Cass. pen., sez. II, 24/03/2026 (ud. 24/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17394 (Pres. Beltrani, Rel. Perrotti)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando i delitti di usura e di estorsione sono alternativi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Milano confermava una pronuncia resa dal Tribunale del medesimo capoluogo che, dal canto suo, all’esito del dibattimento, aveva condannato l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa, oltre le sanzioni accessorie e le spese processuali, per i reati di estorsione tentata ed usura tentata contestati.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen.), in quanto, a suo avviso, la condotta di usura tentata, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto restare assorbita (attesa la peculiarità della fattispecie) in quella di estorsione, mentre la Corte territoriale, per contro, aveva ritenuto di confermare, anche sul punto, la sentenza di primo grado, ritenendo che i due delitti tentati concorressero tra loro.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i delitti di usura e di estorsione sono alternativi quando la pattuizione usuraria sia stata accettata dalla vittima per effetto di violenza o minaccia, ma certamente concorrono quando tali modalità coercitive siano successivamente impiegate al fine di ottenere il pagamento degli interessi usurari o di altri vantaggi illeciti (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, omissis; conf. Sez. 2, n. 41481 del 29/09/2009).
I risvolti applicativi
I delitti di usura ed estorsione sono alternativi quando la pattuizione usuraria sia determinata dall’altrui condotta violenta o minacciosa, mentre concorrono quando la violenza o minaccia venga successivamente reiterata al fine di conseguire il pagamento degli interessi o di ulteriori utilità illecite.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17394 Anno 2026
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 24/03/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
D. B. G., nato a … il …,
avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il Pubblico ministero, in persona della sostituta Procuratrice generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Tribunale del medesimo capoluogo, all’esito del dibattimento, in data 18 aprile 2024, che aveva condannato l’imputato oggi ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa, oltre le sanzioni accessorie e le spese processuali, per i reati di estorsione tentata ed usura tentata contestati in imputazione e commessi in danno di L. C. (sorta capitale euro 3.000,00) e M. M. (sorta capitale euro 7.000,00).
2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 56 e 644 cod. pen.), avendo la Corte territoriale confermato l’affermazione di responsabilità per il delitto tentato di usura, pur in assenza degli elementi essenziali per ritenere integrato il tipo.
In particolare, il ricorrente rappresenta che, attesa la peculiarità della fattispecie (caratterizzata da un accodo per ottenere il prestito di una somma di denaro, senza interessi, cui fece seguito la richiesta di ottenere una somma maggiore, comprensiva degli interessi maturati e mai versati, in uno alla sorta capitale), l’accordo iniziale non poteva ritenersi usurario, non avendo le parti pattuito all’origine la corresponsione di interessi di sorta.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizi esiziali di motivazione, per sua manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), consistente nell’aver tratto conclusioni errate dalla “lettura” delle conversazioni telefoniche ed ambientali e dall’esame delle persone offese escusse.
In particolare, la Corte non avrebbe tratto dalle prove esaminate (dichiarative ed intercettive) le logiche conseguenze, avendo sia le persone offese escusse, che le conversazioni intercettate, escluso che la pattuizione iniziale prevedesse la corresponsione di interessi sulla sorta capitale. Tali interessi si sono affacciati, nella complessiva economia della fattispecie, solo nel novembre del 2019, allorquando il creditore prese atto dell’inadempimento e cominciò a chiedere, per l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria, somme a titolo di interessi, in uno alla sorta capitale.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen.), in quanto la condotta di usura tentata, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto restare assorbita (attesa la peculiarità della fattispecie) in quella di estorsione, mentre la Corte ha ritenuto di confermare, anche sul punto, la sentenza di primo grado, ritenendo che i due delitti tentati concorressero tra loro.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla mancata qualificazione della condotta ritenuta estorsiva in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), in quanto la Corte, e prima ancora il Tribunale, avrebbero travisato il significato dell’esame dibattimentale delle persona offesa M. M., che aveva dichiarato di aver subito minacce e pressioni dall’imputato tese ad ottenere la restituzione della sola sorta capitale e non anche degli interessi (richiesta di complessivi 8.000,00 euro), giacché anzi l’imputato, ottenuta una parte della sorta capitale (5.400,00 euro) aveva condonato la restante parte (1.600,00 euro). Dacché la minaccia fu rivolta alla persona offesa debitrice solo per ottenere il capitale mutuato, senza alcun cenno agli interessi.
3. All’udienza del 24 marzo 2026, il Collegio, assente il difensore del ricorrente che comunicava di voler rinunziare alla richiesta trattazione orale del ricorso in pubblica udienza, sulle conclusioni della sola parte pubblica, riservava la decisione in camera di consiglio, dando in seguito lettura in pubblica udienza del dispositivo sostenuto dai seguenti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso è stato trattato secondo il rito della pubblica udienza, avendo il difensore del ricorrente avanzato tempestivamente richiesta in tal senso; il Pubblico ministero ha pertanto concluso oralmente in udienza, mentre il difensore, pur avvisato, non ha ritenuto
di presenziare, avevano dichiarato di rinunziare alla richiesta trattazione orale.
1.1. Orbene, deve ancora una volta ribadirsi che la rinunzia alla richiesta di “trattazione orale ed in presenza” non spiega effetti sulla riconversione del rito, in quanto detta richiesta è irretrattabile (Sez. 2, n. 42410 del 17/6/2021, omissis Rv. 282207-01; Sez. 6, n. 22248 del 18/5/2021, L., Rv. 281520; più recentemente Sez. 2, n. 41016 del 19/12/2025, omissis, n.m.). Consegue che la Corte, preso atto dell’assenza del difensore, ascoltate le conclusioni della sola parte pubblica presente, ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. I motivi di ricorso sono infondati in diritto, in forma manifesta.
