La concessione del permesso premio ex art. 4-bis, comma 1, ord. pen. al detenuto non collaborante richiede un’allegazione specifica e fattuale?

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Cass. pen., sez. I, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 2/09/2026), n. 32704 (Pres. De Marzo, Rel. Curami)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’allegazione richiesta al detenuto non collaborante debba avere un contenuto specifico e fattuale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila rigettava un reclamo proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara che, a sua volta. aveva dichiarato inammissibile l’istanza di concessione del permesso premio ai sensi dell’art. 30 ord. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen., omessa valutazione dei presupposti rilevanti ai fini della concessione del beneficio richiesto, nonché carenza e illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’allegazione richiesta al detenuto non collaborante deve avere contenuto specifico e fattuale, essendo sufficiente l’indicazione di elementi che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità, potendo poi il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021).

I risvolti applicativi

In tema di permesso premio ex art. 4-bis, comma 1, ord. pen.[1], l’allegazione del detenuto non collaborante deve essere specifica e fattuale, mediante l’indicazione di elementi idonei, anche logicamente, a superare la presunzione di perdurante pericolosità, ferma la possibilità per il giudice di integrare d’ufficio l’istruttoria.

[1]Ai sensi del quale: “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell’esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32704 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: CURAMI MICAELA SERENA

Data Udienza: 26/06/2026

Data Deposito: 02/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

F. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 03/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’aquila

udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da A. F. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 12 dicembre 2025, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di concessione del permesso premio ai sensi dell’art. 30 ord. pen.

Il Tribunale ha rilevato che il detenuto stava espiando pena per reati ostativi di prima fascia, commessi, secondo quanto indicato nell’ordinanza, fin dal 2015 – 2016, e che, in difetto di collaborazione, l’accesso al beneficio richiesto presupponeva l’assolvimento degli oneri di allegazione previsti dall’art. 4-bis ord. pen., con specifico riguardo all’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino.

Il Tribunale ha ritenuto non assolti tali oneri, osservando che il reclamante non aveva allegato elementi idonei a dimostrare il superamento della presunzione di pericolosità connessa alla mancata collaborazione, né, in particolare, l’assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il giudice del reclamo ha inoltre escluso che potesse assumere rilievo decisivo, il precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 3 aprile 2025, n. 1138/25, con il quale era stata concessa al F. la liberazione anticipata, trattandosi di beneficio fondato su presupposti e parametri valutativi distinti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A. F., deducendo, con un unico, articolato, motivo, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen., omessa valutazione dei presupposti rilevanti ai fini della concessione del beneficio richiesto, nonché carenza e illogicità della motivazione.

La difesa lamenta, anzitutto, che il Tribunale abbia applicato gli oneri di allegazione introdotti dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, senza confrontarsi con l’art. 3 della novella, che esclude l’applicabilità delle modifiche dell’art. 4-bis ord. pen. ai condannati per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, né con l’assenza di una disciplina transitoria organica in materia di permesso premio.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della carenza e illogicità della motivazione, osservando che l’ordinanza impugnata non chiarisce quali siano gli oneri concretamente non assolti e non si confronta con il precedente provvedimento dello stesso Tribunale del 3 aprile 2025, n. 1138/25, che aveva

concesso la liberazione anticipata sul presupposto dell’accertata assenza di un perdurante legame con il clan e di attuale pericolosità sociale.

3. Il sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono generici, non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e, comunque, prospettano questioni manifestamente infondate.

2. Giova premettere che, a seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, la presunzione di pericolosità correlata alla mancata collaborazione del condannato per delitti ostativi di prima fascia non ha più carattere assoluto, ma può essere superata soltanto ove siano acquisiti elementi tali da escludere, con valutazione concreta e individualizzata, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo  del ripristino di tali collegamenti.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’allegazione richiesta al detenuto non collaborante deve avere contenuto specifico e fattuale, essendo sufficiente l’indicazione di elementi che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità, potendo poi il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, omissis, Rv. 281764 – 01).

È stato, inoltre, affermato che l’esame deve essere condotto in concreto sugli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali possa desumersi la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, omissis, Rv. 283096), fermo restando che la valutazione degli elementi idonei a superare la presunzione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo.

Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha reso più articolato il contenuto dell’onere gravante sul detenuto non collaborante, prevedendo, da un lato, la necessità di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, ovvero l’assoluta impossibilità di tale adempimento, e, dall’altro, l’allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti e il pericolo del loro ripristino, anche indiretto o tramite terzi.

In tale prospettiva è stato chiarito che, dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’accesso al permesso premio, il solo richiamo alla regolare condotta intramuraria, alla partecipazione al trattamento o alla dissociazione, occorrendo invece l’allegazione di elementi ulteriori e specifici, idonei a incidere sui due distinti temi di prova costituiti dall’assenza di collegamenti attuali e dall’assenza del pericolo di ripristino degli stessi (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, omissis, Rv. 286988 – 01).

3. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve essere scrutinata, in primo luogo, la censura con la quale il ricorrente assume che gli oneri introdotti dalla novella del 2022 non sarebbero applicabili alla sua posizione, poiché i reati in espiazione risultano commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. La doglianza è manifestamente infondata.

La tesi non può essere condivisa.

