Cass. pen., sez. V, 5/05/2026 (ud. 5/05/2026, dep. 3/09/2026), n. 32838 (Pres. Guardiano, Rel. Pilla)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di confisca di prevenzione, laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulti contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava un decreto emesso dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, con il quale era stata disposta la confisca di una serie di cespiti ivi compresi compendi aziendali di diverse società.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge tradottasi, a suo avviso, in apparente motivazione, quanto alla sussistenza dei presupposti per la misura di prevenzione patrimoniale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell’impresa “a partecipazione mafiosa” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, che ha chiarito che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale legittima).
I risvolti applicativi
In tema di confisca di prevenzione, l’impresa sviluppatasi con l’ausilio e sotto la protezione mafiosa è integralmente assoggettabile a confisca, in quanto la contaminazione mafiosa investe l’intero capitale sociale e patrimonio aziendale, indipendentemente dalla lecita origine delle quote conferite dai soci.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 32838
Anno 2026
Presidente: GUARDIANO ALFREDO
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 05/05/2026
Data Deposito: 03/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. C. J. nato a … il …
avverso il decreto del 24/11/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, FABIO PICUTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Lette le memorie di replica pervenute in data 27 aprile 2026 del difensore di fiducia, avv. G. B., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 24 novembre 2025, depositato il 19 gennaio 2026 la Corte d’appello di Palermo ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani sezione misure di prevenzione, del 9 settembre 2022 depositato in data 7 dicembre 2022 con il quale, per quanto di interesse, era stata disposta nei confronti di L. C. la confisca di una serie di cespiti ivi compresi compendi aziendali di diverse società meglio indicati nel dispositivo del decreto.
2. Avverso siffatto decreto ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, il proposto.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge tradottasi in apparente motivazione, quanto alla sussistenza dei presupposti per la misura di prevenzione patrimoniale.
Rileva la difesa che, pur essendo stata esclusa nel giudizio penale la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 cod. pen., nel provvedimento impugnato non è stato esplicitato il criterio di collegamento tra la pericolosità qualificata e i beni colpiti dalla confisca, così da non rendere verificabile il rispetto delle categorie legali di ablazione.
Lamenta inoltre che il provvedimento impugnato confonde le differenti categorie della impresa mafiosa, da un lato, e del controllo del territorio con annessa protezione mafiosa delle imprese, dall’altro, omettendo di spiegare le ragioni per cui l’attività economica gestita dal ricorrente, seppure cresciuta all’ombra o sotto la protezione mafiosa, possa dirsi stabilmente e strutturalmente asservita agli interessi dell’associazione criminale secondo un vincolo di strumentalità.
Infine, il provvedimento impugnato omette di dare specifica risposta ai punti sopra segnalati con apposita memoria difensiva, depositata nel giudizio di appello; omette, altresì, di spiegare qual è il nesso funzionale tra i beni aziendali oggetto di confisca e specifici segmenti del programma criminoso dell’associazione.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente quanto alla valutazione del requisito della sproporzione.
Lamenta la difesa che il decreto impugnato non spiega la ragione per la quale, seppure l’impresa del ricorrente volesse considerarsi mafiosa, debba considerarsi illecito tutto il reddito prodotto.
Quanto agli indici ISTAT, appare irragionevole il criterio adottato dalla Corte che attribuisce prevalenza alla spesa media calcolata sulla base dei parametri Istat rispetto ai dati effettivi allegati che dimostrano nel caso di specie l’insussistenza di talune voci di spesa.
Quanto ai proventi derivanti dalla vendita di cavalli e dalle vincite da scommesse, la difesa ribadisce che parte del reddito proviene da attività lecite, e, dunque, non può considerarsi nella valutazione di illiceità patrimoniale indiretta per sproporzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Deve essere premesso che ai sensi degli artt. 10 e 27 D. lgs. 159/2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge.
Ed invero il richiamato art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10”.
L’art. 10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzione personali, stabilisce espressamente che:” avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore”.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).
2. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momento che, pur deducendo violazione di legge tradottasi in motivazione apparente, deduce censure che attengono a vizi motivazionali.
