Cass. pen., sez. I, 23/04/2026 (ud. 23/04/2026, dep. 9/07/2026), n. 25755 (Pres. Rocchi, Rel. Micali)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come deve valutare il giudice l’assoluta indigenza del detenuto che chiede di assentarsi per svolgere attività lavorativa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava un’istanza, formulata da parte di un condannato ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva inosservanza di legge penale (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 27, comma 3, 111 Cost., artt. 1, commi 1 e 2, 71-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per svolgere un’attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza del richiedente debba essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che, pur tuttavia, non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità dì cura propria e dei soggetti della famiglia da lui eventualmente dipendenti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018).
I risvolti applicativi
La valutazione giudiziale sull’assoluta indigenza del richiedente l’autorizzazione al lavoro durante la detenzione domiciliare deve essere rigorosa, in ragione dell’eccezionalità del beneficio, ma non può richiedere la prova della totale impossidenza, essendo sufficiente l’accertamento dell’insufficienza reddituale a garantire il soddisfacimento degli oneri di mantenimento, educazione, istruzione e cura propri e dei familiari a carico, in assenza dei proventi lavorativi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25755 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: MICALI MASSIMILIANO
Data Udienza: 23/04/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
N. G., nato a … il …
avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Messina del 07/01/2026;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1 Con decreto del 7 gennaio 2026 reso nel procedimento n. … R. S.I.U.S., il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse di G. N., condannato ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione allo ‘Svolgimento di attività lavorativa.
Premessa la natura eccezionale del provvedimento autorizzativo invocato («l’autorizzazione all’uscita dal domicilio, a maggior ragione se generale e collegata allo svolgimento di attività lavorativo, ha carattere assolutamente eccezionale, in quanto derogatorio alla natura ed alla funzione della detenzione domiciliare») e richiamate le condizioni fattuali che ne legittimano l’emissione, il decidente ha fondato il provvedimento di rigetto evidenziando come in epoca antecedente alla sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare il condannato non abbia svolto attività lavorativa, come ciò induca a ritenere che la disponibilità all’assunzione con la quale l’istanza è stata corredata sia meramente strumentale, come l’attività lavorativa sia del tutto generica, non individuando nemmeno il luogo nel quale essa dovrebbe essere svolta (circostanza che impedirebbe lo svolgimento di ogni controllo), e come, da ultimo, identica istanza sia stata già rigettata con provvedimento del 25 novembre 2025.
2. G. N. propone, con l’assistenza dell’avv. M. B., ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza di legge penale (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 27, comma 3, 111 Cost., artt. 1, commi 1 e 2, 71-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.
Il difensore lamenta che il provvedimento impugnato risulta viziato in quanto, per una parte, costituisce mera riproduzione del precedente («nel dettaglio, le prime venti righe della motivazione del provvedimento del 7 gennaio 2026 sono sostanzialmente identiche, persino nell’impaginazione, a quelle del provvedimento del 25 novembre 2025») e poiché, per altro verso, è inficiato da motivazione
apparente in relazione alla valutazione degli elementi di novità prospettati con la nuova istanza.
Contesta, pertanto, che il Giudice abbia omesso di svolgere ogni accertamento sulle condizioni patrimoniali del condannato e sulla serietà della proposta lavorativa ed abbia altresì trascurato di apprezzare la documentazione offerta a corredo dell’istanza con la quale si era comprovato che il N. vive da solo, che è privo di redditi, che l’unico soggetto autorizzato a coadiuvarlo nelle sue indispensabili esigenze di vita è il padre e che prima di essere sottoposto alla misura aveva svolto attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. – disposizione applicabile anche nei riguardi di chi, come il ricorrente, è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all’art. 47-ter, quarto comma, ord. pen. – «se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».
Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quello per il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per svolgere un’attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza del richiedente debba essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che, pur tuttavia, non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità dì cura propria e dei soggetti della famiglia da lui eventualmente dipendenti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, omissis, Rv. 273205 – 01). E’del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga di ampi poteri istruttori. Di essi può (recte: deve) avvalersi, a tal fine delegando le relative verifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza al vero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell’istanza ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni che reputi necessarie – non ultime, quelle che concernano la serietà della proposta lavorativa e le stesse modalità temporali e spaziali con le quali l’attività verrebbe svolta – al fine di poter operare un vaglio ponderato dell’istanza di autorizzazione.
3. Il Magistrato di sorveglianza di Messina, nel rigettare de plano l’istanza, ha offerto un apparato argomentativo che appare, in coerenza alle doglianze difensive, suscettibile di essere in questa sede censurato. Esso palesa, anzitutto, una lettura gravata da inammissibili pregiudizi (ciò nella parte in cui il decidente ha adombrato la natura strumentale dell’istanza autorizzativa, che sarebbe invero finalizzata a permettere al condannato soltanto di poter uscire dall’abitazione, motivando, in termini eccentrici, dal fatto che in precedenza quest’ultimo non abbia svolto attività lavorativa). Lo stesso risulta, poi, fondato sull’apprezzamento negativo della genericità della proposta lavorativa offerta alla valutazione del Giudice che, però, non costituisce circostanza che legittima ex se il rigetto della richiesta, ove si consideri, per un verso, la ricordata possibilità di procedere ad accertamenti che permettono di superare l’eventuale vaghezza della prospettazione difensiva e si ponga, poi e soprattutto, mente al rilievo strategico di primo momento che nel percorso rieducativo del condannato può assumere lo svolgimento di un’attività lavorativa della quale sia stata verificata la serietà e l’effettività.
4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese si impone, allora, l’annullamento del provvedimento impugnato per un nuovo giudizio da parte del Magistrato di sorveglianza di Messina che, libero nell’esito, sia però emendato dalle criticità sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
Così è deciso, 23/04/2026






