Da quando decorre il termine per il deposito della motivazione dell’ordinanza che definisce il riesame?

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Cass. pen., sez. VI, 30/06/2026 (ud. 30/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 31035 (Pres. Aprile, Rel. Tondin)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da quando decorre il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludeva le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74, confermando, nel resto, il provvedimento genetico.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto, a loro avviso, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale per il riesame era stata depositata tardivamente, ossia oltre i quarantacinque giorni fissati per il suo deposito nel dispositivo, con conseguente perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato

dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025; Sez. 5, n. 22351 del 18/04/2025; Sez. 6, n. 42300 del 03/10/2024; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018).

I risvolti applicativi

Il termine per il deposito della motivazione dell’ordinanza conclusiva del riesame, la cui inosservanza comporta ex art. 309, comma 10, c.p.p.[1] la perdita di efficacia della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, perfezionata dall’attestazione di deposito in cancelleria, e non dalla deliberazione in camera di consiglio.

[1]Ai sensi del quale: “Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6

Num. 31035

Anno 2026

Presidente: APRILE ERCOLE

Relatore: TONDIN FEDERICA

Data Udienza: 30/06/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. R. F., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati A. P. e E. L., difensori di D. R. F.,

che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Catanzaro, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a F. D. R. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74, confermando, nel resto, il provvedimento genetico.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di F. D. R., deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell’ordinanza del Tribunale per il riesame è stata depositata tardivamente, ossia oltre i quarantacinque giorni fissati per il suo deposito nel dispositivo, con conseguente perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3, e 268 cod. proc. pen., per la mancata trasmissione integrale dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali e telefoniche, che ha impedito alla difesa non solo di verificare la pertinenza e la fedeltà del materiale indiziario selezionato unilateralmente dal pubblico ministero, ma anche di individuare elementi sopravvenuti a favore del ricorrente e idonei a ricostruire in senso diverso i rapporti tra i membri della famiglia. Infatti, conversazioni attestanti conflitti interni avrebbero escluso l’esistenza di un pactum sceleris unitario e condiviso e avrebbero consentito una diversa ricostruzione dei fatti.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen, e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per difetto di gravi indizi del delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti (esistenza di un gruppo organizzato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; ripartizione dei ruoli; cassa comune, che, nell’ordinanza impugnata, verrebbe confusa con la semplice rendicontazione del bilancio familiare). I presunti associati sono membri gli un unico nucleo familiare e le condotte di G. G., madre di F. D. R., e di M. D. R., fratello dello stesso, sarebbero occasionali e meramente sussidiarie, volte a coprire, aiutare o sostituire temporaneamente il figlio e il fratello e non il socio.

Nessun ruolo operativo potrebbe, inoltre, essere attribuito al padre, ininterrottamente detenuto in carcere da marzo 2015.

Mancherebbe anche una organizzazione, seppur rudimentale, di beni e mezzi per il perseguimento del fine comune, in quanto l’abitazione è quella ove la famiglia risiede, i telefoni e le automobili utilizzate sono quelle personale. La stessa reazione al pestaggio di F. D. R. da parte della madre, che ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri, renderebbe evidente che questi, lungi dall’essere al vertice di un’associazione familiare, operava da solo ed era esposto alle ritorsioni della criminalità organizzata.

Sono, poi, riportate nel ricorso una serie di conversazioni intercettate ritenute rilevanti per dimostrare la personale insofferenza di F. D. R. verso le regole del “sistema” e la circostanza che egli agiva senza alcun accordo con i familiari.

La difesa contesta, inoltre, l’interpretazione della conversazione con E. T., di cui non è stata verificata l’attendibilità e che riferisce di fatti da altri appresi, senza che sia stata individuata la sua fonte.

Viene evidenziato, infine, che vi è stato un unico sequestro di droga e che non vi è alcun elemento a sostegno dell’esistenza dell’elemento soggettivo del reato associativo.

