I detenuti in regime di 41-bis possono essere autorizzati a svolgere colloqui visivi con i familiari?

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Cass. pen., sez. I, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37211 (Pres. De Marzo, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il detenuto sottoposto a regime differenziato possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Palermo accoglieva un reclamo di un detenuto proposto al fine di tutelare il suo diritto alla vita privata e familiare, autorizzando un video colloquio al mese, nei limiti del numero complessivo dei colloqui già autorizzati, con il nipote, accompagnato di volta in volta dalla nuora (madre del minore) oppure da uno degli altri familiari già autorizzati a effettuare i colloqui visivi con l’istante, impartendo altresì direttive sulle modalità di svolgimento degli stessi.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014).

I risvolti applicativi

Il detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. può essere autorizzato, in caso di impossibilità o gravissima difficoltà del colloquio in presenza, a svolgere colloqui visivi mediante modalità audiovisive con controllo a distanza, purché eseguite con cautele idonee a garantire le finalità di sicurezza proprie di siffatto regime speciale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37211 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 22/09/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MINISTERO della Giustizia

nel procedimento nei riguardi di XXXXXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del 27/04/2026 del Tribunale di Palermo

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in data 15 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva respinto la richiesta di XXXXXXXXXXXXX, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis legge26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), di essere autorizzato a effettuare un video colloquio al mese con il nipote, minore di età e affetto da gravi patologie, e con i famigliari accompagnatori, ritenendo le esigenze di cautela e sicurezza pubblica prevalenti rispetto a quelle rappresentate dal detenuto, con specifica indicazione del pericolo di compromissione delle prime per il caso di partecipazione al colloquio di familiari.

2.Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale ha accolto il reclamo del detenuto, al fine di tutelare il suo diritto alla vita privata e familiare, e ha autorizzato un video colloquio al mese, nei limiti del numero complessivo dei colloqui già autorizzati, con il nipote, accompagnato di volta in volta dalla nuora (madre del minore) oppure da uno degli altri familiari già autorizzati a effettuare i colloqui visivi con l’istante, impartendo altresì direttive sulle modalità di svolgimento degli stessi.

3.Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e denuncia due motivi.

3.1. Con il primo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alle esigenze di sicurezza sottese al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.

Deduce la totale omissione di un’istruttoria riguardo alle esigenze di sicurezza e all’assenza di ragioni ostative, rilevando come sarebbe stato necessario acquisire gli elementi informativi delle autorità competenti. Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di verificare in concreto il necessario bilanciamento tra il diritto alla vita privata e familiare del detenuto e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, trascurando del tutto di valutare l’impatto della misura sulle esigenze di prevenzione speciale e il rischio d’incremento del pericolo di comunicazione del detenuto con l’esterno. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di colloqui riguardanti detenuti sottoposti al regime differenziato e, più in generale, soggetti rispetto ai quali possano assumere rilievo informazioni antimafia o profili di sicurezza non immediatamente conoscibili dall’istituto, il Ministero osserva che la decisione deve fondarsi su un approfondimento del caso concreto e che, ove il colloquio riguardi familiari a loro volta ristretti o sottoposti a regimi di particolare sicurezza, assume rilievo anche l’acquisizione del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente. Pur non risultando, nel caso in esame, che il familiare sia detenuto o sottoposto a un particolare regime di sicurezza, il principio richiamato imporrebbe comunque di non arrestarsi al mero dato negativo dell’assenza di impedimenti formali, peraltro neppure accertata, ma di verificare positivamente se la partecipazione audiovisiva del familiare accompagnatore presenti profili di rischio ulteriori rispetto al colloquio ordinario e quali cautele siano necessarie.

Censura, inoltre, la motivazione del Tribunale laddove ha omesso di precisare: i) se l’accompagnatore del minore debba limitarsi ad assistere quest’ultimo o possa essere ammesso quale interlocutore del detenuto; ii) chi siano le persone autorizzate a presenziare ; iii) come debba essere assicurata l’identificazione di tutti i soggetti; iv) quali siano le modalità di registrazione, ascolto e controllo e, infine, se le autorità competenti dispongano di informazioni idonee a sconsigliare la partecipazione congiunta. In mancanza di tali approfondimenti, il bilanciamento tra esigenze familiari e ragioni di sicurezza sarebbe stato soltanto enunciato e non effettivamente compiuto, con conseguente apparenza della motivazione.

