La decadenza ex art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 opera di diritto quale effetto automatico della condanna definitiva sulla concessione demaniale marittima?

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Cass. pen., sez. V, 23/09/2026 (ud. 23/09/2026, dep. 7/10/2026), n. 35600 (Pres. Pezzullo, Rel. Morosini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 determini, in via automatica, il venire meno di una concessione pubblica relativa al demanio marittimo nei confronti delle persone condannate (in via definitiva, o meno).

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere confermava un decreto di sequestro preventivo c.d. “impeditivo”, adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e «difetto di motivazione» in relazione agli artt. 1161 cod. nav. e 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 determina, in via automatica, il venire meno di una concessione pubblica relativa al demanio marittimo nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti a matrice mafiosa elencati dalla norma, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. a carico dell’occupante abusivo dello spazio demaniale (si veda, sia pure nella diversa fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., Sez. 6, n. 23472 del 26/02/2025; Sez. 6, n. 32730 del 09/06/2016).

I risvolti applicativi

La decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011[1] determina l’automatico venir meno della concessione demaniale marittima per i soggetti condannati definitivamente, o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti a matrice mafiosa elencati dalla norma.

[1]Ai sensi del quale: “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35600 Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udienza: 23/09/2026

Data Deposito: 07/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

R. L. nato a …il …

avverso l’ordinanza del 28/04/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di sequestro preventivo c.d. “impeditivo”, adottato dal giudice per le indagini preliminari il 2 marzo 2026, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., avente ad oggetto «…».

Sono ipotizzati:

– il reato di cui agli artt. 54-1161 cod. nav. e 67 d.lgs. n. 159 del 2011, perché L. R. occupava abusivamente il demanio marittimo, essendosi verificata la decadenza dalla concessione, a seguito della condanna definitiva per delitti rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.;

– il reato di cui all’art. 495 cod. pen., perché, in una dichiarazione sostitutiva necessaria alla voltura della concessione, l’indagato dichiarava falsamente l’insussistenza di cause di decadenza previste dalla legge, quando invece ricorreva quella di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre L. R., tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e «difetto di motivazione» in relazione agli artt. 1161 cod. nav. e 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011.

L’indagato occupava il demanio marittimo legittimamente, in quanto “il lido” in esame era stato dissequestrato e a lui restituito il 7 maggio 2025, quale titolare della concessione demaniale. Dopodiché, il 17 luglio 2025, egli si era limitato a “volturare” il titolo in favore della società “L. d. G.” da lui amministrata. Quindi, quantomeno nella «proiezione psicologica», il reato di occupazione

abusiva non sarebbe configurabile.

Il difensore aggiunge che le ipotesi disciplinate dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 (relative a sentenze di condanna per reati a matrice mafiosa) si distinguono da quelle di cui al comma 1, collegate all’applicazione di una misura di prevenzione, sicché la decadenza, che per le seconde è automatica, per le prime può discendere solo da provvedimento giurisdizionale che «rivaluti i presupposti soggettivi».

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e «difetto di motivazione» in relazione all’art. 495 cod. pen.

La condanna per reati di mafia non risulta dal certificato del casellario giudiziale che R. ha richiesto e che ha allegato alla propria autocertificazione.

Pertanto «da tale angolazione si pone un problema di errore sulla propria condizione soggettiva».

A questa obiezione, il Tribunale risponde valorizzando elementi inconferenti.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e «difetto di motivazione» in relazione al requisito del periculum in mora.

Secondo il ricorrente «la continuazione della condotta di utilizzazione dell’area non veniva ad aggravare in alcun modo la situazione di fatto, proprio in considerazione della tipologia del reato stesso e del bene giuridico da esso tutelato».

3. In assenza di richiesta di discussione orale, il processo è stato trattato in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso, con la quale rimarca la non configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., in quanto: l’origine del possesso era legittima; la concessione non ha perso efficacia durante la pendenza del processo penale; il provvedimento di restituzione ha legittimato ulteriormente il possesso; la particolare situazione di fatto inibiva qualsiasi meccanismo decadenziale ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo e il secondo motivi sono inammissibili nelle parti attinenti al difetto di motivazione, giacché il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, la cui nozione comprende, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, vizi radicali della motivazione.

