È ammissibile il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non doversi procedere per morte del reo proposto dal difensore e dagli eredi?

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Cass. pen., sez. III, 9/06/2026 (ud. 9/06/2026, dep. 16/07/2026), n. 26775 (Pres. Andreazza, Rel. Corbo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all’esito del giudizio di rinvio, dal difensore di fiducia dell’imputato e dagli eredi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Nola che aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, comma 1, nn. 1 e 5-bis, cod. pen., dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 125 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per omessa motivazione rispetto al devoluto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per Cassazione proposto – avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all’esito del giudizio di rinvio – dal difensore di fiducia dell’imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell’imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina, e che, inoltre, una volta dichiarata la morte dell’imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell’art. 568, comma 3, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (così Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016; cfr., per identiche indicazioni, tra le tantissime, con specifico riferimento all’erede, Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, e Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, nonché, relativamente al difensore di fiducia, Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, e Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018).

I risvolti applicativi

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per Cassazione proposto dal difensore di fiducia o dagli eredi avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo pronunciata in sede di rinvio, poiché il decesso dell’imputato estingue il mandato difensivo e il diritto di impugnazione spetta esclusivamente ai soggetti espressamente individuati dalla legge.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26775 Anno 2026

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udienza: 09/06/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXX il XXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;

letta la memoria dell’Avv. A. Z., nell’interesse del ricorrente, erede universale dell’imputato, che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 16 novembre 2020 che aveva assolto per insussistenza del fatto XXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, comma 1, nn. 1 e 5-bis, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo.

S e c o n d o l a c o n t e s t a z i o n e , d a l l ’ a n n o 2 0 0 7 a l l ’ a n n o 2 0 1 4 , XXXXXXXXXXXXXXXX, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, all’interno della casa-famiglia “XXXXXXXXX”, istituto di accoglienza, istruzione e formazione per orfani togolesi, dallo stesso fondato e gestito a XXXXXXXXX, avrebbe costretto XXXXXXXXXXX, ospite della struttura, a compiere atti sessuali, anche quando minore di anni quattordici, consistiti nel farsi masturbare sotto la doccia con l’uso di un lubrificante, agendo mediante abuso di autorità, poiché avrebbe approfittato della propria posizione di amministratore della casa e dello stato di abnegazione e soggezione ingenerato dall’ospitalità e dal sostentamento vitale che forniva alla persona offesa, nonché con minacce, consistite nel prospettare alla stessa che, ove si fosse rifiutata di adempiere le richieste, sarebbe stata allontanata dalla struttura e privata di qualsiasi forma di assistenza materiale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di erede universale di XXXXXXXXXXXXXXXX, con atto sottoscritto dall’Avv. A. Z., articolando un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 125 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per omessa motivazione rispetto al devoluto.

S i p r e m e t t e c h e l ’ i m p u t a t o , f o n d a t o r e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e XXXXXXXXXXXXXXXXX, è deceduto in data 16 luglio 2024, quindi successivamente alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nola e appellata dal Pubblico Ministero.

Si rappresenta che la difesa, con motivi aggiunti depositati davanti alla Corte d’appello il 26 gennaio 2026, aveva: a) richiesto una sentenza di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., documentando il decesso dell’imputato e richiamando le prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, dalle quali emergeva l’insussistenza del fatto, nonché le motivazioni della sentenza di primo grado e la memoria difensiva del 13 maggio 2021, dalle quali risultava la manifesta infondatezza dell’impugnazione e l’inammissibilità dell’appello; b) specificato i concreti profili di interesse dall’odierno ricorrente all’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito.

Si deduce, pertanto, che illegittimamente la Corte d’appello ha omesso di considerare la richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. f o r m u l a t a d a l l a d i f e s a , c o n s i d e r a t o a n c h e l ’ i n t e r e s s e dell’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ad una decisione assolutoria nel merito, per l’esigenza di liberarsi dall’ombra di false accuse. Si sottolinea, inoltre, l’interesse dell’attuale ricorrente ad ottenere un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione domiciliare subita dall’imputato, suo padre adottivo.

Si chiede, ancora, di voler dichiarare l’inammissibilità dell’appello, anche alla luce della mancata formulazione di istanze istruttorie, e di confermare perciò la pronuncia assolutoria del Tribunale di Nola.

3. Con note scritte a firma dell’Avv. A. Z., il ricorrente ha innanzitutto ribadito che la sentenza impugnata non ha valutato se l’atto di appello del Pubblico ministero fosse inammissibile ovvero manifestamente infondato e non ha esaminato la richiesta di assoluzione per evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, fondata in particolare sulla registrazione della confessione extragiudiziale della persona offesa in ordine alla non veridicità dei fatti ascritti all’imputato. Nelle note scritte, inoltre, si ribadisce anche l’esistenza dei concreti interessi dell’attuale ricorrente ad una pronuncia di assoluzione nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Il diritto di impugnazione, in forza di quanto espressamente disposto dall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., «spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce», e l’impugnazione «proposta da chi non è legittimato» è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

L’atto di impugnazione in esame, un ricorso per cassazione, come risulta chiaramente dal contenuto dell’atto e dalle disposizioni normative richiamate (segnatamente l’art. 606 cod. proc. pen.) è stato proposto dall’erede universale dell’imputato, avverso la sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato è estinto per morte del reo, in riforma della decisione di primo grado, la quale, pronunciando a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva assolto l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Il ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale del codice di rito, è rimedio sperimentabile esclusivamente dall’imputato (art. 607 cod. proc. pen.) e dal pubblico ministero (art. 608 cod. proc. pen.)

Più in generale, del resto l’erede dell’imputato non ha legittimazione a proporre impugnazioni, salvo che la revisione, a norma dell’art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Di conseguenza, il ricorso per cassazione in esame è inammissibile perché è impugnazione «proposta da chi non è legittimato».

Questa conclusione, sembra opportuno rilevarlo, è pienamente in linea con i principi generalmente condivisi ed applicati dalla giurisprudenza.

Si è infatti affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto – avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all’esito del giudizio di rinvio – dal difensore di fiducia dell’imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell’imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina, e che, inoltre, una volta dichiarata la morte dell’imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell’art. 568, comma 3, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (così Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269695 – 01; cfr., per identiche indicazioni, tra le tantissime, con specifico riferimento all’erede, Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, omissis, Rv. 237407 – 01, e Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, omissis, Rv. 216322 – 01, nonché, relativamente al difensore di fiducia, Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, omissis, Rv. 285291 – 01, e Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192 – 01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere esclusa, invece, la condanna del ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, in considerazione delle ragioni poste a base del ricorso, siccome tendenti a far rilevare l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione per la sopravvenuta morte dell’imputato, in linea con l’elaborazione ampiamente maggioritaria della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, omissis, Rv. 269108 – 01, e Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, omissis, Rv. 247782 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/06/2026

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