Cass. pen., sez. I, 3/12/2025 (ud. 3/12/2025, dep. 4/02/2026), n. 4654 (Pres. Rocchi, Rel. Di Giuro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia possibile chiedere la restituzione nel termine all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva la violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione al diniego di rimessione in termine per la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato a seguito della sopravvenuta favorevole modificazione dell’art. 442 cod. proc. pen. operata con l’introduzione dell’ulteriore diminuente di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è preclusa l’istanza di restituzione nel termine articolata dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite (Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024).
I risvolti applicativi
È inammissibile l’istanza di restituzione nel termine proposta, all’esito del giudizio ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p.[1], in quanto la rimessione in termini comporterebbe un’inammissibile regressione del procedimento a fasi processuali ormai esaurite.
[1]Ai sensi del quale: “Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4654 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 03/12/2025
Data Deposito: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
PAOLA MASI
GAETANO DI GIURO R.G.N. 27447/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A. E. nata a … il …
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv. G. M.che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 29 settembre 2023, che dichiarava E. A. responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, e la condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
1.1. Detta Corte premette che con il primo motivo di appello la difesa chiedeva sostanzialmente di rimettere in termine l’imputato per fare richiesta di giudizio abbreviato, al fine di beneficiare del migliore regime sanzionatorio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con d. lgs. n. 150 del 2022, richiesta già rigettata dal Tribunale. Rileva che con l’appello era invocata l’applicazione dell’art. 2 cod. pen., stanti gli effetti sostanziali conseguenti alla modifica legislativa. Osserva che l’eccezione è infondata, dovendosi tener conto che non è stata prevista una disciplina transitoria e che le disposizioni che individuano i presupposti per poter richiedere il giudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidente natura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale della diminuente di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; e che, a tale proposito, è stato osservato dalla Corte di cassazione che la rigida disciplina per l’accesso al giudizio abbreviato, ispirato ad esigenze di celerità del procedimento, sarebbe vanificata per consentire all’imputato di ottenere un beneficio del tutto ipotetico, in quanto subordinato alla duplice condizione di una pronuncia di condanna e della decisione dell’imputato di non appellare.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E. A., tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione al diniego di rimessione in termine per la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato a seguito della sopravvenuta favorevole modificazione dell’art. 442 cod. proc. pen. operata con l’introduzione dell’ulteriore diminuente di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rileva la difesa che l’assunto della Corte territoriale sopra riportato non può essere condiviso, non confrontandosi in alcun modo con l’applicabilità del principio di retroattività della legge penale più favorevole, di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. e con i principi elaborati sul tema dalla Corte EDU (il principio della legge più mite statuito da detta Corte nel caso Scoppola contro Italia, quale corollario di quello di legalità consacrato dall’art. 7 della CEDU).
Evidenzia il difensore che sono stati affermati gli effetti sostanziali della riforma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che ha determinato l’ampliamento dell’effetto premiale connesso alla scelta del rito nell’ipotesi di contravvenzione (riduzione di metà e non di un terzo), ricadenti, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 25, comma 2, Cost.; che è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali, con la conseguenza che è soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 cod. pen.; e che deve, pertanto, ritenersi retroattivo anche l’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (riduzione di un sesto per mancata impugnazione), da considerare astrattamente applicabile anche ai reati commessi anteriormente alla riforma, in quanto la norma, pur collegando l’effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito, si connette comunque a una scelta processuale dell’imputato avente ricadute sostanziali sulla pena irrogata.
Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, la ricorrente muove dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 – nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 271752); o, ancora, secondo cui, sempre in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all’appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285820).
Trascura, però, che nessuna delle due pronunce dimostra che sia possibile la restituzione nel termine per avanzare richiesta di giudizio abbreviato e beneficiare delle modifiche più favorevoli introdotte, risultando detto termine un termine processuale e, pertanto, ove scaduto, non recuperabile in base al disposto dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
Invero, si è affermato che nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell’entrata in vigore dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell’ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l’eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite (Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, omissis, Rv. 286520). E si è ribadito che è preclusa l’istanza di restituzione nel termine articolata dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite (Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv. 286740).
Del tutto corretta, in quanto conforme a detta giurisprudenza, è, quindi, la motivazione della Corte di appello di Roma laddove sottolinea che le disposizioni che individuano i presupposti per richiedere il giudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidente natura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale della diminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Di contro, infondato è il ricorso che insiste sulla natura sostanziale delle modifiche normative e censura il diniego della rimessione in termine per la richiesta di abbreviato (sul punto, peraltro, la Corte territoriale osserva che tale rimessione avverrebbe in vista di un beneficio del tutto ipotetico, perché dovrebbe essere fondato sulla duplice condizione di una pronuncia di condanna e della decisione di non appellare).
2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 03/12/2025





