Cass. pen., sez. I, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22656 (Pres. Casa, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di reato continuato, l’unitarietà del disegno criminoso possa essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza intesa al riconoscimento della continuazione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reato continuato, l’unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un’adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (tra molte, si veda Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025. In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell’istituto).
I risvolti applicativi
In materia di reato continuato, l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso può fondarsi anche su un singolo elemento fattuale, purché il giudice motivi adeguatamente, dando conto dell’esame completo degli indici sintomatici dedotti dalla difesa o comunque emergenti dagli atti.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22656 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 13/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
O. F., nato a … l’…
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del GIP del TRIBUNALE di Ferrara
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di F. O. intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, trale sentenze di cui appresso:
1) sentenza del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 25 febbraio 2024, di condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 493 cod. pen., commessi in Rimini il 18 e 19 marzo 2022;
2) sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 27 febbraio 2024, di condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 493 cod. pen., commessi in Bologna il 12 settembre 2022;
3) sentenza del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 16 aprile 2022, di condanna per il reato di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007, commesso in Rimini il 23 maggio 2008;
4) sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 16 aprile 2022, di condanna per i reati di cui agli artt. 494, 624 e 625, 493 cod. pen., commessi in Bologna il 1° gennaio 2021 e di più fatti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi il 5 marzo, il 1° giugno e il 28 agosto 2020.
A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato la distanza temporale intercorrente tra i reati giudicati e osservato che l’unico elemento comune alle sentenze di condanna era l’omogeneità dei reati; sicché, in assenza di ulteriori elementi, ha affermato che l’esame degli atti consentiva di rilevare esclusivamente una tendenza a delinquere del condannato.
2. Ricorre O. per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. C., e denuncia un unico, articolato motivo in punto di violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente, dopo avere richiamato le imputazioni delle sentenze oggetto di istanza, lamenta che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe svolto una concreta disamina degli indici rivelatori dalla continuazione, invece sussistente sulla scorta dell’omogeneità delle violazioni, del modus operandi e della collocazione in un breve arco temporale, anche se in un contesto spaziale differente.
Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non si tratterebbe di uno stile di vita delinquenziale, bensì di un programma unitario il cui elemento unificatore sarebbe costituito dalla necessità da parte del condannato di reperire il denaro quale mezzo per soddisfare i propri bisogni primari.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, con requisitoria scritta depositata l’11 febbraio 2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere rigettato.
2. Va qui ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Inoltre è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «In tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto» (da ultimo, Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 23/03/2026, F., Rv. 289635 – 01).
Nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso la preventiva ideazione unitaria tra i reati di cui alle sentenze suindicate sulla scorta dell’eterogeneità delle violazioni e della distanza temporale fra le stesse.
Segnatamente, il Tribunale, ha rilevato la distanza temporale intercorrente tra i fatti (variabile da mesi ad anni) e osserva che l’unico elemento comune alle sentenze di condanna sarebbe l’omogeneità dei reati. Sicché, in assenza di ulteriori elementi e deduzioni anche riguardanti la continuazione cd per gruppi di sentenze (assenti tanto nell’istanza introduttiva, quanto nel ricorso), ha correttamente affermato che l’esame degli atti consentiva di rilevare esclusivamente una tendenza a delinquere del condannato.
Si tratta di motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, omissis, Rv. 287193 – 01; Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, omissis, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, omissis Rv. 242537).
Invero, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali.
In tema di reato continuato, l’unitarietà del disegno criminoso può essere, dunque, esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un’adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (tra molte, si veda Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, omissis, Rv. 288810 – 01. In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell’istituto).
Né vale – come ha fatto il ricorrente – insistere sull’asserita comune causale economica delle condotte poiché tale impostazione confonde il concetto di movente con quello di continuazione (poiché l’unicità del disegno criminoso non può essere confusa con l’inclinazione del soggetto agente a commettere i reati sotto la spinta di bisogni quali quello di procacciarsi i mezzi di sostentamento) e trascura l’ulteriore, granitico principio di diritto secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267596 – 01).
3. Per le esposte ragioni, come anticipato, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/03/2026





