Che nullità comporta l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non capisce la lingua italiana?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 24/03/2026 (ud. 24/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17509 (Pres. Beltrani, Rel. Sbrana)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale nullità integra l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, appellata dall’imputato, che lo condannava al pagamento delle spese processuali del grado.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen..

In particolare, secondo il ricorrente, sebbene l’imputato non comprendesse la lingua italiana (tanto che risultava assistito da interprete in occasione dell’interrogatorio di garanzia ed alla udienza preliminare ed era stata disposta la traduzione in lingua a lui nota degli atti del procedimento), la sentenza impugnata non era stata tradotta.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025).

I risvolti applicativi

L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che, se tempestivamente eccepita o rilevata ai sensi dell’art. 180 c.p.p., determina l’annullamento della sentenza-documento con restituzione degli atti al giudice di primo grado per la traduzione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17509 Anno 2026

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 24/03/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX;

avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d’appello di Milano;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;

lette le conclusioni del difensore, avv. C. M. Z., che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 13/10/2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 15/05/2021, appellata da XXXXXXXXXXXX, che condannava al pagamento delle spese processuali del grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. C. M. Z., difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. In particolare, rileva come sebbene l’imputato non comprenda la lingua italiana (tanto che risultava assistito da interprete in occasione dell’interrogatorio di garanzia ed alla udienza preliminare ed era stata disposta la traduzione in lingua a lui nota degli atti del procedimento), la sentenza impugnata non sia stata tradotta.

3. Il ricorso è fondato.

Con recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, è stato chiarito che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, omissis, Rv. 288798 – 01).

In particolare, è stato ritenuto che la soluzione dell’inquadramento nella categoria della nullità di ordine generale a regime intermedio della violazione conseguente all’omessa traduzione della sentenza garantisca l’effettività del diritto dell’imputato alla partecipazione personale e consapevole al procedimento, rispetto ad un atto del processo di cui è previstala traduzione obbligatoria.

In parte motiva, al paragrafo 5.6., la sentenza delle Sez. Unite, N., cit., ha altresì chiarito che l’obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello: a tal proposito, si è rilevato che, a norma dell’art. 1 della Direttiva 2010/64, «il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva».

Tanto premesso, e ritenuto vieppiù che – come chiarito dalla citata sentenza a Sezioni Unite- la nullità non investe il giudizio ma attiene al momento procedimentale successivo alla deliberazione, la sentenza-documento qui impugnata, redatta esclusivamente in lingua italiana, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.

Così è deciso, 24/03/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati