Benefici penitenziari per reati ostativi: a quali reati va riferita l’utile collaborazione con la giustizia?

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Cass. pen., sez. I, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37219 (Pres. De Marzo, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, a quali reati debba essere riferito l’accertamento dell’utile collaborazione con la giustizia previsto dall’art. 58-ter della medesima legge.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila –pronunciando incidentalmente, ai sensi dell’art. 58-ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.), in relazione a un’istanza di permesso premio avanzata da un detenuto, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti pena per reati tutti rientranti nel catalogo di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (c.d. «prima fascia») – negava che ricorresse l’ipotesi dell’impossibilità di utile collaborazione con la giustizia.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai «fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’utile collaborazione con la giustizia previsto dall’art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati» (Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020).

I risvolti applicativi

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari per reati ostativi ex art. 4-bis l. n. 354/1975[1], l’accertamento della condotta di collaborazione ex art. 58-ter ord. pen.[2] deve avere a oggetto tutti i reati della condanna in esecuzione per cui si richiede il beneficio, estendendosi sia alle fattispecie ostative, sia a quelle a esse finalisticamente collegate.

[1]Ai sensi del quale: “1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell’esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato. 1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all’articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, 628-bis e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater , 609-quinquies, 609-octies , 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. 2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l’istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell’interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell’articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. 2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all’udienza mediante collegamento a distanza. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali”.

[2]Secondo cui: “1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’articolo 21, del comma 4 dell’articolo 30- ter e del comma 2 dell’articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37219 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 22/09/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

A. C., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 19/03/2026 del Tribunale di sorveglianza di L’aquila

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore, Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila –pronunciando incidentalmente, ai sensi dell’art. 58-terl. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.), in relazione ad istanza di permesso premio avanzata dal detenuto C. A., in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti pena per reati tutti rientranti nel catalogo di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (c.d. «prima fascia») – negava che ricorresse l’ipotesi dell’impossibilità di utile collaborazione con la giustizia.

A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza rilevava che il condannato era detenuto in espiazione di una articolata posizione giuridica relativa a un provvedimento di cumulo comprensivo di tre condanne per reati ostativi di cui all’art. 4-bis Ord. pen.: i) la prima, riguardante l’omicidio di Salvatore N., aggravato dalle finalità e dal metodo mafioso, e i connessi reati in materia di armi, consistenti nella detenzione e nel porto di armi da guerra e comuni, infine del reato di esplosione in luogo pubblico; ii) la seconda concernente l’omicidio, aggravato dalla finalità mafiosa, di L. B. o e i connessi reati in materia di armi; iii) infine, la terza, relativa alla condanna per il

reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata «clan …», operante tra il 2006 e il 2008, caratterizzata, secondo l’accertamento giudiziale, dalla disponibilità di armi e dalla commissione di numerosi reati-fine contro la persona e il patrimonio.

Muovendo da tale ultima pronuncia, il Tribunale poneva in rilievo il ruolo nient’affatto marginale che il condannato aveva svolto nel gruppo operativo degli «afragolesi», partecipando, con i vertici del sodalizio, alla pianificazione e realizzazione delle azioni armate contro l’avverso clan … e alle attività estorsive nei confronti degli operatori commerciali. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e i riscontri investigativi gli attribuivano, inoltre, compiti di movimentazione delle armi, di riscossione di somme imposte ai titolari di cantieri edili, di guida dei veicoli utilizzati dal gruppo e d’intervento nelle azioni omicidiarie. Tale posizione operativa impediva, dunque, di affermare che il

patrimonio conoscitivo dell’istante potesse reputarsi integralmente esaurito, essendo ravvisabili diversi profili informativi, quali: i) l’identità e il ruolo di ulteriori partecipi, indicati nel capo di imputazione come persone non ancora identificate; ii) la reale consistenza dell’arsenale del clan oltre alle armi già sequestrate; iii) le modalità di circolazione delle armi, anche alla luce dei riferimenti intercettivi ad armi «anche potenti»; iv) il concreto svolgimento delle attività estorsive ai danni degli operatori commerciali; v) le ulteriori linee operative dell’organizzazione e, segnatamente, il settore delle estorsioni e quello dello spaccio di sostanze stupefacenti indicati tra gli interessi del sodalizio.

Analoghe considerazioni erano svolte con riferimento all’omicidio di S. N., osservandosi che – nonostante le convergenti dichiarazioni accusatorie avessero consentito di accertare definitivamente la responsabilità dell’istante – restassero profili non completamente accertati, concernenti aspetti logistici relativi alla catena di custodia e consegna delle armi, alle modalità di approntamento e impiego dei veicoli e all’individuazione di soggetti di supporto, di plausibile utilità investigativa.

Infine, evidenziava l’esistenza di margini conoscitivi anche riguardo alla vicenda omicidiaria di L. B.o, riguardanti soprattutto l’esatta composizione del commando, valorizzando la stessa motivazione della sentenza della Corte di assise di appello che non aveva ritenuto raggiunta la certezza probatoria sulla presenza di D. F..

