È ammissibile il ricorso in Cassazione per mancata motivazione sulla continuazione se l’imputato non indica il concreto beneficio derivante dall’accoglimento?

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Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35665 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamore)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale l’imputato si limiti a dedurre il difetto di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione senza indicare il concreto beneficio derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Lecce, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermava nel resto la sentenza del locale Tribunale, riducendo la pena a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti di una persona imputata per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 648 cod. pen., con riferimento al riconoscimento della continuazione e al conseguente aumento di pena.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale l’imputato si limiti a dedurre il difetto di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione senza indicare il concreto beneficio derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019).

I risvolti applicativi

È inammissibile il ricorso per Cassazione limitato a dedurre il difetto di motivazione sugli aumenti per la continuazione, se non viene indicato il concreto beneficio derivante dal suo eventuale accoglimento.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35665 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 17/09/2026

Data Deposito: 08/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. C., nato a … il …

avverso la sentenza del 30/01/2026 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

udito il Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. L. P., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2026, la Corte di appello di Lecce, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Lecce del 13 aprile 2022, riducendo la pena a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti di C. C. per  il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo i motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 648 cod. pen., con riferimento al riconoscimento della continuazione e al conseguente aumento di pena. Si assume che la Corte territoriale avrebbe applicato l’incremento sanzionatorio previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di una pluralità di autonome condotte unificate dal medesimo disegno criminoso. Secondo la prospettazione difensiva, la mera detenzione contestuale di una pluralità di beni di provenienza illecita non sarebbe di per sé idonea a integrare una pluralità di reati di ricettazione, posto che l’art. 648 cod. pen. incrimina la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da delitto e che, ai fini della configurabilità della continuazione, sarebbe necessario accertare e dimostrare l’esistenza di distinte e successive condotte di acquisto, ricezione o occultamento. Si sostiene, pertanto, che, in assenza di elementi probatori attestanti l’autonomia delle singole operazioni di ricezione e in difetto di una specifica motivazione sul punto, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Si deduce che la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta difensiva con una motivazione meramente assertiva, limitandosi ad affermare l’assenza di prova concreta a sostegno dell’istanza, senza procedere ad una valutazione complessiva dell’effettiva incidenza pregiudizievole della condotta sulle persone offese. In particolare, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova dell’utilizzo degli assegni, delle carte di pagamento e dei documenti rinvenuti, né dell’esistenza di ulteriori conseguenze dannose derivanti dalla condotta contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi, in parte, non consentiti e, in parte, manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2.1. In primo luogo, si osserva che la relativa censura non è stata dedotta con i motivi di appello, sede nella quale la difesa si è limitata a lamentare che il Tribunale si fosse discostato dal minimo edittale senza motivare sugli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., chiedendo il contenimento della pena nel minimo. Non ha, invece, contestato il riconoscimento della continuazione né sostenuto che la pluralità dei beni ricettati non integrasse una pluralità di fatti di reato.

La doglianza è stata, dunque, proposta per la prima volta in sede di legittimità e costituisce un novum non consentito, con conseguente inammissibilità del motivo in applicazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

2.2. Sotto ulteriori e distinti profili, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di interesse concreto, oltre che manifestamente infondato.

2.2.1. È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale l’imputato si limiti a dedurre il difetto di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione senza indicare il concreto beneficio derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, omissis, Rv. 289739-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, omissis, Rv. 276117-01).

Si osserva, invero, che, ai fini della sua ammissibilità, la censura relativa alla mancata motivazione dei singoli aumenti per la continuazione deve essere funzionale a contestare l’assenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di congruità della pena. Ciò non accade quando il ricorrente si limiti a lamentare la mancata indicazione dei singoli aumenti di pena senza contestare la motivazione sulla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio. In tale ipotesi può, invero, ritenersi sussistente un’implicita acquiescenza alla pena nel suo complesso (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, omissis, Rv. 288742-01).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato quale concreta incidenza avrebbe l’eventuale accoglimento della doglianza sulla pena complessivamente irrogata, essendosi limitato a censurare la mancata motivazione dell’aumento di pena per la continuazione, senza contestare il giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio.

2.2.2. Inoltre, si osserva che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, quando determina distintamente gli aumenti per i reati satellite, non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata qualora gli incrementi siano di modesta entità, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale attribuitogli dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, omissis, Rv. 284005-01). Nel caso in esame, la modesta entità dell’aumento applicato per la continuazione, pari a due mesi di reclusione ed euro 56 di multa, esclude la necessità di una motivazione specifica e dettagliata.

2.2.3. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato anche sotto il diverso profilo concernente la configurabilità di una pluralità di reati di ricettazione e il conseguente aumento di pena per la continuazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia applicato l’aumento di pena per la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. senza motivare l’esistenza di una pluralità di autonome condotte di ricezione o acquisto dei beni, essendo insufficiente, a suo dire, il mero rinvenimento contestuale di più cose di provenienza illecita nella disponibilità dell’imputato.