2.1. Sotto il profilo strettamente dogmatico non appare superfluo ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche in tempi recenti (Sezione 2, n. 15716 del 15/2/2023, omissis, n.m.; Sezione 2, n. 39532 del 13/7/2022, omissis, n.m.; Sezione 2, n. 23919 del 15/7/2020, omissis, Rv. 279487 – 01; Sezione 2, n. 50397 del 21/11/2014, omissis, Rv. 261487 – 01), che il “tipo” usura è descritto dal legislatore seguendo uno schema a “due vie”, potenzialmente sovrapponibili: “Chiunque, …, si fa dare o promettere, …”. Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l’integrale adempimento dell’obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio avente ad oggetto l’obbligazione pecuniaria, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante.
Le due fattispecie hanno in comune l’induzione della vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile; ma mentre una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito (reato di danno), l’altra resta perfezionata con la mera accettazione delle condizioni giugulatorie (reato di pericolo). Si tratta dunque, ipotesi non certo isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il legislatore intende coprire ogni possibile variabile dell’agire avversato. Nella prima, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 37693 del 4/6/2014, omissis, Rv. 260782; Sez. 2, n. 33871 del 2/7/2010, omissis, Rv. 248132; Sez. f., n. 32362 del 19/8/2010, omissis, Rv. 248142; Sez. 2, n. 26553 del 12/6/2007, omissis, Rv. 237169; Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 228381). L’esecuzione della prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell’obbligazione, viveva in piena autonomia (Sez. 2, n. 11837/2004 cit.).
2.2. Calando la fattispecie concreta nel crogiuolo del dogma, non resta che osservare come la Corte di merito, con riferimento al primo motivo, abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di configurabilità del tentativo del delitto di usura, offrendo una motivazione logica, coerente e pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite.
Si è già poco sopra accennato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di usura può rientrare tra i reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, in quanto i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario integrano il fatto penalmente rilevante e ne segnano il momento consumativo sostanziale, non potendo essere qualificati come post facta non punibili dell’illecita pattuizione (Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, omissis, Rv. 248132; Sez. 2, n. 37693 del 4/6/2014, omissis).
Consegue che, anteriormente all’adempimento della prestazione relativa ai richiesti interessi usurari, è configurabile il tentativo, allorché siano posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a farsi “dare”, fuori dal momento della “promessa”, interessi usurari.
Nella fattispecie, i giudici di merito hanno congruamente ritenuto sussistenti requisiti dell’idoneità e dell’univocità delle condotte poste in essere dall’imputato, valorizzando, in particolare, le pressanti richieste di pagamento formulate nei confronti delle persone offese. Emblematica, in tal senso, è la condotta della persona offesa L. C., che, a fronte di un prestito di euro 3.000,00, giungeva a predisporre un bonifico di euro 9.000,00, importo significativamente superiore alla sorta capitale ed agli interessi legali, a riprova dell’efficacia coercitiva delle pretese avanzate dall’imputato. Analoghe
considerazioni sono state svolte con riguardo alla posizione di M. M., cui venivano richieste somme largamente eccedenti il capitale mutuato. Il percorso argomentativo della Corte territoriale si sottrae, pertanto, a censure di illogicità, non ravvisandosi né vizi di manifesta irrazionalità, né di intima contraddittorietà della motivazione. Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato in diritto.
3. Parimenti infondato, in forma manifesta, è il secondo motivo di ricorso.
3.1. La Corte territoriale ha, infatti, puntualmente e coerentemente argomentato in ordine alla responsabilità dell’imputato, evidenziando la piena consapevolezza della natura usuraria delle pretese avanzate, desunta sia dal contenuto delle conversazioni intercettate, sia dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili dai giudici di merito, nella conformità verticale di giudizio, all’esito di una valutazione che appare immune da vizi logici.
Le censure difensive, pur formalmente prospettate sotto il profilo del vizio motivazionale, si risolvono, in- realtà, nella sollecitazione a una diversa lettura del materiale probatorio, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Come costantemente affermato da questa Corte, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscritto alla verifica della completezza e della logicità della motivazione, nonché della corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo argomentativo (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, omissis, Rv. 203428; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021,
omissis, Rv. 281105).
4. Il terzo motivo è, del pari, infondato in diritto in forma manifesta.
4.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i delitti di usura e di estorsione sono alternativi quando la pattuizione usuraria sia stata accettata dalla vittima per effetto di violenza o minaccia, ma certamente concorrono quando tali modalità coercitive siano successivamente impiegate al fine di ottenere il pagamento degli interessi usurari o di altri vantaggi illeciti (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, omissis; conf. Sez. 2, n. 41481 del 29/09/2009, omissis).
Nella fattispecie, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il concorso tra i reati, atteso che, da un lato, risultano integrati gli estremi del tentativo di usura e, dall’altro, emergono plurime e successive condotte minatorie, reiterate nel tempo, finalizzate a ottenere il pagamento delle
somme richieste. Tale pluralità di azioni, distinte e autonome, esclude l’assorbimento e giustifica il riconoscimento del concorso di reati.
5. Infine, anche il quarto motivo è infondato in forma manifesta.
La richiesta di riqualificazione del fatto come ragion fattasi, ai sensi dell’art. 393 cod. pen. è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come le condotte poste in essere dall’imputato fossero finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, rappresentato dalla corresponsione di interessi usurari. In tale prospettiva, deve ribadirsi che la natura illecita del patto sugli interessi, nullo ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., esclude in radice la possibilità di ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone, invece, la tutela di una pretesa giuridicamente azionabile.
6. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di- inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso il 24 marzo 2026