Sotto altro profilo, il Ministero ricorrente rileva che l’ordinanza ha disposto lo svolgimento del video colloquio tra la Casa circondariale nella quale il detenuto è ristretto e la Casa circondariale di P., senza spiegare perché il collegamento debba avvenire presso tale Istituto e non, ad esempio, presso il circuito interregionale. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la registrazione del colloquio e la presenza della polizia penitenziaria non sostituiscono né esauriscono la valutazione delle esigenze di sicurezza, potendo lo scambio di informazioni avvenire mediante parole criptiche o atteggiamenti corporei difficilmente intercettabili, il Ministero sottolinea che il video colloquio riduce la capacità di controllo della gestualità, della mimica facciale e delle dinamiche relazionali tra i partecipanti; ciò che o risulterebbe tanto più rilevante quanto maggiore è il numero delle persone ammesse, poiché la pluralità degli interlocutori rende più difficile il controllo simultaneo, consente strategie comunicative più articolate e facilita l’utilizzazione di codici gestuali o verbali suscettibili di sfuggire al personale addetto alla vigilanza.

3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 41-bis, 18 e 35-bis Ord. pen. e dell’art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Evidenzia come l’ordinanza abbia illegittimamente assimilato il videocolloquio al colloquio visivo ordinario, omettendo di considerare che, nel regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., le modalità di contatto con l’esterno sono assoggettate a una disciplina eccezionale e tassativa, finalizzata a interrompere i collegamenti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza

mediante una rigorosa compressione dei contatti con l’esterno.

Il video colloquio non costituirebbe, pertanto, una modalità ordinaria alternativa al colloquio in presenza, ma una misura eccezionale, ammissibile soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di specifiche situazioni soggettive meritevoli di protezione, quali quelle concernenti i minori. Il Tribunale, pur muovendo dalla particolare esigenza di tutela del rapporto affettivo con il nipote minorenne, avrebbe esteso indiscriminatamente la medesima modalità alla madre del minore e agli altri familiari già autorizzati ai colloqui visivi, senza individuare per ciascuno un’autonoma situazione eccezionale idonea a giustificare l’ampliamento, introducendo così una generalizzata duplicazione delle modalità di colloquio in assenza di base normativa. La partecipazione degli altri familiari aventi diritto può, invece, essere ammessa soltanto entro limiti conformi alla finalità del colloquio e all’esito di una specifica verifica delle cause dell’impedimento del minore, delle modalità effettive di partecipazione dei familiari, della loro identificazione, della partecipazione contemporanea o alternata, dell’assetto logistico e di collegamento, delle concrete possibilità di controllo e, in definitiva, della compatibilità dell’estensione richiesta con le esigenze di ordine e sicurezza presidiate dall’art. 41-bis Ord. pen.

L’ordinanza non chiarirebbe, inoltre, se la partecipazione degli altri familiari debba avvenire esclusivamente in forma simultanea al colloquio con il minore, all’interno del medesimo e unico colloquio mensile, oppure se l’estensione riconosciuta consenta una più ampia fruizione del modulo audiovisivo. Si tratterebbe di un profilo decisivo, poiché la disciplina dell’art. 41-bis Ord. pen. mantiene fermo il carattere rigorosamente contingentato del colloquio mensile e richiede una delimitazione precisa del perimetro dell’autorizzazione concessa.

Il Ministero ricorrente ribadisce che, nel regime differenziato, il colloquio in presenza costituisce la modalità legale ordinaria, mentre il ricorso a modalità audiovisive sostitutive conserva carattere eccezionale ed è funzionale a garantire il diritto al colloquio nei soli casi in cui la forma ordinaria non sia concretamente praticabile o risulti gravemente difficoltosa. L’ammissione del video colloquio non

potrebbe, dunque, essere utilizzata per ampliare il contenuto soggettivo del diritto al colloquio e trasformare una modalità sostitutiva in una sede di più ampia fruizione rispetto al paradigma ordinario. Nel caso in esame, non risulterebbe che gli altri familiari siano affetti da patologie o versino in condizionit ali da rendere impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza.

L’estensione del video colloquio a tutti i familiari, fondata sull’implicita equiparazione della loro condizione a quella del minore e priva di una verifica individualizzata, costituirebbe pertanto una deroga generalizzata e indiscriminata, sostenuta da una motivazione meramente assertiva.

Il Tribunale avrebbe, dunque, valicato i limiti del sindacato giurisdizionale previsto dall’art. 35-bis Ord. pen., sostituendosi all’Amministrazione nella concreta modulazione delle misure di sicurezza penitenziaria.

4. Il Sostituto procuratore generale, Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 14 luglio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.

2.Il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui i colloqui visivi costituiscono, per unanime riconoscimento della giurisprudenza di legittimità, espressione del fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare ed al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, omissis, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, omissis, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, omissis, Rv. 250819).

