Indice
- Premessa
- La proposta di legge
- I tratti salienti che connota la proposta di legge appena menzionata
- Natura della circostanza
- Chi potrebbe beneficiarne?
- Quando potrebbe essere concessa?
- Conclusioni
Premessa
La recente vicenda del gioielliere, condannato in via definitiva a oltre quattordici anni di reclusione, ha suscitato diverse polemiche tra chi sostiene che la legittima difesa sia sempre legittima, e chi invece ritiene che, secondo il nostro ordinamento giuridico, la legittima difesa può ricorrere solo sulla base di ben delimitate e rigorose condizioni applicative.
Orbene, chi scrive non intende illustrare nessuna delle ragioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi, limitandosi unicamente a osservare che, ad esempio, nel caso di furto, se, con la Statuto Albertino (art. 29), la proprietà era definita un diritto inviolabile, l’attuale Costituzionale non garantisce per siffatto istituto un analogo diritto.
Precisato ciò, sulla base di quanto appena esposto, sempre a sommesso avviso di chi scrive, l’unica soluzione “praticabile” sarebbe quella di concepire un’apposita attenuante a effetto speciale che perlomeno consenti un considerevole diminuente di pena per le condotte di coloro che, a causa di reati posti in essere da altri persone, pur non potendosi ritenere scriminabili secondo quanto previsto dalle cause di giustificazioni enunciate dal codice penale, siano comunque sintomatiche di situazioni in cui un individuo ha semplicemente reagito nei confronti di chi ha “aggredito”, o ha provato a farlo, la sua libertà personale o il suo patrimonio, ovvero quelli di terzi.
Per lo scrivente, in effetti, appare irragionevole che lo stesso trattamento sanzionatorio sia in astratto comminabile sia per chi delinque “senza provocazione di altri alcuna”, sia per colui che invece quello stesso reato non l’avrebbe commesso, in assenza di chi, per primo, ha commesso un illecito penale, o ha tentato di commetterlo, nei suoi confronti, o nei riguardi di altre persone.
Da qui, dunque, la proposta di legge, che si enuncerà da qui a breve, con cui si vuole introdurre una consistente diminuente di pena per colui che versa in una situazione del genere.
La proposta di legge
Premesso quanto sin qui esposto, la proposta di legge (la quale potrebbe collocata all’interno del codice penale, ad esempio, inserendo un ultimo comma in seno all’art. 59 cod. pen., oppure prevedendo un articolo ex novo, numerabile come art. 59-bis cod. pen.), che colui che scrive ritiene utile allo scopo di cui sopra, è la seguente: “Qualora taluno reagisca nei confronti di autore di un delitto contro la persona o contro il patrimonio, tentato o consumato, fuori dei casi preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54 e 55, la pena, per il reato commesso a causa di questa reazione, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può essere diminuita dalla metà ai due terzi”.
I tratti salienti che connota la proposta di legge appena menzionata
Natura della circostanza
Va innanzitutto rilevato che la circostanza, prevista in questo progetto normativo, sarebbe a effetto speciale, in quanto implicherebbe una diminuzione della pena superiore a un terzo.
Chi potrebbe beneficiarne?
Fermo restando che siffatta norma di legge sarebbe applicabile solo laddove non siano riconoscibili le cause di giustificazione di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 cod. pen.[1], ovvero l’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen., il beneficiario della diminuente di pena, “creata” in siffatto progetto normativo, è chiunque reagisce contro l’autore di un delitto contro la persona o contro il patrimonio, tentato o consumato (essendo questi gli illeciti penali che solitamente vengono commessi contro chi, in alcuni casi, nel reagire, esorbita dalle condotte giuridicamente scriminabili alla stregua di quanto stabilito dall’ordinamento giuridico vigente).
Di conseguenza, può invocare codesta attenuante soltanto chi si sia opposto contro l’autore di un reato di questo genere.
Non rileva pertanto codesto elemento accidentale nel caso in cui si tratti di un delitto diverso da uno contro la persona o contro il patrimonio, ovvero sia posta in essere una contravvenzione, ed è al contempo richiesta una reazione, e non mera aggressione, laddove, per “reazione”, può intendersi un’“azione o [un] comportamento di risposta a un’azione altrui” (url: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/reazione.shtml), fermo restando che, a livello giuridico, il codice penale già prevede una condotta “reattiva” che può determinare anch’essa un’attenuante (in questo caso, a effetto comune), vale a dire la reazione, determinata da uno stato di ira, conseguente a un fatto ingiusto altrui (art. 62, co. 1, n. 2, cod. pen.) ma, in tale caso, questa reazione è correlata a siffatto stato ed è provocata sic et simpliciter da un fatto ingiusto altrui.
