Cass. pen., sez. I, 10/02/2026 (ud. 10/02/2026, dep. 9/04/2026), n. 13107 (Pres. Casa, Rel. Galati)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga possa essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non convalidava un fermo per un caso di delitto di omicidio aggravato, disponendo, contestualmente, la misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, limitatamente alla parte dell’ordinanza nella quale il giudice non aveva convalidato il fermo al quale aveva provveduto la polizia giudiziaria a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. pen., deducendo l’errata applicazione dell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul pericolo di fuga.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale: «ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L’atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l’indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente» (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003).
I risvolti applicativi
Ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere desunto in via presuntiva dal titolo di reato, ma deve risultare da elementi concreti e specifici, dotati di un’apposita capacità individualizzante.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13107 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: GALATI VINCENZO
Data Udienza: 10/02/2026
Data Deposito: 09/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di:
J. S. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 18/10/2025 del GIP del Tribunale di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non ha convalidato il fermo di S. J. per il delitto di omicidio aggravato commesso il 15 ottobre 2025 a Roma disponendo, contestualmente, nei confronti del predetto, la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma limitatamente alla parte dell’ordinanza nella quale il giudice non ha convalidato il fermo al quale ha provveduto la polizia giudiziaria a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. pen.
Con un unico motivo ha eccepito violazione di legge deducendo l’errata applicazione dell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul pericolo di fuga.
La statuizione sarebbe apodittica e basata sull’erronea valutazione degli elementi funzionali all’adozione della misura precautelare.
Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari (presenza di un nucleo familiare, radicamento nel territorio e sottoposizione alla misura di prevenzione) non sono idonei ad escludere il pericolo di fuga la cui valutazione, invece, deve essere il frutto di un giudizio ex ante compiuto sulla base di elementi concreti dai quali desumere la probabilità (altrettanto concreta) che l’indagato possa darsi alla fuga.
Plurimi elementi di fatto sottoposti alla valutazione del giudicante e specificamente indicati in ricorso, deponevano per la sussistenza di tale pericolo, quali le mendaci dichiarazioni di alcuni presenti, il rientro di J. nella propria abitazione per sottrarsi ai controlli di polizia e l’atteggiamento tenuto in occasione dell’accesso dei Carabinieri nell’immobile.
Il giudice ha, altresì, trascurato il fatto che la condotta è stata tenuta in occasione della violazione della misura di prevenzione da parte di soggetto gravato da precedenti penali.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La convalida del fermo è stata esclusa perché sono stati ritenuti insussistenti i relativi presupposti, atteso che J. è stabilmente radicato a … con il proprio nucleo familiare, è sottoposto a continui controlli in esecuzione della misura di prevenzione personale e non ha evidenziato alcuna concreta intenzione di darsi alla fuga.
L’indagato, inoltre, ricercato dopo essere stato individuato come autore dell’omicidio, è stato trovato nella propria abitazione.
Si tratta di valutazione di puro merito che, sebbene sintetica, è effettiva e, certamente, non può dirsi mancante.
Essa viene contrastata con argomenti di merito, quali il riferimento alle menzogne di qualche soggetto della cerchia familiare e la circostanza che, immediatamente dopo il fatto, l’indagato è tornato a casa allontanandosi dal luogo dell’uccisione.
Da un lato, la presenza di un atteggiamento reticente o menzognero di qualche parente dell’indagato non integra, di per sé, elemento idoneo a contrastare le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato, dall’altro la presenza nella propria abitazione, al momento del controllo dei Carabinieri è elemento che, del tutto congruamente, non è stato considerato tale da integrare il pericolo di fuga.
In sostanza, il ricorrente evoca fatti specifici già valutati e ne sollecita una rinnovata valutazione a fronte di una motivazione che ha preso in considerazione, correttamente, il profilo della fuga affrontandolo in termini, tutto sommato, coerenti e privi di vizi evidenti.
Giova ribadire il principio per cui «in tema di convalida del fermo, l’apprezzamento del pericolo di fuga – in quanto valutazione prognostica, “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia – è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali» (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282592 – 01; Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, omissis, Rv. 281861 – 01).
Occorre, altresì, richiamare l’ulteriore affermazione secondo la quale «ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L’atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l’indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente» (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 228486 – 01).
Neppure l’allontanamento e la temporanea condizione di irreperibilità giustificano, di per sé soli, la sussistenza del pericolo di fuga che, a maggior ragione, può legittimamente essere escluso alla luce delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; a tale declaratoria non segue alcuna statuizione in materia di spese tenuto conto della qualità dell’impugnante.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 10/02/2026