Conclusivamente, il Tribunale di sorveglianza riteneva che A. – per il ruolo ricoperto nel clan e nelle vicende omicidiarie oggetto delle sentenze in esecuzione – potesse ancora fornire informazioni utili su partecipi non identificati, disponibilità e circolazione delle armi, attività estorsive e ulteriori settori operativi del sodalizio, soggetti di supporto, modalità organizzative degli omicidi e composizione dei gruppi esecutivi. Per tale via non reputava raggiunta la prova, gravante sull’istante, dell’oggettiva impossibilità o inesigibilità di una collaborazione utile.

2. Avverso detto provvedimento, ricorre A., per mezzo del difensore di fiducia, avv. R., e denuncia – con due distinti motivi trattati congiuntamente – la violazione di legge in punto di corretta individuazione del perimetro del giudizio di impossibilità o inesigibilità di un’utile collaborazione con la giustizia e il vizio di motivazione in ordine alla corretta indicazione dei fatti e delle responsabilità non completamente accertati.

Il ricorrente muove dalla regola di giudizio richiamata nell’ordinanza impugnata, secondo cui l’utile collaborazione prevista dall’art. 58-ter Ord. pen. non è circoscritta ai contributi riguardanti il delitto per il quale la pena è in esecuzione, ma può comprendere anche informazioni idonee alla repressione o alla prevenzione di condotte criminose diverse e osserva che tali informazioni devono, tuttavia, tradursi in un aiuto concreto per l’autorità di polizia o giudiziaria, ossia in un apporto non oggettivamente irrilevante e dotato di reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell’accertamento delle responsabilità. Secondo il ricorrente il giudizio sull’impossibilità di una collaborazione utile deve essere ancorato alla concreta esistenza di fatti, persone o circostanze rimasti ignoti e alla effettiva possibilità che il condannato ne abbia conoscenza. Non è, invece, sufficiente evocare, in termini generici, temi suscettibili di verifica o la mera plausibilità che il detenuto conosca ulteriori dettagli.

Tanto premesso, con riferimento al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., il ricorrente contesta che l’ordinanza abbia individuato concrete e sicure lacune nell’accertamento giudiziale. La difesa afferma che il provvedimento si limita a richiamare possibili temi di verifica, tra i quali l’eventuale presenza di ulteriori partecipi e a ritenere soltanto plausibile che A. conosca dettagli ulteriori. Non sarebbero però indicati fatti, persone o circostanze sicuramente rimasti ignoti, né sarebbe dimostrata la loro effettiva conoscenza da parte del ricorrente.

Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento all’omicidio di S. N., riguardo al quale la difesa sostiene che l’indagine del Tribunale di sorveglianza incontra il limite del giudicato, a tal fine richiamando Corte costituzionale, sentenza n. 357 del 1994. Nel caso concreto, le discrasie indicate nell’ordinanza sarebbero state qualificate dagli stessi giudici di merito come marginali o di contorno e non avrebbero impedito l’accertamento del fatto e delle responsabilità. In particolare, il ricorrente osserva che le sentenze avrebbero già accertato che le armi utilizzate per l’omicidio furono portate da P. D. F.. Sarebbe, quindi, immotivata l’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo cui l’individuazione del soggetto che materialmente portò le armi per l’agguato sarebbe dubbia.

Quanto, infine, all’omicidio di L. B. o, la difesa contesta l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui non sarebbero stati pienamente individualizzati i profili relativi all’esatta composizione del commando. Si richiama la sentenza della Corte di assise di appello e si evidenzia che, pur non essendovi certezza probatoria sulla presenza di I. D. F. tra le persone scese dalla … rubata, la sua compartecipazione al delitto sarebbe stata ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni di D. P., delle risultanze delle intercettazioni ambientali e della convergenza con le dichiarazioni di D. F.. La sentenza di merito avrebbe accertato il contributo di I. D. F. sia nella fase ideativa e organizzativa sia in quella esecutiva, escludendo soltanto che egli fosse uno dei killer materiali.

Il dubbio richiamato dall’ordinanza non si sarebbe posto in sede di cognizione e, conseguentemente, non si comprende quale ulteriore profilo del ruolo di I. D. F. potrebbe essere chiarito attraverso un contributo collaborativo di A..

3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, intervenuto con requisitoria depositata il 23 luglio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del condannato, in data 31 agosto 2026, ha depositato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che si indicano di seguito.

2. Come è noto, l’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nel testo – al quale ci si deve riferire nel caso di specie – anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 162 del 2022, dopo aver disposto che i condannati per una serie di delitti ostativi (tra i quali quello di omicidio aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. per i quali il ricorrente ha riportato condanna) possono essere ammessi ai benefici penitenziari solo ove collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter Ord. pen., prevede che essi possano comunque ottenere la concessione dei benefici, «purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti o delle responsabilità, operata con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia».

