Cass. pen., sez. V, 15/07/2025 (ud. 15/07/2025, dep. 4/09/2025), n. 30248 (Pres. Miccoli, Rel. Tudino)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale limitazione è soggetto il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, decidendo a seguito di un annullamento con rinvio statuito dalla Prima Sezione della Cassazione, aveva, in parziale riforma di una decisione emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, riconosciuta la recidiva semplice contestata ad uno degli imputati, con la già ritenuta continuazione tra i reati contestati ed applicata la diminuente per il rito, oltre che confermare la pena dell’ergastolo a carico di uno di essi, nonché “convalidare” la sentenza appellata con la ritenuta continuazione tra i reati contestati e la diminuente per il rito nei confronti degli altri accusati.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva taluni, tra i ricorsi proposti nel caso di specie, fondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di “reformatio in peius“, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1[1], e 627, comma 2, cod. proc. pen.[2], sulla misura della pena base, che non può essere mutata (Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023).
I risvolti applicativi
In caso di annullamento parziale della condanna, il giudice di rinvio può rivalutare la pena, solo osservando i seguenti limiti: il divieto di “reformatio in peius“, che impedisce di aumentare la pena complessiva per l’imputato, e il giudicato parziale sulla pena base, che non può essere modificato.
[1]Ai sensi del quale: “Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”.
[2]Secondo cui: “Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione”.





