Cass. pen., sez. VI, 1/04/2026 (ud. 1/04/2026, dep. 7/05/2026), n. 16496 (Pres. Giordano, Rel. Paternò)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non è configurabile il favoreggiamento personale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale, per avere agevolato un’altra persona in relazione a fatti di usura a quest’ultima contestati.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il favoreggiamento personale non è configurabile solo quando sia accertata l’obiettiva insussistenza del reato presupposto, mentre restano irrilevanti sia la sussistenza di una causa di non punibilità, sia l’incertezza sull’individuazione dell’autore del delitto (Sez. 6, n. 6751 del 19/11/2013; in senso analogo Sez. 6, n. 59 del 22/11/2002; Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015; Sez. 6, n. 7285 del 10/4/1986).
I risvolti applicativi
Il favoreggiamento personale è escluso solo in caso di accertata insussistenza del reato presupposto, restando invece irrilevanti, sia l’eventuale causa di non punibilità, sia l’incertezza sull’individuazione dell’autore del reato.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6
Num. 16496
Anno 2026
Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 01/04/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. F. G., nato a … il …
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno’ Raddusa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. sentito l’avvocato B., difensore di fiducia di D. F.G., che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di G. D. F., ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale, per avere agevolato S. N. in relazione a fatti di usura a quest’ultimo contestati.
2. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dai giudici di merito con doppia valutazione conforme, l’imputato, escusso nel corso delle indagini svolte nei confronti del S. in qualità di persona informata sui fatti, avrebbe reso dichiarazioni mendaci, affermando di intrattenere con l’indagato regolari rapporti commerciali e di effettuare pagamenti di somme di denaro in suo favore, a fronte di anticipazioni di liquidità non gravate da interessi.
Una volta sentito, egli avrebbe poi riferito al S. il contenuto delle domande rivoltegli nonché le risposte fornite in sede di audizione, così ostacolando le investigazioni in corso.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando più motivi.
3.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen. Osserva la difesa che l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento personale nonostante il soggetto favorito non sia mai stato processato per fatti di usura realizzati in danno del D. F.. Si tratterebbe, dunque, di un’ipotesi di favoreggiamento ritenuta pur in assenza di un previo accertamento del reato presupposto, con conseguente difetto di uno dei profili costitutivi del reato contestato.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla configurabilità del reato.
In particolare, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con le prove orali dedotte dalla difesa e acquisite nel corso del dibattimento, le quali avrebbero confermato la lineare coerenza della versione fornita dall’imputato circa l’esistenza di rapporti di natura commerciale intrattenuti con il S.. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna risposta alla censura, già formulata con l’atto di appello, relativa all’affermazione, contenuta nella pronuncia di primo grado, secondo cui nessuno dei testi escussi avrebbe escluso che i debiti in questione fossero gravati da interessi usurari. Tale argomentazione, di carattere meramente congetturale, non avrebbe potuto fondare il giudizio di responsabilità.
3.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dele indagini che riguardavano S., valorizzata ai fini dell’affermazione di responsabilità.
La sentenza impugnata, nel rilevare tale contraddittorietà, farebbe riferimento a date di escussione errate, atteso che l’imputato risulta essere stato sentito soltanto in data 8 marzo 2021 e 17 giugno 2021. Una corretta indicazione delle date, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe invece consentito di escludere in radice le citate discrasie del narrato, messe in evidenza dalla sentenza gravata.
In particolare, la circostanza della protrazione dei rapporti commerciali con il S., inizialmente negata e successivamente affermata, troverebbe giustificazione proprio nel diverso contesto temporale delle due dichiarazioni, posto che, se alla data dell’8 marzo 2021 il rapporto era stato descritto come cessato, alla successiva data del 17 giugno 2021 l’imputato aveva riferito di una sua ulteriore prosecuzione, coerente con il tempo medio intervenuto tra le due audizioni.
3.4. Con l’ultimo motivo di ricorso, la difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., deducendo la contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata sul punto, anche in relazione al giudizio espresso sul contegno processuale del ricorrente, ingiustamente svalutato dalla Corte di merito.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate. Se ne impone, in coerenza, la reiezione.
2.Il primo motivo di ricorso non è fondato.
2.1. In linea con quanto evidenziato dal ricorso, va confermato che S., soggetto favorito dalle mendaci dichiarazioni dell’imputato, non è stato processato per condotte di usura commesse in danno del ricorrente. Tuttavia, è altrettanto pacifico che le dichiarazioni dell’imputato siano state rese nell’ambito di un’indagine per usura che ha condotto alla condanna del S. per più episodi riconducibili alla medesima fattispecie illecita, seppur realizzati nei confronti di soggetti diversi dall’odierno imputato.
