È ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in via subordinata nel procedimento per l’affidamento in prova?

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Cass. pen., sez. I, 10/04/2026 (ud. 10/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27932 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava ex tunc la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a un detenuto, riguardo a talune condanne per i reati di truffa e sostituzione di persona, indicate in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica di Milano.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata valutazione dei presupposti per la detenzione domiciliare.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il motivo suesposto fondato, osservava in via preliminare che è ammissibile e non è per nulla tardiva «la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento» (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022. Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).

I risvolti applicativi

È ammissibile la richiesta subordinata di detenzione domiciliare formulata in udienza, non essendo tardiva, poiché la prognosi favorevole sull’esito della misura costituisce presupposto comune all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27932 Anno 2026

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 10/04/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P. C., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 02/12/2025 del TRibunale di sorveglianza di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato ex tunc la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a C. P. con provvedimento in data 19 settembre 2024 (eseguita il 21 gennaio 2025), riguardo alle condanne per i reati di truffa e sostituzione di persona indicate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica di Milano n. — Siep.

La revoca è stata disposta, in data 20 ottobre 2025, perché il condannato è stato destinatario di una misura applicativa degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 74 e 73 P.R. n. 309 del 1990, questi ultimi contestati nell’incolpazione provvisoria come commessi il 22 aprile, il 12 maggio e il 2 luglio 2025.

Le condotte riguardano la partecipazione di P. a un sodalizio dedito al traffico di cocaina, operante nella zona di Bollate, diretto e organizzato da due fratelli del condannato; in tale gruppo egli è indiziato di svolgere, unitamente ad altri cinque partecipi, il ruolo di “cavallino”, ovverosia quello di spacciatore intermedio impegnato nel trasporto e nella consegna rapida dello stupefacente dal fornitore al cliente finale o alle piazze di spaccio per la vendita al dettaglio. Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato per sintesi il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, in punto di adeguatezza della misura, aveva chiarito che, non avendo i “cavallini” capacità operative autonome, a differenza degli organizzatori del sodalizio per i quali era misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere, per i primi era necessaria e sufficiente quella meno incisiva degli arresti domiciliari.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che le condotte criminose oggetto dell’ordinanza cautelare evidenziassero comunque l’assoluta inaffidabilità del condannato e impedissero una prognosi positiva sul proseguimento della prova, cui P. era stato ammesso in virtù della limitata entità della pena, della

vetustà dei reati e della ritenuta non pericolosità di condotte di violazione della disciplina sugli stupefacenti, pur segnalate dalle Autorità. Le nuove condotte sono state, dunque, reputate univocamente significative dell’assenza di volontà collaborativa e della mancata acquisizione della consapevolezza del percorso di recupero al quale il condannato era stato ammesso, avendo questi utilizzato gli ampi spazi connessi alla misura per continuare a delinquere.

Il disvalore dei fatti sopravvenuti e la loro collocazione temporale a ridosso dell’inizio della misura sono stati posti a fondamento della revoca della misura ex tunc.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi.

2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione dei presupposti per la detenzione domiciliare.

Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta – formulata, in via subordinata, all’udienza del 2 dicembre 2025 – di sostituzione della misura dell’affidamento in prova con la detenzione domiciliare, misura compatibile con quella degli arresti domiciliari applicata in via cautelare.

Lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 51-ter e 58-quater legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare. La nuova formulazione dell’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. consentirebbe al tribunale di sorveglianza, in sede di revoca, la possibilità di sostituire la misura alternativa in esecuzione con altra misura, conferendogli un ampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura ma anche la sua sostituzione con altre, più restrittive. Per tale motivo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’istanza subordinata e rendere la relativa motivazione

2.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale avrebbe revocato la misura sin dal suo inizio senza valutare l’effettiva gravità della violazione e il comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura nei mesi da gennaio (data di inizio della stessa) e il 22 aprile (data del primo reato-fine contestato nell’imputazione provvisoria).

3. Il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 23 marzo 2026, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui si dirà appresso.

2. Questa Corte ha già chiarito che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, l’art. 51-ter Ord. pen. ora stabilisce che «se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione e revoca della misura» e che, pertanto, a seguito della novella, è ora consentito al tribunale di sorveglianza, nel pronunciarsi sulla revoca, anche di procedere all’applicazione di una misura diversa da quella in corso, come può agevolmente evincersi dall’espressione testuale utilizzata dalla norma con il riferimento alla «sostituzione» di essa.

Invero, il nuovo testo dell’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. offre al giudice la possibilità di disporre, in luogo alla revoca, riservata ai casi più gravi, anche la sostituzione della misura in corso con una più restrittiva (così Sez. 5, n. 4579 del 20/11/2024, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 46595 del 11/10/2024, omissis n.m.; Sez. 1, n. 41876 del 24/09/2024, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 35482 del 2/07/2024, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022, omissis, in motivazione).

Il Tribunale di sorveglianza è, dunque, chiamato a valutare la sussistenza di comportamenti dell’affidato al fine di verificare se la misura in corso di esecuzione, applicata rebus sic stantibus, mantenga ancora la sua idoneità a conseguire il recupero sociale e sia ancora adeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza e il legislatore – al fine evidente di favorire il rapido adattamento del beneficio concesso alle mutate condizioni – ha attribuito al giudice procedente un ampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura, ma anche la sua sostituzione con altre, più restrittive.

È stato inoltre chiarito che è ammissibile e non è per nulla tardiva «la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento» (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284500 – 01. Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).

3. Poste queste premesse, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la richiesta di detenzione domiciliare avanzata in via subordinata dalla difesa nell’udienza del 2 dicembre 2025, nel cui verbale – che la Corte ha consultato attesa la natura processuale del vizio dedotto – si legge che la difesa del condannato «si rimette quanto alla sostituzione da parte del Tribunale con la detenzione domiciliare».

Né è sostenibile che tale esame sia implicitamente avvenuto non potendosi desumere in alcun modo dal contenuto del provvedimento impugnato le ragioni giustificative del rigetto della richiesta nei termini avanzati dalla difesa. È, infatti, rimasto privo di esaustiva risposta il principale rilievo difensivo, fondato sulla motivata valutazione favorevole espressa dal Giudice della cautela sull’idoneità della sovrapponibile misura degli arresti domiciliari a fronteggiare adeguatamente il pericolo di recidivanza, sostanzialmente unico elemento posto a fondamento della disposta revoca dell’affidamento e del ripristino della detenzione carceraria.

Il primo motivo va’, pertanto, accolto.

4. È, invece, privo di pregio il secondo motivo.

In disparte ogni decisione del Giudice del rinvio in punto di sussistenza o no dei presupposti per la detenzione domiciliare, è corretta la decisione di revocare la misura ex tunc, stante la prossimità tra l’inizio della misura alternativa e le condotte delittuose. Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta. (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019 dep. 2020, omissis, Rv. 278178 – 1. Fattispecie relativa a revoca con effetto ex tunc in considerazione, tra l’altro, della contiguità dell’inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato vaglio dell’istanza di detenzione domiciliare, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Nel resto il ricorso dev’essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Così è deciso, 10/04/2026

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