Ciò posto, va altresì fatto presente che, con la presente proposta di legge, non si è ritenuto necessario altresì specificare che la reazione sussisterebbe nel caso di specie, anche se sproporzionata e non immediata, considerato che, come già esposto in precedenza, avendo chiarito, nell’incipit di questa ipotetica norma di legge, come non rileverebbero le cause di giustificazione così come normate nel codice penale (ad eccezione di quella preveduta dall’art. 50 cod. pen. [1]), va da sé che non sarebbero necessarie né la proporzionalità, né l’immediatezza (rectius, l’attualità) della reazione rispetto all’offesa, essendo queste già previste, ad esempio, per la legittima difesa (art. 52 cod. pen.) la cui configurabilità, però, come appena visto, non è richiesta espressamente ai fini dell’applicazione dell’attenuante qui in esame.
La reazione, quindi, a proposito dell’attenuante contemplata in questo progetto di legge, dovrebbe rilevare unicamente nella misura in cui essa costituisca “una risposta” alla perpetrazione, anche soltanto nella forma tentata, di uno dei reati citati in precedenza, pure se sproporzionata e non (necessariamente) immediata.
Quando potrebbe essere concessa?
L’utilizzo del verbo “può”, anziché “deve”, lascia chiaramente intendere che tale circostanza non sarebbe obbligatoriamente riconoscibile, essendo rimessa la sua concedibilità alla discrezionalità del giudice il quale, però, anche qualora non intenda ammetterla, dovrebbe comunque attenersi ai criteri menzionati dall’art. 133 cod. pen..
Orbene, la ragione di prevedere una circostanza “solo” facoltativa, e non all’opposto obbligatoria, discende dal fatto che, per colui che scrive, “ideare” un’attenuante di siffatto tenore, quale attenuante applicabile “sempre e comunque”, potrebbe comportare profili di criticità costituzionale, con particolar riguardo alla violazione del principio di ragionevolezza.
Precisato ciò, per il riconoscimento di siffatta attenuante, potrebbe militare, ad esempio, il fatto che chi invoca questa diminuente di pena abbia “subito” già in precedenza delle rapine a suo carico, e ciò alla luce del criterio di cui all’art. 133, co. 2, n. 2, cod. pen., a proposito della vita del reo, antecedente al reato, ovvero a quello di cui all’art. 133, co. 2, n. 4, cod. pen., in relazione alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale sempre del reo.
Si tratterebbe di conseguenza di una valutazione del giudice che non sarebbe “arbitraria”, in quanto fondata su parametri ermeneutici già determinati ex lege.
Gli stessi criteri, inoltre, dovrebbero, oltre che indurre l’organo giudicante a verificarne l’an, anche indirizzarlo nel quantum, considerato che, come già visto in precedenza, la diminuzione della pena, variando dalla metà a due terzi, fa sì che l’autorità giudiziaria dovrebbe avvalersi sempre di codesti criteri, per stabilire l’entità di diminuzione del trattamento sanzionatorio, che “oscilla” tra questo minimo (metà) e questo massimo (due terzi), così come sancito dal progetto normativo qui in commento.
Ad ogni modo, va da sé che l’unico illecito penale, per cui potrebbe essere individuato siffatto elemento accidentale, sarebbe solo quello commesso a causa della reazione summenzionata.
E’ dunque necessario che vi sia un nesso eziologico fra la reazione, posta in essere a fronte del reato, consumato o tentato che sia, posto in essere dall’“aggressore”, e la condotta deviante successivamente compiuta in risposta ad essa[2].
Se, invece, questo nesso eziologico non dovesse ricorrere, non potrebbe mai essere concessa tale diminuente di pena.
Conclusioni
Questi sono dunque i tratti salienti che connotano il progetto normativo qui in commento il quale, nell’auspicio dello scrivente, potrebbe rappresentare una ragionevole soluzione di compromesso tra le diverse e antagoniste posizioni che si sono espresse in relazione alla vicenda giudiziaria succitata.
[1]Non è stata presa in considerazione la causa di giustificazione di cui all’art. 50 cod. pen., cioè il consenso dell’avente diritto. Orbene, la ragione di ciò discende dal fatto che non si reputa codesta causa di liceità pertinente alle situazioni che la proposta di legge in questione intende maggiormente rivalutare a favore del reo, mediante, come già esposto in precedenza, una diminuente di pena che consenta di irrogare una sanzione di gran lunga inferiore a quella attualmente comminabile per casi analoghi, Infatti: sarebbe possibile che si possa reagire avverso colui che commette un reato contro la persona o il patrimonio, previo consenso rilasciato dal primo a favore del secondo su un diritto di cui costui non poteva disporre? In altri termini, sarebbe realistica una situazione del genere?
[2]Tale precisazione potrebbe sembrare inutile, essendo ovvio che il reato, per cui si può riconoscere detta attenuante, dovrebbe essere per forza di cose soltanto quello compiuto a causa della reazione in questione, ma si è stimato comunque opportuno, per una mera esigenza di chiarezza normativa, chiarire siffatta circostanza ex lege.






