È ammissibile il ricorso per Cassazione che richiami atti specificamente indicati senza trascriverli o allegarli integralmente?

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Cass. pen., sez. V, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33214 (Pres. Pistorelli, Rel. Cirillo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza del locale Tribunale che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, nonché per i reati previsti dagli artt. 8, 2 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 43 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017).

I risvolti applicativi

È inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne trascriva o alleghi integralmente il contenuto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33214 Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: CIRILLO PIERANGELO

Data Udienza: 26/06/2026

Data Deposito: 09/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D’I. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 26b e 26c, poiché i reati sono estinti per prescrizione, e di rigettare nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 settembre 2025 dalla Corte di appello di Milano, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato D’I. G. per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in relazione alla società “M. Soc. coop. a r.l.”, fallita l’8 luglio 2019, nonché per i reati previsti dagli artt. 8, 2 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commessi nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della “M. Soc. coop. a r.l.” e di legale rappresentante della società “G. S. Società Cooperativa a r.l.”.

Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, in concorso con B. S., amministratore di fatto delle due società, avrebbe posto in essere un sistema basato sulla creazione di numerosissime società e finalizzato alla dissimulazione di somministrazione illecita di manodopera attraverso contratti simulati di appalto, con il fine di eludere sistematicamente le norme fiscali e previdenziali, conseguendo ingiusti profitti a danno dell’Erario e dei lavoratori. Le due società G. e M. Coop sarebbero state utilizzate come “cartiere” per interporsi tra alcuni consorzi facenti capo al B. e una serie di clienti finali, al fine di far ottenere ai consorzi stessi e ai loro amministratori di fatto, tra i quali il B., indebiti vantaggi, in elusione delle norme fiscali e previdenziali.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 43 cod. pen.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto condivisibili le statuizioni del Tribunale in ordine alla responsabilità penale del D’I., sul presupposto che l’imputato avesse consapevolmente concorso con B. S. nell’agevolare la reiterazione di condotte fraudolente mediante il consolidato meccanismo delle società cooperative, desumendo tale consapevolezza dalla complessiva valutazione della piattaforma probatoria.

Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di merito, che hanno ritenuto l’imputato responsabile dei reati, nonostante il D’I. abbia costantemente sostenuto di rivestire un ruolo meramente formale di prestanome, privo di effettivi poteri gestori, essendo ogni decisione rimessa a B. S., indicato quale amministratore di fatto.

Con riguardo ai reati fiscali relativi a M. Coop. Società Consortile a r.l. (capi 18, 26A, 26B e 26C), il ricorrente sostiene che la ricostruzione dei giudici di merito non sarebbe condivisibile, poiché il D’I., pur formalmente amministratore, non avrebbe mai avuto poteri gestori o decisionali, riservati esclusivamente a B. S.. A sostegno di tale assunto, la difesa richiama le dichiarazioni rese (alla Guardia di finanza e nel dibattimento) dall’imputato, che aveva riferito di essere stato assunto quale amministratore su richiesta di B., di non avere mai gestito la cooperativa presso il consorzio P. L., di non essersi occupato di aspetti amministrativi e contabili, di non conoscere il sistema di fatturazione e di non avere operato sui conti correnti. Sostiene che i dipendenti di M. Coop. erano dipendenti del consorzio e che l’imputato si sarebbe limitato a sottoscrivere i documenti. Tali affermazioni troverebbero riscontro nelle dichiarazioni rese da B. S., il quale avrebbe riferito di avere utilizzato D’I. come mero prestanome. Da tali considerazioni, il ricorrente fa discendere l’insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati fiscali concernenti M. Coop., assumendo che l’imputato fosse del tutto estraneo alla gestione amministrativa della società.

Con riguardo ai reati di bancarotta relativi alla M. Coop. (capo 7), contesta l’attribuzione di responsabilità sulla base del solo ruolo formale, sostenendo anche che le scritture sarebbero state regolarmente tenute e che le operazioni bancarie sarebbero state ricostruite dal perito. Il ricorrente ribadisce che il D’I. avrebbe rivestito il ruolo di mero prestanome del B., privo di ogni effettiva competenza gestionale, e che nessuna prova sarebbe emersa circa la sua consapevolezza delle attività illecite poste in essere dall’amministratore di fatto.

Afferma, inoltre, che, sebbene alcune operazioni risultassero formalmente autorizzate dall’imputato, ciò era dovuto esclusivamente alla circostanza che l’istituto di credito inviava i codici di conferma al numero di cellulare associato al conto, sicché egli si limitava a comunicarli. L’imputato non avrebbe conosciuto la natura e le finalità dei bonifici, dai quali non avrebbe tratto alcun vantaggio. Ne deriverebbe l’insussistenza del dolo della bancarotta.

Quanto ai reati tributari di G.L.D. S., deduce analoga carenza dell’elemento soggettivo, essendo il B. il dominus della società. Sostiene che le eventuali autorizzazioni formali dell’imputato non implicherebbero la conoscenza del disegno illecito, né la mancata richiesta di chiarimenti potrebbe valere come prova di dolo.

