra sede a …, presso la quale non veniva effettuato alcun sopralluogo da parte del curatore.

Quanto dedotto dalla difesa non trova conforto dalla lettura della sentenza impugnata, né risulta altrimenti comprovato, ma in ogni caso si tratterebbe di una circostanza non dirimente, posto che, come già evidenziato in precedenza, durante l’intera procedura concorsuale e nel corso del presente procedimento penale, la possibilità di rinvenire i beni e gli arredi presso altra sede secondaria della società non è stata mai prospettata dagli amministratori o da alcun altro soggetto, se non dalla difesa, ed in modo del tutto ipotetico.

Secondo un orientamento del tutto consolidato di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (tra le tante, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267710 – 01).

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, non è ravvisabile, sul punto, alcuna inversione dell’onere probatorio, in quanto la prova della distrazione è logicamente tratta dal mancato rinvenimento dei beni che la società aveva certamente prima della dichiarazione di fallimento (perché documentalmente provata) e dall’assenza di una possibile spiegazione alternativa fornita dall’interessato, che è esattamente quanto accertato anche nel caso in esame.

4.2. Quanto alla condotta di bancarotta documentale, premesso che i motivi di appello sul punto erano estremamente generici e ai limiti dell’inammissibilità, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli – secondo cui il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori si ricava dal tenore complessivo della vicenda ed in particolare dalla mancata consegna al curatore della quasi totalità delle scritture contabili (salvo pochi documenti consegnati dall’ultimo amministratore di diritto), dalla distrazione di tutti i beni aziendali, dall’assenza di qualsiasi contributo fornito dagli amministratori alla ricostruzione del patrimonio societario, in modo tale, dunque, da ostacolare la ricostruzione del passivo e dissimulare l’appropriazione – si conforma ai principi più volti espressi da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, omissis, Rv. 284304).

Del reato di bancarotta fraudolenta documentale, tra l’altro, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente D’A., può certamente rispondere anche l’amministratore di fatto della società, come più volte posto in evidenza da questa Corte: «In tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, omissis, Rv. 250844 – 01).

4.3. L’accertata distrazione di beni, di significativo valore economico (come indicato in imputazione), da parte dei due amministratori della società (di fatto e di diritto), tale da pregiudicare senz’altro il soddisfacimento della massa dei creditori, anche tenuto conto dell’assenza di ulteriori beni sui quali rivalersi, nonché la sottrazione (o l’omessa tenuta) delle scritture contabili al fine di procurarsi un profitto e di recare pregiudizio ai creditori, rende del tutto incongruo il richiamo, effettuato dai ricorrenti, in termini tra l’altro estremamente vaghi, alla fattispecie di bancarotta semplice, della quale non ricorre alcuno degli elementi costitutivi.

5. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 16/04/2026

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