Cass. pen., sez. I, 5/05/2026 (ud. 5/05/2026, dep. 23/07/2026), n. 27979 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, sia vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava talune richieste di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del richiedente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017).
I risvolti applicativi
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è vincolato ai giudizi di idoneità formulati dall’U.E.P.E., ma deve autonomamente valutarne le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, alla luce delle esigenze rieducative e dei profili di pericolosità sociale, secondo il principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27979 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 05/05/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 28/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter stessa legge, avanzate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXX, tramite il proprio difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., in relazione all’art. 27, comma 3, Cost., lamentando motivazione apparente, che non si confronta con gli elementi emergenti dalla relazione dell’Uepe.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 27, comma 2, Cost., 6 par. 2, Cedu, 47 Ord. pen., per essere l’ordinanza di rigetto fondata su procedimenti ancora non definiti, anticipandone il giudizio di colpevolezza.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si eccepisce violazione dell’art. 4-bis Ord. pen., rilevando che la disciplina di detto articolo colloca la violenza sessuale tra i delitti per le cui condanne l’accesso ai benefici è subordinato a specifiche verifiche, con previsione espressa di eccezione nel caso di attenuante del fatto di minore entità; e che, nel caso in esame, non vi è alcun giudicato di condanna per tali fatti e, pertanto, la “logica da ostatività” è stata utilizzata in modo erroneo.
2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge e motivazione apparente in ordine al diniego della misura subordinata della detenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.
Ci si duole che per la richiesta subordinata vi sia stata una motivazione di riflesso e, pertanto, non autonoma.
La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione – che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una
positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, omissis, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, omissis); infine, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, omissis, Rv. 276213). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, omissis, Rv. 270016).
3. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita a motivazione apparente, come
lamentato dalla difesa. In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Catania, premette che: – dalla relazione Uepe emerge che, con riferimento al delitto di calunnia in esecuzione, il condannato è consapevole del fatto penalmente rilevante ed esprime rammarico, ma che lo stesso riferisce di un procedimento penale in corso relativo a delitto di violenza sessuale per il quale non si dichiara colpevole; – il condannato dichiara e documenta di avere svolto attività di volontariato presso l’associazione C. V. O. di C.; – dal certificato penale risultano due condanne per atti osceni nel 1998, per reato di cui all’art. 642 cod. pen. nel 2012, per lesione personale nel 2016, gestione di rifiuti non autorizzati e abbandono di rifiuti commessi a Ravenna tra il 2020 e il 2021, e infine per calunnia del 2014 (titolo in esecuzione); – dal certificato dei carichi pendenti risultano non uno, come dal suddetto dichiarato all’Uepe, ma ben quattro procedimenti per violenze sessuali, rispettivamente commesse il 28 maggio 2018, l’8 gennaio 2021, il 28 marzo 2022 e il 2 settembre 2024, di cui i primi tre con condanna di primo grado e l’ultimo non ancora definito in primo grado; – come emerge anche dalla documentazione prodotta dalla difesa, benché si possa trattare di casi di violenza sessuale di minore gravità, anche le modalità di detti fatti, per strada nei confronti di giovani donne e con contatti e toccamenti di vario tipo, integranti ipotesi di violenze sessuali a tutti gli effetti, determinano una situazione di allarme sociale e pericolo per donne che potrebbero imbattersi con l’odierno istante in zone
isolate. Tanto premesso, ritiene che il percorso intrapreso dal predetto non sia certamente nella direzione della riabilitazione sociale, avendo lo stesso dimostrato di realizzare con continuità reati ben più gravi di quello in esecuzione; e che, pertanto, vadano rigettate le richieste di misure alternative.
Tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, muovono proprio dalla valutazione delle condotte delittuose recentemente poste in essere dal condannato, sintomatiche, anche per le modalità delle stesse, di un pericolo di recidiva, della totale inaffidabilità del suddetto e della sua incapacità al rispetto di prescrizioni connesse alle misure alternative, e quindi da una valutazione di merito non manifestamente illogica e come tale non sindacabile in questa sede.
Né può dirsi, come lamentato dalla difesa, che la valutazione congiunta delle due misure alternative si presti a censura, basandosi, invece, sulle ragionevoli considerazioni svolte dal Collegio a quo nella parte in cui, in ragione del carattere reiterato e recente di delitti di obiettivo allarme sociale si è ritenuto non adeguato alla riabilitazione sociale il percorso intrapreso dal ricorrente.
4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerata la tipologia dei reati di cui ai precedenti penali e giudiziari del condannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/05/2026