Infine, contesta la ricostruzione della fittizietà della somministrazione di manodopera, assumendo la reale operatività delle cooperative e l’effettività dei rapporti contrattuali. Sostiene che le cooperative non sarebbero state meri schermi e che i contratti di appalto tra consorzio, cooperative e cliente finale non sarebbero simulati. Al riguardo, invoca un’ordinanza del Tribunale di Roma, emessa in un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la quale «sebbene non abbia concesso la misura invocata, si è però espressa sulla questione dell’abuso di posizione dominante da parte di S. e di U. s.p.a.».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 26b e 26c, poiché i reati sarebbero estinti per prescrizione, e di rigettare nel resto il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, omissis).

Le censure mosse con il ricorso, inoltre, sono, in larga parte, generiche e assertive. Il ricorrente, invero, a fronte di una motivazione ampia e analitica, nella quale sono ricostruiti in maniera precisa i vari reati e la responsabilità dell’imputato, con indicazione e valutazione delle prove a suo carico e disamina delle dichiarazioni rese dall’imputato, si limita a formulare delle mere asserzioni, senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni spese dai giudici di merito.

Del tutto generiche e poco chiare sono anche le argomentazioni basate sull’ordinanza del Tribunale di Roma, che si presentano pure prive della necessaria autosufficienza, atteso che il provvedimento non è stato allegato né la parte ha chiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarla al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte. Al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, omissis, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, omissis, Rv. 270071). Siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso» (cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, omissis, Rv. 276432). E, dunque, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, omissis, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, omissis, Rv. 276432).

Quanto alle deduzioni fondate sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato e dal B., va osservato che esse si risolvono nella mera riproposizione di censure già formulate con l’atto di appello, alle quali la Corte territoriale aveva fornito risposte congrue sul piano fattuale e corrette sotto il profilo giuridico, rispetto alle le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

In particolare, la Corte di appello ha rimarcato che il B. aveva individuato nel D’I. il proprio prestanome “storico”, utilizzato da circa vent’anni e retribuito con un compenso mensile tra 1.000 e 1.500 euro, precisando altresì che l’imputato era pienamente consapevole dell’impiego delle società quali strumenti di evasione fiscale. La Corte di appello, inoltre, ha posto in rilievo le numerose conversazioni telefoniche intercettate tra l’imputato e il B. subito dopo l’esecuzione di un provvedimento di sequestro, nelle quali il primo manifestava la sua preoccupazione per un possibile sequestro della sua abitazione, stato d’animo ritenuto sintomatico della consapevolezza della illiceità dei fatti che lui aveva contribuito a realizzare. Lo stesso imputato, d’altronde, aveva ammesso di avere

personalmente autorizzato le operazioni bancarie, limitandosi in maniera del tutto assertiva e poco verosimile a sostenere di occuparsi solo della gestione del personale e di essere completamente all’oscuro delle attività delle società, nonostante da tempo lavorasse e operasse in seno a esse e nonostante avesse continuato a operarvi, perpetrando le medesime condotte, anche dopo l’inizio delle

verifiche fiscali disposte dall’autorità competente.

Si tratta di elementi con i quali il ricorrente non si misura, evidenziando nel

ricorso solo una parte delle dichiarazioni del B..

Quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativo alla “M. Soc. coop. a r.l.”, risulta del tutto generica e scarsamente rilevante l’affermazione dell’imputato di non aver mai beneficiato dei bonifici operati sui conti della società.

L’imputato, d’altronde, otteneva il suo tornaconto ricevendo il “fisso” mensile che gli elargiva il B.. Generica e meramente assertiva è l’affermazione del ricorrente relativa alla corretta tenuta delle scritture contabili. I giudici di merito, in ogni caso, hanno evidenziato come il consulente tecnico avesse accertato l’inattendibilità delle scritture contabili, che non consentivano di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, attesa la presenza di anomale registrazioni e l’assenza di adeguata documentazione societaria e contabile.

2. Il Procuratore generale ha dedotto la prescrizione dei reati di cui ai capi 26b e 26c.

Al riguardo, va rilevato che i termini massimi di prescrizione di anni sette e mesi sei (sospesi per 33 giorni) previsti per i reati di cui al capo 26c (art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000) non risultano ancora decorsi, atteso che riguardano gli anni di imposta 2018 e 2019 e che il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si perfeziona con la presentazione

dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato (cfr. Sez. 3 n. 4958 del 11/10/2018, omissis, Rv. 274854; Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023, omissis, Rv. 284687).

Il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei (sospeso per 33 giorni), previsto per il reato di cui al capo 26b (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), invece, risulta decorso il 19 ottobre 2025, dopo la pronuncia della sentenza di appello del 24 settembre 2025.

Il reato di cui al capo 26b, dunque, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto e l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, omissis, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, omissis, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, omissis, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, omissis, Rv. 199903).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 giugno 2026.

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