2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Si contesta, in particolare, la proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, rilevando che la recidiva specifica deriva da una condanna per un reato che, nel presente procedimento, è contestato al capo n. 36 a M. D. R. e G. G. e per il quale il ricorrente ha definito la sua posizione con applicazione della pena. Inesistenti, invece, sarebbero sia la condanna per truffa in concorso che l’ulteriore precedente specifico, incomprensibilmente richiamati dal Tribunale per il riesame.

Si aggiunge che i fatti sono risalenti (28/12/2023-07/12/2024) e che, dall’interruzione delle indagini, non sono emersi elementi nuovi, idonei a far ritenere attuale e concreto il pericolo di commissione di delitti della stessa specie.

Si sottolinea, infine, che il ricorrente ha poco più di vent’anni ed è da poco inserito nel mercato del lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza che definisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato

dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, omissis, Rv. 288850 – 01; Sez. 5, n. 22351 del 18/04/2025, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 42300 del 03/10/2024, omissis, non mass.; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, omissis, Rv. 273364-01), mentre risulta ormai concordemente superato il contrario indirizzo, ancorato peraltro a situazioni specifiche del tutto peculiari, affermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016, omissis, Rv. 268818-01.

Nel caso in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve ritenersi tempestivamente depositato, in quanto alla pubblicazione del dispositivo, avvenuta il 05/03/2026, ha fatto seguito, il successivo 18/04/2026, il deposito delle motivazioni, con conseguente rispetto del termine di quarantacinque giorni che il Tribunale aveva espressamente indicato nel dispositivo per la stesura della motivazione in virtù della sua complessità.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identica censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Tribunale per il riesame, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive.

In ogni caso esso è manifestamente infondato.

Al Tribunale per il riesame devono essere depositati, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. che stabilisce che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate», cioè tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e posti a fondamento della misura.

Dunque, la parte non può chiedere il deposito di atti diversi rispetto a quelli posti a fondamento della misura cautelare, non potendo il suo esame estendersi a segmenti investigativi non utilizzati ai fini del provvedimento genetico.

Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando, innanzitutto, che la parte che lamenta l’omessa trasmissione di atti non può limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegazioni generiche ma ha l’onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la prova storica o anche logica che l’atto non trasmesso contenesse elementi in sé favorevoli.

Ha, infine, rilevato che è rimasta meramente dedotta l’effettiva esistenza di ulteriori registrazioni, diverse da quelle depositate.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. È opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

4.2. Va, altresì, precisato che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo

associativo, ma anche nell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, omissis, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, omissis, Rv. 273008).

In altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sono necessarie: a) l’esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso.

La partecipazione al sodalizio richiede, invece, un apporto individuale apprezzabile e non episodico, con cui il singolo concretamente contribuisce alla attività illecita. Quindi, la condotta di partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in un contributo temporalmente limitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativo dell’adesione all’associazione criminosa e, dunque, dell’affectio societatis.

4.3. Ciò premesso, sono inammissibili le doglianze relative all’interpretazione delle intercettazioni, interpretazione che costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, omissis, Rv. 263715 – 01).

Sono manifestamente infondate le doglianze relative ai gravi indizi di colpevolezza.

Nell’ordinanza impugnata si è dato conto in maniera esauriente, con motivazione congrua, diffusa e priva di vizi logici, dei numerosi elementi che dimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di un vincolo associativo e l’operatività, per l’intero anno 2024, di un gruppo criminale a base familiare.

L‘affectio societatis e la stabilità del vincolo associativo tra i vari sodali è stata desunta da plurime circostanze.

Anzitutto, è stata evidenziata la disponibilità di una stabile base logistica, individuata nell’abitazione della famiglia D. R., luogo nel quale venivano effettuati gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente, custodito lo stupefacente destinato allo spaccio e realizzate le successive attività di confezionamento e cessione.

