Chi viene a conoscenza dell’incompatibilità solo dopo l’ordinanza “de plano” può dedurla con ricorso per Cassazione?

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Cass. pen., sez. II, 15/07/2025 (ud. 15/07/2025, dep. 11/09/2025), n. 30535 (Pres. Pellegrino, Rel. Sgadari)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata “de plano” da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva assolto gli imputati dai reati di usura loro rispettivamente ascritti con la formula perché il fatto non sussiste.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore della parte civile il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con nullità della sentenza impugnata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata “de plano” da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità, stante l’impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all’art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024).

I risvolti applicativi

In caso di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa “de plano“, la parte, che scopre solo allora l’incompatibilità del giudice, può dedurla con ricorso per Cassazione, non essendo praticabile la ricusazione preventiva, di cui all’art. 37 c.p.p.[1], per far valere la nullità assoluta.

[1]Ai sensi del quale: “1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione”.

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