Le disposizioni che regolano le condizioni di accesso ai benefici penitenziari, incidendo sul procedimento esecutivo e di sorveglianza, soggiacciono, in assenza di una diversa disciplina transitoria, al principio del tempus regit actum; ne deriva che la disciplina vigente al momento della decisione si applica anche alle istanze concernenti condanne per fatti commessi anteriormente, senza che sia evocabile il principio di irretroattività proprio della legge penale sostanziale (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, omissis, Rv. 285203 – 01).

Né conduce a diversa conclusione il richiamo difensivo all’art. 3 del d.l. n. 162 del 2022, poiché tale disposizione detta una disciplina transitoria specificamente riferita alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante, mentre nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha dato atto della mancata collaborazione e ha fondato la declaratoria di inammissibilità sul difetto di allegazioni idonee a superare la presunzione relativa di pericolosità prevista dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

Peraltro, anche a voler prescindere dalla portata applicativa della novella, il nucleo essenziale dell’onere gravante sul detenuto non collaborante era già stato delineato dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che aveva subordinato l’accesso al permesso premio all’acquisizione di elementi positivi idonei a escludere non solo l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche il pericolo del loro ripristino.

Ne consegue che la doglianza, nella parte in cui insiste sull’anteriorità dei reati ostativi commessi dal F. rispetto all’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022 non scalfisce la decisione impugnata, perché non si confronta con la natura processuale della disciplina applicata e, comunque, trascura che l’onere di allegare elementi specifici sul duplice profilo dell’assenza di collegamenti attuali e del pericolo di ripristino era già immanente al sistema per effetto della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il reclamante, detenuto per reati ostativi di prima fascia e non collaborante, non aveva assolto l’onere di allegazione gravante su di lui, non avendo indicato elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, soprattutto, l’assenza del pericolo di un loro ripristino.

A fronte di tale decisiva ratio decidendi, il ricorso non indica quali specifici elementi fattuali, già allegati al giudice di merito, sarebbero stati omessi o travisati, ma si limita a contestare in termini generali l’applicabilità della disciplina sopravvenuta e a invocare il precedente provvedimento concessivo della liberazione anticipata.

La censura è, dunque, aspecifica, perché non si misura con il fondamento effettivo della decisione impugnata, costituito non già da una valutazione negativa di merito sul beneficio, ma dalla rilevata mancanza di allegazioni minime idonee a consentire l’apertura del procedimento valutativo richiesto

dall’art. 4-bis ord. pen.

Né può pretendersi che l’attivazione dei poteri istruttori officiosi supplisca integralmente all’inerzia della parte. Tali poteri, pur doverosi ove l’istanza contenga allegazioni specifiche suscettibili di verifica, presuppongono pur sempre la prospettazione di circostanze fattuali idonee a rapportarsi ai temi di prova indicati dalla legge; diversamente, l’intervento officioso finirebbe per sostituirsi all’onere di allegazione che l’ordinamento pone a carico del detenuto non collaborante.

5. Manifestamente infondata è anche la censura con la quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, deducendo, in particolare, la contraddittorietà della decisione rispetto al precedente provvedimento del medesimo Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 3 aprile

2025, n. 1138/25, che aveva concesso al F. la liberazione anticipata.

La censura non coglie nel segno.

L’ordinanza impugnata ha individuato la ragione decisiva della declaratoria di inammissibilità nel mancato assolvimento dell’onere di allegazione gravante sul detenuto non collaborante per reati ostativi di prima fascia, rilevando che l’istante non aveva indicato elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, soprattutto, l’assenza del pericolo di un loro ripristino.

Proprio tale ratio decidendi consente di escludere la denunciata contraddizione con l’ordinanza del 3 aprile 2025.

Il precedente provvedimento concessivo della liberazione anticipata non imponeva, infatti, al Tribunale di pervenire alla medesima conclusione in tema di permesso premio, né rendeva necessaria una motivazione rafforzata oltre quella volta a chiarire la diversità dei presupposti valutativi dei due benefici.

La prospettazione difensiva muove da una indebita sovrapposizione tra istituti strutturalmente diversi.

La liberazione anticipata, prevista dall’art. 54 ord. pen., richiede la verifica della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, desumibile dalla regolarità della condotta intramuraria e dall’adesione al trattamento; il permesso premio richiesto dal detenuto non collaborante per reati ostativi di prima fascia postula, invece, un accertamento più ampio e penetrante, diretto a verificare il superamento della presunzione di pericolosità mediante elementi positivi idonei a escludere non soltanto l’attualità dei collegamenti con il contesto criminale di provenienza, ma anche il pericolo del loro ripristino.

Ne deriva che l’eventuale valorizzazione, nell’ordinanza del 3 aprile 2025, della regolare condotta carceraria, della partecipazione al percorso trattamentale o dell’assenza, allo stato, di elementi dimostrativi di un perdurante legame con il clan non esauriva affatto il diverso scrutinio richiesto dall’art. 4-bis ord. pen. per l’accesso al permesso premio.

Restava, infatti, necessario che l’istante allegasse elementi ulteriori, specificamente riferibili anche al pericolo di ripristino dei collegamenti, profilo che l’ordinanza impugnata ha ritenuto non adeguatamente prospettato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/06/2026

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