Esso è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui ed alle relative modalità di svolgimento. Ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2- quater, lett. b), Ord. pen., i detenuti sottoposti al regime differenziato possono effettuare un colloquio visivo al mese, a intervalli regolari, con esclusione delle persone diverse dai familiari. Inoltre, l’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2/10/2017, stabilisce che i «colloqui con i familiari si svolgono secondo le esigenze organizzative nei giorni stabiliti dalla Direzione, anche tramite il sistema della preventiva prenotazione. Il detenuto/internato può, ai sensi della normativa vigente in materia, fruire di colloqui visivi della durata massima di un’ora, nellamisura inderogabile di uno al mese da effettuarsi a intervalli di tempo regolari.

Nel rispetto della calendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessi saranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni. (…) Al colloquio, sono ammesse massimo tre persone. Detto limite può essere derogato esclusivamente in favore di minori e/o di familiari o conviventi (…)».

Questa Corte ha chiarito che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, omissis, Rv. 281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, omissis, Rv. 279577 – 01; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, omissis, citata).

La ratio dell’orientamento al quale si presta adesione è costituita dall’importanza rivestita dai colloqui ai fini del trattamento penitenziario e dall’esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse «a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito» (Sez. 1, n. 42647 del 15/06/2022, omissis, in motivazione, ove è stata ribadita la natura «fondamentale» del diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti alla luce degli artt. 1, 6, 15, 28, 18, comma 3, Ord. pen., 29, 30 e 31 Cost., 8 Convezione EDU). Questa Corte ha, invero, da tempo affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l’affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch’egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, omissis, 287288; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).

Le modalità di svolgimento del colloquio rientrano in un ambito che appartiene certamente alle competenze dell’Amministrazione penitenziaria, chiamata a definire, attraverso disposizioni con cui si esplica la sua potestà organizzatoria, le concrete modalità di esercizio di quello che, come detto, si

configura come un vero e proprio diritto, costituente estrinsecazione dell’ulteriore diritto, di ascendenza costituzionale, al mantenimento delle relazioni familiari.

Potestà che, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime differenziato, deve esplicarsi attraverso la considerazione delle connesse, peculiari esigenze, che impongono di adottare le cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l’esterno, attraverso cui il detenuto intenda perpetuare una posizione operativa all’interno del sodalizio di appartenenza.

Nondimeno, va ribadito che, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti al suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse ad esigenze di ordine e sicurezza che non siano altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l’ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (cfr. Corte cost., sentenze n. 97 del 2020 e n. 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, omissis, in motivazione). Ciò alla luce del principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell’Uomo richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime: perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all’obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure

meno restrittive e parimente idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, omissis, in motivazione).

Si è, infine, ulteriormente e condivisibilmente precisato che, «nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest’ultimo, ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall’art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla

fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza»; cause che, però, devono attenere alle ragioni che hanno determinato la sottoposizione del condannato al regime detentivo speciale ed in riferimento alla cui sussistenza il giudice deve fornire adeguata motivazione (Sez. 5, n. 50469 del 08/11/2023, omissis, Rv. 285594 – 01).

3.È in questa cornice che deve essere scrutinato il ricorso del Ministero. Osserva il Collegio che il Tribunale, nell’autorizzare i colloqui audio visivi del detenuto con il minore accompagnato dalla madre ovvero da altri familiari, ha del tutto trascurato la tematica attinente alla sussistenza del necessario requisito della impossibilità – o almeno, della gravissima difficoltà – all’effettuazione di colloqui in presenza, ovvero di uno dei requisiti pretesi dalla vigente normativa affinché il detenuto assoggettato al regime differenziato possa accedere all’effettuazione dei colloqui a distanza.

Coglie, inoltre, nel segno il ricorrente laddove afferma che il Tribunale, pur muovendo dalla particolare esigenza di tutela del rapporto affettivo con il nipote minorenne, avrebbe esteso indiscriminatamente la medesima modalità alla madre del minore e agli altri familiari già autorizzati ai colloqui visivi, senza individuare per ciascuno un’autonoma situazione eccezionale idonea a giustificare l’ampliamento e senza motivare sull’affermato rischio di compromissione delle cautele collegate al regime speciale, introducendo così una generalizzata duplicazione delle modalità di colloquio in assenza di base normativa.

L’ordinanza, in definitiva, ha omesso di fornire una adeguata motivazione secondo il criterio dell’“eccezionalità”, unico che consente – per detenuti in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. – l’apertura alla modalità di svolgimento dei colloqui in video collegamento.

4. Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato

Così è deciso, 22/09/2026

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