Cass. pen., sez. IV, 18/02/2025 (ud. 18/02/2025, dep. 26/02/2025), n. 7765 (Pres. Ferranti, Rel. Ferranti)
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava che tipo di pena integra l’erronea applicazione della diminuente per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza di primo grado emessa dal GUP del Tribunale della medesima città che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 116 commi 15 e 17 CDS, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda con la riduzione per il rito.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, che deduceva violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della diminuzione della metà della pena irrogata ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 103/2017.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora “la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale” (Sez. U n. 47182 del 31/03/2022).
I risvolti applicativi
L’erronea applicazione della diminuente da parte del giudice di merito per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, pur rientrando nei limiti edittali, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale.





