Una misura cautelare, incompatibile con la misura di prevenzione, incide sulla presunzione di attualità della pericolosità sociale?

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Cass. pen., sez. II, 23/12/2025 (ud. 23/12/2025, dep. 15/01/2026), n. 1713 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Agostinacchio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, consenta, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro rigettava un appello proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale della medesima città, sezione misure di prevenzione, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017).

I risvolti applicativi

In materia di misure di prevenzione personali, la sottoposizione concomitante a misura cautelare, incompatibile con la misura di prevenzione, non attenua, né supera, la presunzione di attualità della pericolosità sociale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1713 Anno 2026

Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

Data Udienza: 23/12/2025

Data Deposito: 15/01/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. M. A. nato a … il …

avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte di Appello di Catanzaro

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fabiola Furnari, che  ha chiesto il rigetto del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto del 14/07/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di M. A. S. avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, in data 09/07/2024, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. Avverso il decreto di appello propone ricorso per cassazione il difensore del M. sulla base di due motivi, con i quali eccepisce la violazione di legge (artt. 1 e 4, d. lgs. 159/2011, art. 27 Cost) per omessa valutazione della pericolosità sociale, in relazione al periodo di prolungata detenzione.

Sostiene il ricorrente che non vi erano elementi da cui desumere la vicinanza ad un’associazione mafiosa; che l’unico dato a tal fine rilevante era costituito dalla condotta, contestata fino al 2021, oggetto di una precedente sentenza di condanna; che a tale data erano seguiti quattro anni di custodia in carcere e agli arresti domiciliari; che tale periodo non era stato valutato dal giudice della prevenzione per stabilire l’attualità della pericolosità sociale, in termini anche di concretezza e specificità, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità; che l’art. 14, comma 2-ter, d. lgs. 159/2021, nella parte in cui stabilisce che dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo se interpretato in senso letterale e vincolante, in quanto non prevedeva la stessa possibilità per i soggetti sottoposti a misura cautelare restrittiva; che il Tribunale e la Corte di appello avevano disatteso l’eccezione, negando al presofferto cautelare funzione rieducativa, contrariamente ad alcuni dati normativi di segno contrario (valutazione ai fini della liberazione anticipata; computo nel periodo di espiazione della pena).

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di censure già proposte in sede di merito e correttamente definite in quella sede, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici.

4. Dal testo del decreto impugnato risulta che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. essendo emersa la sua affiliazione alla consorteria riconducibile alla famiglia … di …, in un contesto associativo dedito ad estorsioni ed usura; nell’ambito di tale procedimento, iscritto nel 2019, è stato sottoposto a misura custodiale nel 2021, trattandosi di contestazione aperta. Il percorso carcerario, in regime cautelare, è durato cinque anni.

Tali elementi di fatto non sono contestati dalla difesa del S..

Sostiene tuttavia quest’ultimo che il giudizio di pericolosità, ai fini della verifica della sua attualità, doveva tenersi conto anche del periodo di presofferto, posto che dalla definitività della sentenza di condanna derivava la sua assimilazione alla pena, non solo per il computo della stessa ma anche per il riconoscimento dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (in particolare, la liberazione anticipata), con conseguente applicazione dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2021.

4.1. Ha correttamente rilevato al riguardo la Corte di appello la sostanziale differenza tra le due situazioni che la difesa del S. aveva ritenuto disciplinate da analoga previsione, in quanto, mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato, che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti del vivere civile, la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva (come nella specie), non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale; al contrario, si pone come indiretta conferma della valutazione stessa, posto che la sussistenza di esigenze cautelari si riferisce anche alla personalità dell’indagato e al rischio di reiterazione dei reati.

Tale conclusione trova preciso riscontro nella recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 162 del 2024), che, nel sottolineare l’obiettivo costituzionalmente imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost., ha precisato che la funzione rieducativa della pena lascia aperta la porta a una verifica caso per caso se questo risultato sia stato raggiunto, o se invece persista, nonostante l’avvenuta espiazione della pena, una situazione di pericolosità sociale dell’interessato, che deve ancora essere contrastata mediante l’effettiva esecuzione della misura precedentemente disposta; in definitiva, l’evoluzione della personalità dell’interessato può essere apprezzata solo durante l’esecuzione della pena.

In precedenza, anche la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, omissis, Rv. 270655 – 01), proprio perché la misura cautelare non ha funzione rieducativa e si sottrae ad apprezzamenti sulla personalità del proposto (in tal senso, anche Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, omissis, Rv. 262930 – 01).

4.2. A ciò si aggiunga, con riferimento ai rilievi di cui all’ultima parte del secondo motivo, che il presofferto può essere valutato ai fini della liberazione anticipata solo a seguito di un congruo periodo di osservazione in espiazione di pena, finalizzato alla verifica dell’esito del trattamento penitenziario riservato al soggetto condannato; a conferma che la custodia cautelare non è in sé idonea ad escludere la persistenza della pericolosità sociale.

Più in generale, in tema di sorveglianza speciale, l’obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sussiste anche quando l’esecuzione della misura sia rimasta sospesa per la sottoposizione del proposto ad un titolo cautelare cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l’espiazione della pena, con imputazione della custodia sofferta alla pena inflitta, ai sensi dell’art. 657, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42781 del 11/09/2024, omissis, Rv. 287255-01); situazione estranea al caso di specie.

5. In conclusione, a fronte degli elementi che provano la protrazione delle condotte associative fino a poco tempo prima della data in cui il S. è stato sottoposto a misura restrittiva cautelare, nonché la sua stabile adesione ad una organizzazione mafiosa, radicata sul territorio calabrese, il giudice della prevenzione, con argomentazioni immuni da rilievi di legittimità, ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a palesare medio tempore un distacco dal contesto associativo di appartenenza.

6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025

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