Cass. pen., sez. I, 10/04/2026 (ud. 10/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27933 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di revoca dell’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza debba valutare la richiesta di diversa misura alternativa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava un’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso un provvedimento con cui il Giudice specializzato aveva dichiarato parzialmente non la pena detentiva di cui a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, per esito negativo dell’affidamento in prova, fermo restando che lo stesso Giudice dell’opposizione aveva, poi, dichiarato inammissibile l’istanza, formulata in via subordinata nell’interesse del condannato, di detenzione domiciliare, «attesa l’opportunità che essa venga presentata a seguito di emissione di nuovo titolo esecutivo da parte della competente Procura».
Ciò posto, avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354, in punto di mancata valutazione nel merito dei presupposti per la detenzione domiciliare.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel «caso di revoca dell’affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza che dichiari la non estinzione della pena per esito negativo del periodo di prova è tenuto a valutare la richiesta, avanzata dal condannato nel corso del procedimento, di applicazione di diversa misura alternativa in relazione alla pena detentiva da eseguire» (Sez. 1 n. 36401 del 15/07/2022; vedi anche Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024).
I risvolti applicativi
In caso di revoca dell’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza, che escluda l’estinzione della pena per esito negativo del periodo di prova, è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una diversa misura alternativa formulata dal condannato nel corso del procedimento.






