Cosa comporta la facoltà della Corte di Appello di rinviare la consegna per permettere il processo in Italia per un reato diverso da quello del mandato d’arresto europeo?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. fer., 21/08/2025 (ud. 21/08/2025, dep. 22/08/2025), n. 29633 (Pres. Borsellino, Rel. Ranaldi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa richiede la facoltà riconosciuta alla Corte di Appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto di un mandato di arresto europeo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catania rigettava un’istanza di revoca ovvero di sospensione della esecuzione della sentenza emessa dalla stessa Corte, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso da parte di un’Autorità Giudiziaria tedesca.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 24 Cost., rilevando come il provvedimento impugnato avrebbe impedito all’“estradando” di poter esercitare il proprio diritto di difesa nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura penale italiano.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la facoltà riconosciuta alla Corte di Appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto europeo, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della I. n. 69 del 2005, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018; Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010).

I risvolti applicativi

La facoltà della Corte di Appello di rinviare la consegna per permettere un processo in Italia per un reato diverso da quello del MAE è discrezionale e fondata sui criteri dell’art. 20 della l. n. 69/2005[1], in guisa tale che il consegnando non può lamentarne il mancato esercizio, salvo che lo abbia espressamente richiesto, indicando uno specifico interesse in tal senso.

[1]Ai sensi del quale: “1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d’arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d’arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale. 2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all’Eurojust. 3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d’arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d’arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione”.

Leggi anche

Contenuti Correlati