Sul punto si osserva che, in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia e una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278514-01).

Inoltre, i vari reati di ricettazione commessi dall’agente possono essere compresi in un unico disegno criminoso se sono stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposti. Infatti, tale momento non incide in alcun modo sul collegamento funzionale fra le varie ricettazioni, che realizzano lo scopo essenziale del generico programma di acquisire cose provenienti da reati, la cui consumazione è prevedibile prima del loro verificarsi (Sez. 2, n. 1674 del 25/11/1992, dep. 1993, omissis, Rv. 193764-01).

La doglianza si fonda, dunque, sull’erroneo presupposto che l’unicità del contesto temporale di rinvenimento o di ricezione dei beni implichi necessariamente l’unicità della condotta penalmente rilevante.

Al contrario, né la contestualità del rinvenimento dei beni né l’asserita mancanza di prova di distinte operazioni di ricezione valgono, di per sé, ad escludere la pluralità dei reati di ricettazione e la conseguente applicazione della disciplina della continuazione.

2.3. La censura, pertanto, oltre a essere non consentita per le ragioni già esposte, è manifestamente infondata anche nella parte in cui contesta la configurabilità di una pluralità di reati di ricettazione.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. In tema di ricettazione, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., la valutazione non può essere circoscritta al solo valore economico intrinseco della cosa ricettata, ma deve estendersi al complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa quale conseguenza diretta del fatto illecito. La consistenza del pregiudizio deve, pertanto, essere apprezzata in termini oggettivi, considerando la globalità degli effetti derivanti dalla condotta. Sulla base di questo principio, le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità dell’attenuante con riferimento alla ricettazione di un blocchetto di assegni bancari successivamente compilati per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, omissis, Rv. 236914-01).

Coerentemente con tale impostazione, questa Corte ha precisato che, ai fini del giudizio sulla speciale tenuità del danno, non può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del corpo del reato, dovendosi considerare il danno complessivamente arrecato alla persona offesa. In applicazione di tale

principio è stata esclusa l’attenuante nel caso di ricettazione della targa di un veicolo, valorizzando le ulteriori spese sostenute dalla persona offesa per ottenere il rilascio di una nuova targa, della relativa documentazione e del nuovo contrassegno assicurativo (Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, omissis, Rv. 260021- 01).

Con particolare riguardo agli strumenti di pagamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il valore rilevante ai fini della valutazione del danno non coincide con quello del mero supporto materiale, ma comprende quello, non preventivamente determinabile, derivante dalla loro potenziale utilizzabilità. È stato, quindi, affermato che l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità non è configurabile quando la ricettazione abbia a oggetto carte di credito, in considerazione della loro potenziale utilizzabilità seriale (Sez. 2, n. 21790 del13/04/2022, omissis, Rv. 283338-01).

Il medesimo criterio trova applicazione con riferimento ai documenti e ai titoli in bianco. Nel caso di ricettazione di moduli in bianco relativi a carte d’identità, infatti, è stata esclusa tanto la circostanza attenuante prevista dall’art. 648 cod. pen. quanto quella di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., poiché il valore da prendere in considerazione non è quello dello stampato, bensì quello, non determinabile a priori, connesso alla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, omissis, Rv. 279194-01).

Analogamente, con riguardo ai moduli di assegni in bianco, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevando che la possibilità di utilizzazione dei titoli conferisce loro un valore che trascende quello della mera materialità cartacea (Sez. 2, n. 4988 dell’11/07/1991, omissis, Rv. 188048-01).

3.2. Alla luce di tali princìpi correttamente considerati, il motivo è manifestamente infondato poiché muove dall’erroneo presupposto che la mancata prova dell’effettiva utilizzazione degli assegni, delle carte di pagamento e dei documenti ricettati sia sufficiente a dimostrare la speciale tenuità del danno. Ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., tuttavia, non rileva esclusivamente il valore intrinseco della cosa ricettata né il solo pregiudizio economico già concretamente verificatosi, dovendosi considerare in termini oggettivi la globalità degli effetti patrimoniali direttamente riconducibili al fatto. In particolare, con riferimento alle carte di credito e di pagamento, agli assegni in bianco e ai documenti, il valore rilevante non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile a priori, connesso alla loro potenziale utilizzabilità o agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, tra i quali rientrano, con riguardo ai documenti di identità, gli oneri connessi alle pratiche per il rilascio dei duplicati. Ne consegue che l’assenza di prova del successivo impiego dei beni non consente di ritenere positivamente dimostrata la speciale tenuità del danno, trattandosi di strumenti suscettibili, per la loro stessa natura, di utilizzazioni ed effetti patrimonialmente pregiudizievoli.

4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, il 17/09/2026

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