Cass. pen., sez. I, 8/04/2026 (ud. 8/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27922 (Pres. Boni, Rel. Grieco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa richiede il ricorso per Cassazione proposto per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Matera per il reato di cui agli articoli 56, 575, 61 n. 1 cod. pen, nonché per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, art 61 n. 2, art. 697 cod. pen, applicando all’imputato la pena di anni 8 di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016).
I risvolti applicativi
Il ricorso per Cassazione fondato sul difetto di motivazione nella valutazione di una dichiarazione testimoniale è inammissibile se non corredato dai verbali integrali o dalla trascrizione completa della dichiarazione, necessari per verificare la fondatezza della censura.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27922 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 08/04/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXil XXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Potenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha c o n f e r m a t o l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a e m e s s a n e i c o n f r o n t i d i XXXXXXXXXXXXXXX dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Matera per il reato di cui agli articoli 56, 575, 61 n. 1 cod. pen, nonché per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, art 61 n. 2, art. 697 cod. pen, applicandogli la pena di anni 8 di reclusione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. G. B., limitatamente alla conferma della condanna relativa al reato di tentato omicidio, deducendo l’erronea qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen., anziché ai
sensi delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 585, primo comma, cod. pen.
In particolare, la difesa deduce che la decisione della Corte di appello si è fondata su un errato presupposto fattuale concernente la posizione della mano della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX all’interno dell’auto; rileva, inoltre, la illogicità della sentenza relativamente alla direzione del colpo esploso;
deduce, poi, che fu sparato un solo colpo di pistola, nonostante l’arma semiautomatica disponesse di più colpi e si trattasse di colpo non indirizzato verso parti vitali, pur trovandosi l’autore a pochi centimetri di distanza, provocando a quest’ultimo soltanto una lesione all’avambraccio, con una prognosi di quindici giorni.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha illogicamente motivato la sussistenza dell’animus necandi sulla base dell’estrema vicinanza dell’arma al corpo della vittima all’atto dell’esplosione del colpo, laddove tale comportamento è indicativo dell’assenza della volontà omicidiaria, proprio in ragione della minima distanza.
Deduce ancora la difesa che la qualificazione dei fatti come tentato omicidio si è fondata sulla potenzialità dell’arma utilizzata ponendosi in contraddizione con l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui XXXXXXXXX ebbe la prontezza di allontanarsi così sottraendosi alla esplosione di altri colpi, perché se il ricorrente avesse voluto ucciderlo, egli avrebbe potuto esplodere altri colpi di arma da fuoco.
Infine si deduce l’illogicità della motivazione sulla ritenuta idoneità degli atti, nella parte in cui la sentenza afferma che il ricorrente versasse in uno stato di grave alterazione da ibriachezza, che gli impedì di essere del tutto preciso nel dirigere il colpo.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 28 marzo 2026, l’avv. Bruno Oliva, difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate dall’uso dell’arma, è inammissibile.
In primo luogo va rilevato le censure articolate con il motivo di ricorso riproducono e reiterano gli argomenti già prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte di appello di Potenza ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si è confrontato criticamente, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, omissis, Rv. 276970 – 01).
Inoltre, il ricorrente prospetta una diversa valutazione delle risultanze probatorie sollecitando una non consentita sottoposizione di questioni di fatto al giudice di legittimità. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti nel processo attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato – come non è nel caso in esame – il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (Sez. 5, n. 34149 del11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01 non mass. sul punto; in senso conforme, Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, omissis, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, omissis, Rv. 254063).
Va, poi, considerato che il ricorso, a confutazione della ricostruzione fattuale quale tentato omicidio operata dalla Corte di appello, riporta solo frammentariamente le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, così da impedire che questa Corte possa valutarne la portata probatoria nella loro globalità, dovendosi altresì constatare la violazione del principio di autosufficienza, trattandosi di dichiarazione non allegate al ricorso, ciò che sarebbe stato necessario avendo la difesa fondato la illogicità della motivazione anche sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Va infatti ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269801 – 01).
2. Tanto precisato deve, dunque, rilevarsi che le censure difensive non si rapportano alla puntuale motivazione della sentenza di appello che ha confermato la qualificazione giuridica dei fatti come tentato omicidio attribuendo rilievo all’ arma utilizzata, una pistola; all’estrema vicinanza della pistola rispetto al corpo della vittima; alla direzione del colpo esploso dall’alto verso il basso ed in direzione del busto della vittima; alla circostanza che la vittima non è stata attinta dal proiettile per la prontezza della reazione, essendosi difesa grazie al gesto istintivo consistito nell’alzare l’avambraccio inizialmente poggiato sul bracciolo destro, poi trapassato dal proiettile; alla frase minacciosa “io ti sparo in testa” pronunciata dall’imputato, ritenuta coerente con l’azione aggressiva; alle lesioni all’avambraccio compatibili con la descrizione dei fatti contenuta in sentenza.
In ordine alla dedotta inidoneità dell’azione va, poi, rilevato che i Giudici della Corte d’appello, con argomentazione logicamente coerente e pienamente aderente alle risultanze istruttorie, hanno evidenziato come la circostanza che la vittima non fosse stata attinta alla testa, pur costituendo quest’ultima il bersaglio espressamente indicato dal ricorrente, non assuma alcun rilievo ai fini della
qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio. Tale evenienza è stata, infatti, ricondotta allo stato di ubriachezza in cui versava il ricorrente, condizione che ne aveva compromesso la capacità di dirigere il colpo con la necessaria precisione.
Il ricorrente, pertanto, si è limitato a contestare in termini generici la sussistenza del requisito dell’idoneità dell’azione, senza confrontarsi adeguatamente con la puntuale motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale, oltre a chiarire le ragioni per cui il colpo non raggiunse la testa della vittima – individuate, appunto, nello stato di ubriachezza del ricorrente – ha altresì osservato che la mancata efficacia letale dell’azione fu determinata dall’intervento difensivo della persona offesa, la quale aveva istintivamente frapposto l’avambraccio a protezione delle parti vitali del corpo. Nel contesto di tale complessivo quadro fattuale correttamente si inserisce, quindi, l’osservazione dei Giudici di appello in ordine alla irrilevanza, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, della sottrazione da parte della vittima ad
ulteriori colpi per essersi data alla fuga.
La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di delitto tentato, l’accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso. (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, omissis, Rv. 277032 – 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, omissis, Rv. 256991 – 01).
Inoltre, quanto al profilo soggettivo, va rilevato che a fronte dell’esaustivo impianto motivazionale, le deduzioni difensive circa la posizione dell’avambraccio della vittima tenuta all’interno dell’abitacolo, la direzione dello sparo, verso il torace e non verso la testa come minacciato prima di impugnare l’arma, nonché l’avere esploso un solo colpo, non rivestono efficacia scardinante la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dell’animus necandi, che si è basata sulla valutazione complessiva dei dati oggettivi e dichiarativi acquisiti.
In conclusione, le argomentazioni difensive non offrono elementi tali da minare la logicità delle argomentazioni dei Giudici di appello che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell'”animus necandi” hanno attribuito valore determinante
all’idoneità dell’azione, che è stata apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275012 – 01).
3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso è pertanto inammissibile.
Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 08/04/2026