Il provvedimento impugnato non presenta vizi così penetranti da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692 – 01).

3. Il primo e il secondo motivo, inoltre, sono generici nelle parti in cui invocano l’insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati.

In materia cautelare reale al giudice di merito è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, rispetto al quale, però è sufficiente verificare che non ricorrono dati di fatto suscettibili di escludere ictu oculi la sussistenza di tale elemento (Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025, omissis, Rv. 287949 – 01).

Nella specie il ricorso profila questioni in tema di coefficiente psicologico, senza spiegare in base a quali risultanze concrete l’elemento soggettivo risulterebbe all’evidenza insussistente.

Peraltro il ricorrente neppure tiene conto che il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. è una contravvenzione e, quindi, ricomprende nell’area di rilevanza penale anche la colpa.

4. Residuano le questioni giuridiche che, tuttavia, sono infondate.

4.1. Con il primo motivo si sostiene che la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 non sarebbe automatica, ma richiederebbe un accertamento giudiziale.

La tesi non merita adesione alla luce del chiaro disposto normativo e della ricostruzione sistematica della norma compiuta dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa.

4.1.1. È incontroverso che L. R. è stato condannato in via definitiva (gli argomenti spesi in ricorso sulla c.d. “doppia conforme” sono, nella specie, irrilevanti) per i reati di turbata libertà degli incanti; intestazione fittizia dell’impresa individuale “L. d. G.”; acquisto, detenzione e porto di armi, tutti caratterizzati dall’aggravante mafiosa (all’epoca prevista dall’art. 7 della legge n. 203/1991, ora confluita nel codice penale all’art. 416-bis.1). La sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata il 29 novembre 2017, è divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2019, allorché la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.

Le fattispecie delittuose interessate dalla ridetta condanna definitiva sono comprese nel novero di quelle previste dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

4.1.2. L’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che: le persone alle quali sia stato applicato con provvedimento definitivo misura di prevenzione non possono ottenere concessioni di beni demaniali qualora siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali (comma 1); che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la «decadenza di diritto» dalle concessioni di cui al comma 1 e che le concessioni sono ritirate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti (comma 2); che il Tribunale può disporre l’estensione della decadenza nei confronti di «chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni» (comma 4).

Il comma 8 del medesimo art. 67 sancisce l’applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 4, tra l’altro, alle persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura.

Ciò significa che la decadenza opera “di diritto”, in via automatica, ex comma 2, quindi senza necessità di provvedimento giurisdizionale, anche nei confronti delle persone indicate dal comma 8; mentre, anche in questa ipotesi, l’intervento del Tribunale è necessario solo ove si tratti di estendere la decadenza ai soggetti, diversi dal condannato, indicati dal comma 4.

La distinzione tra soggetti interessati dalla decadenza automatica e quelli per i quali è previsto l’intervento di un organo giurisdizionale è chiara.

La misura di cui all’art. 67, comma 8, cit. non ha natura di sanzione amministrativa in senso stretto e nemmeno ha natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma ha finalità cautelare e preventiva così come si afferma in giurisprudenza per le misure di prevenzione antimafia (cfr. Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 6 aprile 2018, secondo cui all’interdittiva antimafia “deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Costituzione”).

4.1.3. L’automatismo, chiaramente espresso dal dato testuale, è alla base di due interventi della Corte costituzionale: la sentenza n. 178 del 2021, che ha ritenuto irragionevole applicarlo al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.; la sentenza n. 118 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione al reato di traffico di rifiuti anche se non esercitato in forma associativa.

Entrambe le sentenze muovono dal carattere automatico della decadenza prevista dall’art. 67, comma 2, anche per i casi di cui al comma 8 e, implicitamente, validano la legittimità costituzionale di quell’automatismo allorché applicato ai reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

«L’interdittiva antimafia, sebbene derivi da una condanna, non necessariamente definitiva, prescinde da una valutazione di specifica pericolosità del soggetto (che è invece alla base dell’applicazione di una misura di prevenzione), ma, allo scopo di prevenire l’infiltrazione mafiosa, genera l’incapacità giuridica sopra ricordata» (Corte cost. sent. n. 178 del 2021, § 4.2.).

