Quando si può chiedere la revoca di un provvedimento del magistrato di sorveglianza?

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Cass. pen., sez. I, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27958 (Pres. Rocchi, Rel. Aliffi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando sia possibile chiedere una revoca di un provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, investito da un detenuto di un’istanza di revoca del provvedimento, con cui erano state dichiarate inammissibili talune richieste di affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà da lui formulate, dichiarava il non luogo a provvedere.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza – anche in mancanza di una espressa previsione normativa – la possibilità di chiederne la revoca quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo (cfr. Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020).

I risvolti applicativi

In ragione della generale revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, la revoca è ammissibile, anche in assenza di espressa previsione normativa, qualora sopravvenga una diversa situazione di fatto rispetto a quella posta a fondamento del provvedimento, ancorché definitivo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27958 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: ALIFFI FRANCESCO

Data Udienza: 23/06/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 05/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Campobasso

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;

lette e conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, investito dal detenuto A. P. dell’istanza di revoca del provvedimento in data 23 settembre 2025 con cui erano state dichiarate inammissibili le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà, ha dichiarato non luogo a provvedere.

A ragione della decisione osserva che non è previsto dall’ordinamento l’istituto della revoca di un’ordinanza divenuta definitiva e che il difensore può legittimamente formulare nuova istanza di benefici penitenziari divenuti ammissibili.

2. Ricorre per cassazione P., per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione dell’art. 69 e seg. ord. pen. nonché dell’art. 666 cod. proc. pen.

Lamenta che l’ordinanza impugnata ha posto a fondamento della decisione il principio in forza del quale non sono revocabili i provvedimenti definitivi. Al contrario la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono sempre revocabili e modificabili, anche se divenuti definitivi, quando sopravvengono nuovi elementi-o o emergono errori di fatto.

Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, decidere nel merito, prendendo atto della sopravvenienza del provvedimento, in data 23 febbraio 2026, con cui il Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rideterminato la pena inflittagli con la sentenza, in data 5 maggio 2024, escludendo l’operatività della recidiva erroneamente considerata sussistente in sede di cognizione, nonostante le pene precedenti fossero state dichiarate estinte per esito positivo dell’affidamento in prova.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione apparente sul rilievo che il Tribunale non ha esaminato gli elementi nuovi dedotti dalla difesané l’eccepito errore di fatto del provvedimento oggetto della richiesta di revoca, limitandosi ad affermazioni apodittiche priva di fondamento normativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gli illustrati motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati.

1. Come evidenziato dal ricorrente l’ordinamento permette, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza – anche in mancanza di una espressa previsione normativa – la possibilità di chiederne la revoca quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo (cfr. Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020 omissis, Rv. 279056 – 01).

2. Tale condivisibile principio non può trovare applicazione nel caso di specie.

P. non ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di revocare il pregresso provvedimento, previa verifica dell’inesistenza/esistenza di un presupposto di fatto, posto a fondamento della decisione.

Infatti, la rivalutazione sulla condizione ostativa della “recidiva ex art. 99 comma 4, cod. proc. pen”. prevista dall’art 54-quater, comma 7-bis, Ord. pen. a seguito della sopravvenienza di un nuovo provvedimento giurisdizionale, quello con cui il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena, eliminando l’aumento correlato alla ritenuta recidiva calcolato in una soltanto delle sentenze irrevocabili, non implica la mera constatazione circa l’esistenza o meno di una diversa situazione di fatto legittimante la revoca di un provvedimento divenuto definitivo, e, soprattutto non è in alcun modo effettuabile in assenza di un nuovo ordine di esecuzione in cui sia ricostruita in modo preciso ed attualizzato la posizione giuridica del condannato.

3. Tanto posto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 24433 del29/04/2015, omissis, Rv. 263970 – 01), ha, nella sostanza ed a prescindere dall’espressione formale utilizzata nel dispositivo, ritenuto manifestamente infondata l’istanza avanzata dal ricorrente perché aveva ad oggetto la revoca di un’ordinanza irrevocabile al di fuori dei casi in cui tale rimedio è consentito, chiarendo, altresì, che il risultato avuto di ira poteva essere raggiunto utilizzando lo strumento di una nuova istanza che avrebbe comportato l’attualizzazione degli elementi necessari ai fini della decisione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 23/06/2026

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