Cass. pen., sez. II, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 9/07/2026), n. 25792 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Leopizzi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sussista l’aggravante del furto di identità digitale, nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale a intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova integralmente confermava una sentenza del Tribunale della medesima città, emessa in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli artt. 441, comma 1, e 522 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale sussiste l’aggravante del furto di identità digitale, nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale a intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi (Sez. 2, n. 14918 del 30/01/2026, relativa a un accesso abusivo al sistema operativo di un servizio di home banking tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraverso operazioni di trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario), fermo restando che però, in ogni caso, la suddetta nozione di identità digitale non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, sempre in tema di home banking).
I risvolti applicativi
L’aggravante del furto di identità digitale ricorre in caso di abusivo utilizzo di credenziali informatiche finalizzato ad accedere e intervenire su dati, informazioni o programmi di un sistema informatico o telematico, anche se tali credenziali siano state previamente acquisite da terzi.
Ad ogni modo, la nozione di identità digitale non richiede una validazione da parte della Pubblica amministrazione, trovando applicazione anche con riferimento a sistemi informatici gestiti da soggetti privati.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25792 Anno 2026
Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO
Data Udienza: 02/07/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
L. M., nato a … il …
avverso la sentenza del 04/02/2026 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale M. Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. C. T., che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Genova in data 6 febbraio 2025, nei confronti di M. L., in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen.
2. Ricorre per cassazione M. L., a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 441, comma 1, e 522 cod. proc. pen.
Il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe riconosciuto e applicato l’aggravante di cui all’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., in assenza di una rituale contestazione. A fronte di specifico motivo gravame, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che la circostanza sarebbe stata contestata “in fatto”, sorvolando sulla eccepita lesione del diritto di difesa.
2.2. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità.
A carico del ricorrente sarebbe stato evidenziato solo un bonifico in suo favore (singolo elemento, che non soddisfa il canone della necessaria pluralità della prova indiziaria e, comunque, privo di concreta efficacia dimostrativa).
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., il reato è aggravato «se il fatto è commesso con […] indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti».
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sussiste la suddetta aggravante del furto di identità digitale, nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale a intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi (Sez. 2, n. 14918 del 30/01/2026, omissis, Rv. 289839-01/02, relativa a un accesso abusivo al sistema operativo di un servizio di home banking tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraverso operazioni di trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario); in ogni caso, la suddetta nozione di identità digitale, non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, omissis, Rv. 283653-01, sempre in tema di home banking).
2.2. La formale imputazione ascritta al ricorrente sub 2 prevedeva testualmente, per quanto qui rileva: «dopo essersi procurati abusivamente gli estremi identificativi e il codice di accesso per operare sul conto corrente on-line della Banca BNL, intestato a L. N., […] intervenivano senza diritto sul sistema telematico dell’istituto ed operavano al posto della titolare […]».
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che tale descrizione del fatto contestato facesse un nitido riferimento all’ipotesi aggravata (sentenza di primo grado, p. 4; sentenza di appello, pp. 4-5, ove, più ampiamente, si sottolinea l’assenza di elementi valutativi nel profilo circostanziale in questione e la mancata allegazione di pregiudizi per la difesa).
Tale conclusione è del tutto corretta: nella contestazione elevata, invero, è presente una chiara descrizione quanto al non consentito e illecito utilizzo dell’identità digitale della persona offesa, da intendersi come «l’insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste nella validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso» (così, condivisibilmente, Sez. 2, n. 38027 dell’08/09/2023, omissis, non mass.).
2.3. In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la cosiddetta contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o a oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 22606 del 28/05/2026, omissis, non mass; Sez. 1, n. 19861 del 26/03/2026, M., non mass.; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279335-01. Conforme Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013-02); la descrizione del fatto, la fattispecie circostanziale, pur non essendo esplicitata nel suo richiamo normativo, deve dunque risultare – esattamente come nel caso di specie – autoevidente e priva di implicazioni valutative, non già esplicitate nella rubrica imputativa (Sez. 2, n. 39970 del 12/11/2025, omissis, non mass.; Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, omissis, Rv. 287615-01; Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282982-01).
2.4. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen., poiché, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione con indicazione della specifica disposizione di legge, l’aggravante dell’abuso di identità digitale era stata chiaramente indicata “in fatto” nei termini suddetti.
Le pronunce nazionali e sovranazionali citate dal ricorrente non sono conferenti rispetto alla questione che qui interessa, facendo riferimento a vicende processuali affatto diverse (restituzione degli atti al pubblico ministero; riqualificazione dei fatti in termini diversi dalla contestazione; formale modifica
dell’imputazione o elevazione di una contestazione suppletiva).
3. Il secondo motivo non è consentito, in quanto meramente rivalutativo, e, comunque, manifestamente infondato (anche laddove trascura la natura concorsuale del fatto di reato).
La responsabilità di L. è stata affermata sulla base della sua titolarità del conto su cui è stata accreditata la somma di euro 19.901, carpita alla persona offesa; non risultano altri soggetti delegati ad operare, né sono emerse ulteriori circostanze di rilievo sul punto.
Tale motivazione, su cui riposa la doppia pronuncia di condanna, è logicamente e giuridicamente corretta.
Il Collegio intende dare seguito al consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui «in materia di truffa, costituisce consolidata massima di esperienza il criterio secondo cui colui il quale percepisce il profitto dell’illecito — e dunque riceve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte — è, in linea di normalità causale, il medesimo soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva ovvero vi ha concorso.
La riconducibilità del profitto all’autore dell’azione tipica o al suo concorrente trova fondamento nella struttura stessa del reato, dove il vantaggio patrimoniale non rappresenta un evento estraneo o meramente eventuale rispetto all’artificio o al raggiro, ma ne costituisce lo sbocco fisiologico e funzionalmente necessario, così che, seguendo un criterio di normalità causale, è pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro.
Tale massima di esperienza, peraltro, è suscettibile di essere superata attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale rappresentato, tali da collocare l’imputato al di fuori della catena causale tipica, quali la dimostrazione
dell’intervento autonomo di soggetti terzi, la prova che l’intestazione del conto o del provento abbia carattere meramente formale e non rifletta l’effettiva disponibilità delle somme, ovvero l’emersione di una catena causale alternativa concretamente ricostruibile. Val la pena puntualizzare che ciò non costituisce un’inversione dell’onere della prova, dovendosi ricordare che “nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. ‘vicinanza della prova’, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva” (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, omissis, Rv. 278373 – 01).
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell’illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell’artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull’imputato destinatario del provento l’onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova”» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 16493 del 23/04/2026, omissis, Rv. 290024-01. Cfr., in termini, Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, omissis, Rv. 289861-02).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.
Il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 02/07/2026