2.1. Il decreto impugnato (p.9 e ss.):
– valorizza, con motivazione non apparente, il ruolo ricoperto dal proposto all’interno dell’associazione e i collegamenti diretti tra l’attività imprenditoriale del ricorrente e l’attività del sodalizio;
– evidenzia il rapporto di inserimento stabile e organico del ricorrente all’interno dell’associazione criminale “…”, desumibile da indici fattuali inequivoci quali aiuti economici e dazioni in danaro significative in favore di varie famiglie mafiose o ai fini dell’apertura di agenzie di giochi e scommesse o al fine del reperimento di attività lavorative;
– richiama le conversazioni intercettate che rivelano come il ricorrente si rapportasse con gli altri partecipi dell’associazione criminale su un piano paritario, fosse posto al corrente di vicende riservate e certamente non comunicabili ad estranei, conoscesse e rispettasse le regole di “cosa nostra”, con riguardo alla competenza territoriale dei vari mandamenti e con riguardo alle gerarchie all’interno degli stessi;
– evidenzia che proprio in ragione di siffatta posizione e siffatti apporti L. riceveva dall’associazione criminale aiuto e protezione per le proprie imprese, restituendo all’associazione medesima, in un rapporto di sinallagmaticità e di reciproca convenienza, parte dei ricavi che, poi, l’associazione utilizzava per il mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti o per essere reinvestiti con l’apertura di ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti dagli appartenenti alle famiglie mafiose.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il decreto impugnato chiarisce sulla base degli elementi di fatto richiamati, come il ricorrente contribuiva anche, in modo consapevole, stabile e strutturato, al mantenimento dell’esistenza della consorteria mafiosa attraverso un sostegno economico essenziale per il raggiungimento dei suoi programmi di espansione economica e di controllo del territorio.
2.2.Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte espressamente richiamata nel decreto impugnato secondo cui in tema di confisca di prevenzione, laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell’impresa “a partecipazione mafiosa” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 283462 che ha chiarito che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale legittima.)
Il decreto richiama altresì la costante giurisprudenza che ha pacificamente escluso la possibilità di operare una distinzione fra componenti lecite e illecite dell’impresa mafiosa (Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, omissis, Rv. 244802; Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, omissis, Rv. 259871; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, omissis Rv. 262622)
2.3.E’, infine, manifestamente infondata anche la doglianza in punto di omessa risposta alla memoria difensiva secondo cui il decreto non indica le modalità di stabile e funzionale asservimento dell’attività economica del ricorrente agli interessi dell’associazione criminale dal momento che gli elementi fattuali richiamati rivelano la specifica destinazione del denaro versato come diretto al mantenimento delle famiglie degli associati detenuti e al reimpiego nell’apertura di ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti dagli appartenenti alle famiglie mafiose.
3.Il secondo motivo, in punto di omessa motivazione quanto alla valutazione di illiceità patrimoniale per sproporzione, è anch’esso manifestamente infondato.
Anche in tal caso il ricorrente, pur deducendo violazione di legge tradottasi in motivazione apparente, avanza censure che attengono a vizi motivazionali sulle ragioni dell’infondatezza della liceità delle fonti di reddito alternative prospettata dal ricorrente.
3.1. Il decreto impugnato (p. 24/27) motiva le ragioni dell’utilizzo degli indici Istat quale parametro di riferimento del reddito e delle spese in quanto indicativo del valore medio dei consumi di una famiglia avente determinate caratteristiche, trattandosi di paniere rappresentativo delle abitudini dei consumatori; confuta con motivazione immune da vizi e in quanto tale insindacabile la stima prudenziale proposta dal perito.
3.2. Analoghe considerazioni devono spendersi quanto ai redditi derivanti dalla vendita di cavalli atteso che anche in questo caso il decreto impugnato (p.27/29) con motivazione immune da vizi e non sindacabile valorizza la marginalità del profitto e la carenza di prova in ordine alla riconducibilità della proprietà dei cavalli al ricorrente.
3.3. Infine, quanto agli introiti derivanti da vincite da scommesse, il decreto impugnato (p.30/31) con motivazione immune da vizi e non sindacabile evidenzia che manca la prova circa l’effettiva riconducibilità delle ricevute vincenti al ricorrente; che non si tratta di redditi sufficienti a superare il requisito della sproporzione; che si tratta, comunque, di fonti di guadagno illecite poiché conseguite all’interno della medesima cornice di illiceità che costituisce la base della confisca del compendio aziendale.
4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000- di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 05/05/2026