È stata, inoltre, ricostruita la precisa articolazione dei ruoli all’interno del gruppo. In tale contesto, F. D. R. è stato individuato quale promotore e organizzatore dell’associazione, essendo a lui demandate le attività più rilevanti concernenti l’approvvigionamento della droga e la successiva immissione sul

mercato. Accanto alla sua figura, l’ordinanza evidenzia il contributo stabile e consapevole prestato dalla madre, G. G., e dal fratello, M. D. R., entrambi partecipi delle decisioni strategiche del sodalizio e coinvolti nelle attività essenziali di acquisizione dello stupefacente, confezionamento delle dosi, gestione dei proventi dell’attività illecita e, in talune occasioni, anche nella diretta cessione della sostanza agli acquirenti.

Il Tribunale ha, altresì, dato rilievo alla continuità dell’attività criminale, nonostante il grave pestaggio subito da F. D. R. il 10 maggio 2023 – episodio ricondotto alla scelta del gruppo familiare di operare mediante il sistema del cosiddetto “sottobanco”, ossia attraverso una gestione autonoma del traffico di stupefacenti, svincolata dal controllo delle organizzazioni criminali tradizionalmente operanti sul territorio-.

L’ordinanza ha sottolineato, inoltre, la capacità del sodalizio di assicurarsi un costante canale di approvvigionamento attraverso il fornitore S. C., circostanza, questa, che consentiva la commercializzazione continuativa di consistenti quantitativi di cocaina e hashish. Le intercettazioni richiamate nel provvedimento documentano, da un lato, la sistematicità dei rifornimenti e, dall’altro, gli ingenti profitti derivanti dall’attività di spaccio. È stato, altresì, evidenziato che, successivamente all’aggressione subita da F. D. R., il nucleo familiare, facendo leva su una rete di relazioni ormai consolidata, ha proseguito l’attività di traffico di stupefacenti, sia secondo le ordinarie dinamiche del mercato illecito sia mediante il ricorso al sistema del “sottobanco”, provvedendo autonomamente all’approvvigionamento e alla distribuzione di rilevanti quantitativi di droga, all’insaputa delle organizzazioni criminali dominanti.

Il Tribunale per il riesame ha, infine, valorizzato l’esistenza di una cassa comune, alimentata con parte dei proventi derivanti dalle sistematiche cessioni di droga e destinata a costituire una riserva economica funzionale al finanziamento delle successive operazioni di acquisto e distribuzione dello stupefacente. Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, le risultanze investigative, costituite dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoripresa e dal sequestro di sostanza stupefacente eseguito nel corso delle indagini, delineano un’organizzazione caratterizzata da stabilità, ripartizione di compiti e capacità di perseguire in modo continuativo il programma criminoso.

Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesa ai rapporti di parentela intercorrenti tra gli imputati, posto che tali legami, lungi dall’offrire una diversa chiave di lettura delle condotte accertate, risultano pienamente compatibili con la configurazione di un’associazione per delinquere, quando, come nel caso di specie, si accompagnino a una stabile organizzazione, alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione del programma criminoso.

Parimenti irrilevante è la circostanza che nel corso delle indagini sia stato eseguito un solo sequestro di sostanza stupefacente, trattandosi di dato che non è idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivamente ricostruito attraverso le numerose ulteriori emergenze investigative, le quali documentano in modo univoco la stabile operatività del sodalizio.

5. Il quarto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.

In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima

professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 –01).

Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, dando adeguatamente conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il Tribunale per il riesame ha dato rilievo alla pluralità delle condotte di acquisto e rivendita di stupefacenti, protrattesi per oltre un anno, all’ingente quantitativo di droga movimentato e alle modalità operative, stabili e collaudate, nell’ambito di un’organizzazione diretta dal ricorrente, ritenendo, pertanto, irrilevante il non significativo lasso di tempo trascorso dall’ultimo episodio accertato. Ha, inoltre, congruamente escluso l’adeguatezza degli arresti domiciliari, evidenziando che l’attività illecita era gestita proprio dall’abitazione mediante un collaudato sistema di contatti telefonici e consegne effettuate da terzi, sicché la sola custodia in carcere è stata ritenuta idonea a impedire la ripresa dei rapporti con il contesto criminale e la prosecuzione dell’attività associativa.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30/06/2026.

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