Come già più volte statuito da questa Corte, «l’impossibilità di collaborare con la giustizia, ai fini del superamento delle ostatività per l’accesso ai benefici penitenziari, presuppone che i fatti e le responsabilità siano già stati completamente accertati, pur senza l’apporto del soggetto che la invoca, e di tali fatti non residuino ambiti inesplorati; viene in gioco, dunque, una nozione meramente oggettiva di una tale impossibilità» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 8656 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, n.m.).

Si è, altresì, chiarito che «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’utile collaborazione con la giustizia previsto dall’art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati» (Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280677), «in quanto riconducibili alla medesima risoluzione criminosa» (Sez. 1, n. 18866 del 25/05/2020, omissis, Rv. 279366), poiché «postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e sul suo concreto ravvedimento con riferimento a tutti i fatti oggetto della sentenza definitiva» (Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278172); dunque, l’accertamento dell’impossibilità o dell’inesigibilità della collaborazione, dovendo essere circoscritto «alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena», non può essere «dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all’art. 58-ter, comma 1, Ord. pen., che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l’accesso ai diversi benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, omissis, Rv. 279120).

Più di recente (Sez. 1, n. 30325 del 09/05/2025, n.m.) questa Corte ha condivisibilmente chiarito che «il requisito della collaborazione impossibile o inesigibile non può ricomprendere il complessivo e solo ipotizzato patrimonio di conoscenze del condannato su sodali, fiancheggiatori non ancora individuati, reati non ancora emersi, ma presumibilmente rientranti nel programma associativo. Ipotizzare altri perimetri di collaborazione e attribuire rilievo, oltre che ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, anche ai contenuti informativi che consentono la repressione di condotte criminose diverse da esso, richiederebbe quantomeno che si individuino fatti specifici aventi un’autonoma veste giuridica, di cui si dimostri la sicura connessione con quelli giudicati».

In sostanza, la legittima ipotesi che l’associato conosca fatti, circostanze, rapporti personali e collegamenti criminali ulteriori deve tradursi nel collegamento con specifiche e concrete ragioni per le quali si ritenga che il fatto oggetto della sentenza di condanna irrevocabile non sia stato accertato nella sua interezza o che non siano state accertate completamente le responsabilità individuali anche di altri soggetti.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla complessa vicenda processuale che ha coinvolto il condannato, ha dato articolato conto degli aspetti, attinenti ai reati per i quali il ricorrente ha riportato la condanna alla pena in corso di espiazione, in relazione ai quali ha ritenuto come ancora possibile la sua collaborazione, sulla base dell’insieme delle conoscenze a sua sicura disposizione.

Come già indicato in premessa, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una collaborazione impossibile rilevando che il condannato aveva svolto un ruolo operativo significativo all’interno del clan degli “…”, partecipando alla pianificazione e all’esecuzione delle azioni armate, alle attività estorsive, alla movimentazione delle armi e al supporto logistico del sodalizio. Tale posizione impedisce di ritenere esaurito il suo patrimonio conoscitivo, permanendo molteplici profili suscettibili di utilità investigativa. In particolare, si sono indicate la ragioni per nulla illogiche in virtù delle quali il condannato poteva certamente fornire informazioni riguardo all’identità di ulteriori affiliati non identificati, ma con i quali aveva rapporti, alla consistenza effettiva dell’arsenale del clan e alle modalità di circolazione delle armi, allo svolgimento concreto delle attività estorsive e alle ulteriori attività criminali dell’organizzazione, comprese quelle nel settore degli stupefacenti, trattandosi di settori nei quali egli era certamente impegnato, così come acclarato nelle sentenze di merito.

Analoga valutazione è stata formulata con riferimento all’omicidio di S. N. (per il quale, pur essendo ormai definitivamente accertata la responsabilità dell’istante, residuavano aspetti non completamente chiariti riguardanti la gestione delle armi, l’organizzazione logistica dell’azione, l’impiego dei veicoli e l’eventuale coinvolgimento di soggetti di supporto) e di L. B. o, (reputando ancora esistenti margini conoscitivi utili, soprattutto in relazione all’esatta composizione del commando esecutivo, richiamando il rilievo che la sentenza della Corte di assise di appello non aveva raggiunto la certezza

probatoria circa la presenza di I. D. F.).

In conclusione, diversamente da quanto affermato nel ricorso, l’ordinanza impugnata non ha affatto ipotizzato scenari che potrebbero solo astrattamente dar luogo ad altri procedimenti penali ovvero evocato situazioni nelle quali non è ben chiaro se siano ravvisabili ulteriori fatti di reato. Piuttosto, il diniego della collaborazione impossibile è stato fondato sull’esistenza di specifici e concreti ambiti informativi ancora non completamente accertati, dai quali il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali il condannato, per il ruolo rivestito nell’organizzazione e nei singoli delitti, avrebbe certamente potuto fornire un contributo utile alle indagini.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/09/2026

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