Quando la misura alternativa può essere revocata per una misura cautelare relativa a fatti pregressi?

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Cass. pen., sez. I, 22/04/2026 (ud. 22/04/2026, dep. 9/07/2026), n. 25803 (Pres. De Marzo, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la misura alternativa alla detenzione possa essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, in relazione a fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce revocava l’affidamento in prova disposto dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, in relazione ad una pena detentiva di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti reso nel 2023.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva nullità dell’ordinanza e vizio di motivazione in relazione all’art. 47, comma 2, Ord. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la misura alternativa può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall’esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, in tema di detenzione domiciliare).

I risvolti applicativi

La revoca della misura alternativa per la sopravvenienza di una misura cautelare relativa a fatti anteriori alla concessione del beneficio è ammissibile solo quando il provvedimento cautelare evidenzi elementi nuovi e rilevanti, idonei a mutare la valutazione prognostica favorevole posta a fondamento della concessione della misura.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25803 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 22/04/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Furnari, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato, con decorrenza dal 10 ottobre 2025, l’affidamento in prova disposto dal Tribunale di sorveglianza di Brescia su istanza di XXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena detentiva di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti reso in data 8 marzo 2023.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore, il condannato, affidandosi a un unico motivo con il quale si denuncia nullità dell’ordinanza e vizio di motivazione in relazione all’art. 47, comma 2, Ord. pen.

2.1. La motivazione fonda sul recepimento della querela sporta dal padre del condannato in data 7 ottobre 2025 e successivamente rimessa il 10 ottobre 2025 ritenendo che quanto denunciato manifesta forte ingratitudine nei confronti di coloro che si sono spesi per la rieducazione del condannato, offrendogli disponibilità all’accoglienza pur di evitargli l’espiazione della pena in ambito inframurario.

Tale conclusione fonda soltanto sulla narrazione contenuta nella querela e, a parere del ricorrente, sminuisce le opposte dichiarazioni della madre e della sorella del condannato allegate agli atti dalla difesa, il cui contenuto è descritto nella seconda pagina del ricorso.

La motivazione è affetta da travisamento della prova rispetto alle risultanze processuali nella parte in cui osserva che anche le congiunte non negano che i periodi di serenità esulano da quelli in cui il condannato abusa di sostanze stupefacenti o alcoliche. Invece, dalle dichiarazioni di madre e sorella del condannato emerge che non era il giovane ma il padre ad abusare di sostanze alcoliche dando luogo ai diverbi con i restanti membri della famiglia, tra cui il condannato.

Si osserva che la violazione delle prescrizioni non determina automaticamente la revoca della misura alternativa in quanto il giudice di sorveglianza deve confrontarsi con l’incidenza delle condotte sul prosieguo della prova, fornendo adeguata motivazione sulle ragioni per le quali le violazioni commesse debbano considerarsi indici di un allontanamento dalla finalità proprie dell’istituto. Nella specie, la revoca non è diretta e immediata conseguenza della violazione delle prescrizioni dettate dalla disciplina della messa alla prova e, in ogni caso, la motivazione manca della specificazione delle ragioni per cui le violazioni commesse debbano essere considerate indice di allontanamento definitivo dalle finalità dell’affidamento. Il condannato dall’avvio della misura si è sempre attenuto alle prescrizioni, ha rispettato gli orari di uscita e di rientro nell’abitazione, ha mantenuto i contatti con l’UEPE territorialmente competente e ha prestato in modo continuativo opera di volontariato, senza intrattenere rapporti con pregiudicati o aver frequentato luoghi tali da agevolare la commissione di reati.

Sussiste, infine, la rinnovata disponibilità del padre ad accogliere il congiunto presso la propria abitazione per la prosecuzione della misura concessa.

È allegata al ricorso istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento diretta al Tribunale di sorveglianza di Lecce, alla quale il Tribunale ha risposto con provvedimento di rigetto.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Furnari, ha fatto pervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, omissis, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, omissis, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, omissis, Rv. 210789) non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza

del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, omissis, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 omissis, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l’affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall’esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, omissis, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, omissis, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare).

I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione.

Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste nell’affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca” (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, omissis, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265859 – 01).

1.2. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, la motivazione del Tribunale, assolutamente congrua e immune da vizi di ogni tipo quanto alla disposta revoca, si sofferma sulla qualità del comportamento che ha condotto all’applicazione di misura prima denunciato dal padre del condannato e, poi, oggetto di remissione di querela. Si tratta di condotte (descritte come furiose liti con i genitori, tali da aver generato un clima di terrore, all’esito delle quali i genitori dell’affidato hanno revocato la disponibilità all’accoglienza), reputato nel complesso incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova.

Dunque, la condotta non conforme allo statuto dell’affidato serbata dal condannato risulta sufficientemente analizzata dal Tribunale e la determinazione della revoca risulta adeguatamente supportata da motivazione esente da illogicità manifesta.

A ciò si aggiunga che viene svolta, nel provvedimento impugnato, una valutazione di sostanziale inaffidabilità rispetto alle dichiarazioni di madre e sorella, nel senso che il condannato avrebbe serbato un comportamento tranquillo. Si sostiene che, invece, le stesse dichiaranti avrebbero affermato che comunque ciò si verificava al netto dei momenti in cui il loro congiunto era sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Il travisamento contestato non è supportato dall’allegazione dei verbali delle dichiarazioni e, in ogni caso, non confuta, specificamente, la circostanza riportata nell’ordinanza censurata secondo cui sarebbe statala madre e non il padre a rappresentare che il marito aveva manifestato, nuovamente, la disponibilità ad accogliere il congiunto al domicilio e che, in sostanza, ormai il domicilio indicato non è idoneo.

2. Segue il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione del titolo di uno dei reati per i quali è in esecuzione la pena.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/04/2026

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