I casi previsti dalla disposizione censurata con riferimento all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. «hanno una specifica valenza nel contrasto alla mafia, tant’è che essi vengono qui elencati allo scopo di attribuire le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia, su designazione del procuratore distrettuale» (Corte Cost. n. 178 del 2021).

4.1.4. Sulla medesima linea ermeneutica si colloca la giurisprudenza amministrativa, che proprio al tenore testuale dell’art. 67, comma 8, cit. raccorda l’affermazione che gli effetti interdittivi propri delle misure di prevenzione sono fatti discendere in via automatica dalla presenza di condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (così tra le altre Cons. Stato, sez. VI, n. 404 del 21/01/2025).

4.1.5. Va affermato, pertanto, che la decadenza prevista dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 determina, in via automatica, il venire meno di una concessione pubblica relativa al demanio marittimo nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti a matrice mafiosa elencati dalla norma, con la conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. a carico dell’occupante abusivo dello spazio demaniale (si veda, sia pure nella diversa fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., Sez. 6, n. 23472 del 26/02/2025, omissis, Rv. 288245 – 01; Sez. 6, n. 32730 del 09/06/2016, omissis, Rv. 267871– 01).

Siffatto automatismo, come si è visto, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale.

Neppure contrasta con il diritto euro-unitario che «non solo consente agli Stati membri di adottare misure di contrasto alla criminalità organizzata, ma impone l’adozione di misure dirette a preservare gli interessi finanziari dell’Unione» (cfr. Cons. Stato, n. 404 del 2025 cit.).

Nessuna frizione sorge, infine, con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Riprendendo testualmente Sez. 5, n. 20119, del 31/03/2026, omissis, non mass., può osservarsi quanto segue.

Sebbene il predetto art. 16, a differenza dell’art. 41 Cost. (che al suo secondo comma precisa che la libertà di iniziativa economica privata «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»), non sembra porre limiti alla libertà d’impresa, è costante nella giurisprudenza costituzionale il principio per il quale non può esservi un diritto “tiranno” rispetto ad altri e che, dunque, qualsivoglia diritto o libertà deve essere assoggettato a bilanciamento con altri diritti e libertà che trovano fondamento nella Costituzione. In particolare, infatti, la libertà di impresa – da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell’Unione europea – può subire limitazioni che devono, innanzi tutto, avere una base legale; inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la salvaguardia dell’utilità sociale – che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delle esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché delle legittime aspettative degli operatori – deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 113 del 2022).

Il bilanciamento, a fronte di una ragionevole giustificazione del limite alla libertà d’impresa previsto dalla legge, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sent. n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte Cost. sent. n. 1 del 2014).

La libertà d’impresa, anche ove riguardata sotto la lente dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è allora suscettibile di essere limitata per motivi di interesse generale, tra i quali va annoverata la sicurezza pubblica che presiede al richiamato art. 67.

4.2. Il secondo motivo di ricorso investe un tema irrilevante.

Anzitutto, al di là della pluralità di fattispecie oggetto dell’addebito provvisorio, risulta in maniera chiara che il provvedimento di sequestro preventivo è finalizzato a impedire il protrarsi del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., sicché, nell’ottica dell’ordinanza impugnata, il delitto di falso perde valore.

In secondo luogo la censura sollevata dal ricorrente, non riuscendo ad attaccare la falsità ideologica dell’autocertificazione, si appunta su un preteso errore ingenerato dal certificato del casellario giudiziale che, in via teorica, potrebbe interferire con il dolo, ma non certo nel senso di escluderlo ictu oculi.

5. Il terzo motivo, che contesta il periculum in mora, è infondato.

L’ordinanza impugnata si raccorda con il decreto di sequestro che spiega, in maniera esaustiva e in consonanza con i principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025, omissis, Rv. 287949 – 01), come lasciare all’indagato «la disponibilità del suolo demaniale possa aggravare o comunque protrarre le conseguenze del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. che per sua natura è fattispecie di carattere permanente (la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l’occupazione illegittima dell’area demaniale)».

6. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/09/2026

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