Cass. pen., sez. VI, 12/03/2026 (ud. 12/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17487 (Pres. Capozzi, Rel. Licci)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, in tema di misure cautelari personali, cosa richiede il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, dal canto suo, aveva applicato all’indagato, congiuntamente, le misure cautelari dell’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 61 n. 2 e 583-quater cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente e comunque carente quanto ai requisiti di concretezza e attualità del rischio di recidiva.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza” (Sez. 5, n. 22344 del 5/03/2025).
I risvolti applicativi
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma richiede una prognosi giudiziale concreta e motivata sulla possibilità di reiterazione del reato, fondata su modalità del fatto, personalità dell’indagato e contesto socioambientale, con un’analisi tanto più rigorosa, quanto maggiore è il tempo trascorso dai fatti.
[1]Ai sensi del quale: “Le misure cautelari sono disposte: (…) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17487 Anno 2026
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: LICCI ROBERTA
Data Udienza: 12/03/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
Sent. n. sez. 228/2026
CC – 12/03/2026
R.G.N. 4042/2026
sul ricorso proposto da:
D. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 23/12/2025 del Tribunale di Caltanissetta
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che aveva applicato ad A. D., congiuntamente, le misure cautelari dell’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 61 n. 2 e 583-quater cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione A. D., con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente e comunque carente quanto ai requisiti di concretezza e attualità del rischio di
recidiva. Il Tribunale ha basato la sua valutazione esclusivamente sul circostanziato episodio oggetto di contestazione, senza indicare alcun elemento fattuale specifico da cui desumere la capacità di commettere ulteriori delitti con uso di armi o violenza personale ed omettendo di confrontarsi con la condizione soggettiva dell’indagato, privo di precedenti penali, e con il comportamento da lui tenuto successivamente ai fatti, pur valorizzati dal difensore nel corso dell’udienza.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Costituisce orientamento consolidato, ribadito di recente da Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, omissis, Rv. 288567, quello in forza del quale “in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, omissis, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, omissis, Rv. 215331 – 01). Poiché il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, omissis, Rv. 210019 – 01), il ricorso che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, omissis, Rv. 270628-01).
3. I vizi prospettati con l’odierno ricorso, solo formalmente denunciati, si risolvono in censure che, lungi dall’evidenziare vizi argomentativi che incidano sulla logicità della motivazione, attengono al contenuto della decisione e sono volte ad ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari.
Il provvedimento impugnato ha dato conto, con motivazione immune da censure, degli elementi sulla base dei quali, condividendo le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonostante l’incensuratezza di D..
Il Tribunale, dopo avere rimarcato la genericità della contestazione del quadro cautelare da parte della difesa, incentrata sull’incensuratezza dell’indagato, sulla genesi della condotta violenta, scaturita dall’intervenuto ritiro della patente, necessaria per svolgere lavori saltuari necessari per il suo sostentamento, e sul rispetto delle prescrizioni correlate alle misure cautelari applicate, ha valorizzato
innanzitutto le modalità della condotta, ritenute indicative di una assoluta incapacità di autocontrollo dell’indagato, dimostrata dal grado di violenza usata nei confronti dei tre appartenenti alle forze di polizia impegnati, presso gli uffici del comando, nella redazione degli atti in relazione all’accertata guida pericolosa in stato di ebbrezza, contro i quali l’indagato si era scagliato con pugni e calci, giungendo ad afferrare per’ il collo uno di loro, mentre gli altri colleghi cercavano di sottrarlo alla presa, e con i quali aveva ingaggiato una violenta colluttazione da cui erano conseguite plurime lesioni in danno degli operanti.
Il Tribunale ha, altresì, valorizzato anche l’atteggiamento di disprezzo delle regole e dell’altrui incolumità dimostrato dall’essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione alcolica e nell’avere mantenuto una condotta di guida tale da porre in pericolo la pubblica incolumità nonché l’assenza di analisi critica della propria condotta da parte dell’indagato che, nell’ammettere i fatti, si è giustificato censurando anche il comportamento doveroso degli agenti.
Le argomentazioni rinvenibili nell’ordinanza impugnata sono non solo esenti da vizi logici ma pienamente coerenti con i principi affermati da questa Corte che, anche di recente ha avuto modo di affermare che “In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.” (Sez. 5, n. 22344 del 5/03/2025, Rv. 288197-01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/03/2026






