Il dolo omicidiario, anche alternativo, può essere desunto per via induttiva da fatti certi?

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Cass. pen., sez. I, 22/04/2026 (ud. 22/04/2026, dep. 9/07/2026), n. 25806 (Pres. De Marzo, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario, anche nelle forme del dolo alternativo, possa essere raggiunta attraverso un procedimento logico d’induzione da altri fatti certi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di riesame, rigettava una richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. proposta avverso un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 56 – 575 cod. pen. e 23 comma 1 e 3 legge n. 110 del 1975, riqualificato ai sensi degli artt. 2, 4, 7, legge n. 895 del 1967, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1, cod. proc. pen. e 56-575 cod. pen. e 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario, anche nelle forme del dolo alternativo, può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d’induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l’azione cruenta (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018).

I risvolti applicativi

Il dolo omicidiario, anche nella forma alternativa, può essere desunto in via induttiva da elementi fattuali certi, quali modalità dell’azione, mezzi impiegati, direzione e intensità dei colpi, distanza e parti del corpo attinte, nonché sulla base di circostanze spazio-temporali riguardanti l’aggressione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1

Num. 25806

Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 22/04/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 26/01/2026 del Tribunale di Salerno con funzione di riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche riportandosi alla memoria conclusiva già depositata;

udito il difensore, Avv. A. Boffa, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno in funzione di riesame ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da M. S. avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56 – 575 cod. pen. e 23 comma 1 e 3 legge n. 110 del 1975, riqualificato ai sensi degli artt. 2, 4, 7, legge n. 895 del 1967, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data 26 gennaio 2026.

Si tratta della contestazione del tentativo di omicidio commesso attraverso atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa attraverso l’esplosione di più colpi di arma da fuoco al suo indirizzo, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà in particolare per la prontezza della vittima che riusciva a trovare riparo, senza riportare alcuna lesione personale, nonché dei correlati reati in tema di violazione della normativa sulle armi relativamente alla pistola cal. 7.65 utilizzata.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l’indagato, affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1, cod. proc. pen. e 56-575 cod. pen. e 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967.

Si ritiene che il Tribunale abbia confermato la gravità indiziaria sia per il reato di tentato omicidio sia per quello di cui al capo 2, concernente la violazione della normativa in tema di armi, riqualificato dal primo giudice, ai sensi degli artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967, perché deteneva una pistola calibro 7. 65 modificata e priva di matricola.

Tuttavia, si sostiene che le argomentazioni adottate dall’ordinanza non sono condivisibili.

In primo luogo, nessuno ha riconosciuto l’indagato come soggetto che ha sparato. La stessa persona offesa nelle dichiarazioni rese il 9 dicembre 2025 come da verbale in atti, afferma di aver visto due persone con il cappuccio che avevano cominciato a sparare nei suoi confronti e dunque non ha dichiarato che a sparare era stato l’indagato che pure era persona a lui conosciuta. In tal modo sarebbero smentite le dichiarazioni rese dall’altra teste, C. A. (nonna della vittima) dichiarazioni non riscontrate soggettivamente e, quindi, non corroborate oltre che inattendibili visto il suo legame e il particolare rapporto con il nipote.

In secondo luogo, si assume che gli atti posti in essere non sono tali da integrare il tentato omicidio perché non sono connotati da idoneità e non equivocità necessarie a cagionare la morte. Il fatto originariamente era stato iscritto come tentate lesioni personali, salvo poi, senza nessun elemento di novità, in data 18 dicembre 2025 venire riqualificato nel procedimento, da parte del Pubblico ministero, come tentato omicidio.

Invece, a parere del ricorrente, i fatti andrebbero qualificati ai sensi degli artt. 56, 582 e 585 cod. pen. Si tratta dell’esplosione di una serie di colpi a scopo dimostrativo, in una circostanza di cui non è chiara la dinamica esatta, nella quale le minacce successive non valgono a rendere più grave il fatto.

Del resto, la vittima non è stata attinta da nessun colpo di arma da fuoco, né sono state procurate lesioni. Sicché l’affermazione per cui è verosimile che la persona offesa sia stata raggiunta da colpi quando stava recandosi nel proprio appartamento – recepita dal Tribunale – è motivazione frutto di una mera congettura sfornita di supporto probatorio, come del resto risulta dalla imputazione provvisoria.

Il Tribunale, del resto, trascura che nell’ordinanza impugnata in sede di riesame l’arma di cui al capo 2 non è ritenuta clandestina e si dimentica anche della contestazione del capo 3 (art. 648 cod. pen.) fatto ritenuto insussistente già nell’ordinanza genetica.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen.

I reati contestati non rientrano tra quelli ostativi e il Tribunale, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto applicare gli ordinari criteri di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

L’indagato non ha precedenti specifici e non vengono indicati elementi da cui escludere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse da quella più grave in esecuzione. Peraltro, il Tribunale giustifica la misura cautelare sulla base della disponibilità di armi clandestine in capo all’indagato, fatto non dimostrato ma, anzi, escluso dallo stesso Giudice, quanto alla natura clandestina dell’arma e anche con riferimento al reato di ricettazione sub 3.

