Cass. pen., sez. II, 18/02/2025 (ud. 18/02/2025, dep. 27/03/2025), n. 12162 (Pres. Beltrani, Rel. Saraco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in che modo il pubblico ministero può rinunciare all’impugnazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo, su un appello proposto dal pubblico ministero, riformava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, escludendo la punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale deduceva violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cod. pen. e degli artt. 697 e 546, lett. e), cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, il pubblico ministero, in sede di discussione, aveva insistito soltanto in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., così palesemente rinunciando agli ulteriori motivi d’impugnazione, con particolare riferimento alla configurabilità della ricettazione.
Orbene, sulla base di ciò, si denunciava pertanto il vizio di ultrapetizione, in quanto la Corte territoriale, invece, aveva ritenuto sussistente il delitto di ricettazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato sulla scorta del seguente orientamento nomofilattico: «la rinuncia all’impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall’art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione fino all’apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se quest’ultima sia stata proposta da altro pubblico ministero, prima dell’inizio della discussione, in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell’udienza di appello» (Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021; Sez. 2, n. 23404 del 09/02/2017; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014).
I risvolti applicativi
La rinuncia all’impugnazione da parte del pubblico ministero è un atto formale, disciplinato dall’art. 589 cod. proc. pen.[1], che deve essere espresso chiaramente e inequivocamente prima dell’apertura del dibattimento o prima dell’inizio della discussione, anche se l’impugnazione è stata proposta da un altro pubblico ministero, mentre non può essere desunta dalle richieste conclusive del procuratore generale in udienza.
[1]Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero. 2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. 3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione. 4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero”.