Cass. pen., sez. V, 14/01/2025 (ud. 14/01/2025, dep. 3/03/2025), n. 8600 (Pres. Pistorelli, Rel. Bifulco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa presuppone la condizione di “quasi flagranza“.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Locri non convalidava un arresto eseguito in relazione al reato di cui agli artt. 99, 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen., perché reputato effettuato al di fuori delle ipotesi di flagranza o quasi-flagranza, di cui all’art. 382 del codice di rito, rigettando, inoltre, un’istanza di applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 382 cod. proc. pen.[1].
In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare lo stato di quasi flagranza, posto che l’indagato era stato colto con “cose o tracce” rivelatrici della commissione del reato immediatamente prima dell’arresto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se è vero che «non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o a informazioni rese da terzi» (Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016), è vero anche che la condizione di “quasi flagranza” «presuppone l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato» (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015).
Ebbene, per la Corte di legittimità, la quasi flagranza ricorreva nel caso di specie posto che le “cose o tracce” (i documenti della persona offesa) erano state rinvenute sulla persona dell’arrestato.
I risvolti applicativi
Se la “quasi flagranza” non sussiste se l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia non è iniziato a seguito della percezione diretta del reato, ma a seguito di una denuncia o informazioni di terzi, essa, però, ricorre nella misura in cui chi effettua l’arresto percepisce immediatamente e autonomamente le tracce del reato, collegandole inequivocabilmente all’indiziato.