3. La Difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata accordata.

Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo è infondato.

Va premesso che, in sede di legittimità, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto 6 da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, omissis, Rv. 265244 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, omissis, Rv. 261400 – 01; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, omissis, Rv. 215331 – 01).

Del resto, in tema di consistenza della prova indiziaria, si rileva che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, omissis, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172). In tal senso, la motivazione dell’ordinanza impugnata da conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, omissis, Rv. 274690, N. 31448 del 2013 Rv. 257781, N. 40061 del 2012 Rv. 253723, N. 25239 del 2016 Rv. 267424).

Ciò posto, si rileva che il ricorrente propone un’alternativa versione dei fatti insistendo circa il mancato riconoscimento personale dell’indagato da parte della vittima e sulla pretesa inattendibilità della dichiarante (nonna della persona offesa), qualificando nel complesso la condotta come azione meramente dimostrativa all’esito della quale, peraltro, la parte lesa non aveva riportato alcuna lesione personale.

Tuttavia, l’ordinanza specifica che la ricostruzione fatta propria dalla prima ordinanza è condivisibile in base alle dichiarazioni di C. A. che collocano l’indagato nell’immediatezza dei fatti quale autore dell’azione; inoltre, si riporta descrivendolo, il contenuto di fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza ritenuto compatibile con questa indicazione e come elemento di ulteriore riscontro si descrive il comportamento dell’indagato dopo la sparatoria.

Si fa riferimento al rinvenimento di bossoli (anche se la Difesa contesta questo dato, deducendo che quelli reperiti sono solo i fori provocati da proiettili, elemento di fatto da approfondire nella deputata sede di merito) a conferma della dinamica della sparatoria avvenuta all’interno dello stabile (nell’ascensore) e si valorizza il dato della successiva irreperibilità dell’indagato e l’ausilio dei suoi familiari, onde reputare sintomatico tale comportamento del coinvolgimento dello stesso nella sparatoria ricostruita, in sostanza, come vero e proprio agguato da parte di S. nei confronti della vittima. Tanto, per il descritto astio tra le due famiglie, in quanto la vittima frequentava una ragazza il cui padre, detenuto in carcere, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di diversi esponenti della famiglia dell’indagato.

Generica appare, poi, la contestazione relativa alla qualificazione giuridica della condotta tenuto conto della pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale l’assenza di lesioni ai danni della vittima del reato di tentato omicidio non è significativa della inidoneità dell’azione.

Invero, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava all’agente al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, omissis, Rv. 241339 – 01; Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000, omissis, Rv. 215511 – 01; Sez. 1, n. 7906 del 24/03/1988, omissis, Rv. 178825 – 01). La valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario, anche nelle forme del dolo alternativo, può essere raggiunta, dunque, attraverso un procedimento logico d’induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l’azione cruenta (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012; Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep. 2009, Rv. 243370).

Quanto all’idoneità degli, atti si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della punibilità del tentativo rileva l’idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso, nonché l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 – 01). Non rileva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 – 01) la scarsa

  1. Il secondo motivo è infondato.

entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa. Si tratta di circostanze non considerate idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa).

Il Tribunale sotto tale profilo valorizza, non solo l’esplosione dei colpi, ma le complessive modalità dell’azione caratterizzata dalla reiterazione degli spari, dall’impiego di arma da fuoco e dalla predisposizione di un agguato, tanto da provocare la reazione attribuita alla vittima che avrebbe, a sua volta, esploso colpi all’interno dell’ascensore. Né appare vincolante la qualificazione originaria operata dal pubblico ministero al momento dell’iscrizione della notizia di reato al mod. 21.

Quanto al vizio relativo alla contestazione del reato concernente le armi, si deve rilevare che, nel corpo della motivazione, il Tribunale dà atto dell’intervenuta qualificazione della condotta di cui al capo 2). Quindi andava indicata l’originaria contestazione provvisoria, come precisata nella intestazione dell’ordinanza, all’imputazione originaria (v. p. 4 dell’ordinanza impugnata). Così come sopravvive come mero fatto per il quale il soggetto è indagato, il reato di cui al capo 3), anche se per tale titolo di reato non è stata ritenuta la gravità indiziaria (ricettazione).

Il pericolo di reiterazione risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della gravità della condotta, descritta come avvenuta all’interno di uno stabile, nonché inserita in un contesto conflittuale tra nuclei familiari coinvolti. Di qui la sufficiente motivazione in relazione all’adeguatezza della più grave misura in esecuzione e dell’evidente inidoneità di quella meno afflittiva, in considerazione del significativo, successivo episodio valorizzato dai giudici di merito. Questi, invero, fanno riferimento alla disponibilità di un’arma non rinvenuta e all’ulteriore reperimento, al momento dell’esecuzione del fermo nei confronti dell’indagato, di un borsello nel quale venivano rinvenute due pistole, una semiautomatica con matricola abrasa, con caricatore inserito munito di cartucce, e un revolver con matricola abrasa, cal. 22 con nove cartucce.

2. Segue il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 22 aprile 2026

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