2.2. Ciò premesso, il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto favorito per l’usura assertivamente realizzata ai danni del ricorrente, ove si intenda tale condotta quale reato presupposto del favoreggiamento, non costituisce elemento imprescindibile ai fini della configurabilità del reato contestato.
Il delitto di favoreggiamento personale, infatti, richiede esclusivamente che sia stato commesso un delitto e che l’agente abbia posto in essere una condotta idonea ad aiutare taluno a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche. Si tratta di un reato di pericolo, che si realizza attraverso un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche solo temporaneo o limitato, allo svolgimento delle investigazioni, alterando negativamente il contesto fattuale in cui esse erano in corso o avrebbero potuto svolgersi.
Ne consegue che il favoreggiamento non presuppone l’accertamento della colpevolezza del soggetto aiutato, ma soltanto l’oggettiva commissione del delitto oggetto dell’attività investigativa fuorviata. In coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di favoreggiamento personale non è configurabile solo quando sia accertata l’obiettiva insussistenza del reato presupposto, mentre restano irrilevanti sia la sussistenza di una causa di non punibilità, sia l’incertezza sull’individuazione dell’autore del delitto. (Sez. 6, n. 6751 del 19/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258996; in senso analogo Sez. 6, n. 59 del 22/11/2002, dep. 2003, omissis, Rv. 258996; Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015, omissis, Rv. 265099; Sez. 6, n. 7285 del 10/4/1986, omissis, Rv. 173376).
2.3. Le superiori considerazioni consentono di affermare che, anche a voler seguire pedissequamente l’assunto difensivo, circoscrivendo la verifica riguardante il reato presupposto ai soli possibili fatti di usura assertivamente subiti dall’odierno imputato, avrebbe assunto rilievo, a tutto concedere, la possibile oggettiva insussistenza degli elementi costitutivi tipicamente propri di tale condotta. Di contro, su tale profilo, il ricorso è rimasto del tutto silente, avendo la difesa fatto unicamente leva su un aspetto, il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti del S., che dipende da variabili di per sé stesse indifferenti al tema, perché indipendenti dalla insussistenza dei costituti oggettivi del reato di usura realizzato ai danni dell’imputato, così da rimanere ininfluenti, nel caso, sulla rivendicata non configurabilità del favoreggiamento.
2.4. In termini di assorbente rilevanza, vale, inoltre, evidenziare che le dichiarazioni mendaci dell’imputato si sono collocate in un contesto più ampio, caratterizzato da un’attività usuraria posta in essere dal S. nei confronti di più venditori ambulanti.
In tale cornice fattuale, assume rilievo la posizione del teste D. B., il quale, oltre a contribuire all’emersione delle condotte illecite realizzate anche nei suoi confronti, ha peraltro indicato lo stesso D. F. come ulteriore destinatario delle pretese indebite del S.. Pertanto, il reato presupposto del favoreggiamento contestato va comunque individuato nei fatti di usura per i quali S. era indagato al momento delle dichiarazioni e per i quali è stato successivamente condannato, anche se non con riguardo a fatti commessi in danno del ricorrente.
Da qui la manifesta infondatezza della censura proposta con il primo motivo di ricorso.
3. Ciò premesso, non può dubitarsi della mendacità delle dichiarazioni del ricorrente e della loro idoneità a sfalsare le indagini in corso, aspetti malamente attinti dal secondo e dal terzo motivo di ricorso.
Le dette doglianze, infatti, non colgono nel segno perché non valgono a mettere in discussione gli elementi essenziali della relativa valutazione di merito, messi in luce dalla sentenza impugnata (dall’ultimo capoverso di pagina 5), con argomentazioni mai contestate.
In particolare, non si contrasta, in primo luogo, la pacifica circostanza riguardante il fatto in forza del quale l’imputato ebbe a rendere noto al S. il tenore delle domande rivoltegli dagli inquirenti nonché delle risposte rese.
Né, ancora, l’impugnazione si confronta con le intercettazioni relative ai colloqui tra S. e I. (altro soggetto coinvolto nell’attività di usura in concorso con il primo), valorizzate dai giudici del merito: colloqui dai quali emerge che le dichiarazioni rese dall’imputato agli inquirenti risultavano perfettamente inquadrate nel contesto illecito che vedeva protagonisti i due colloquianti captati.
Ancora più decisamente, con il ricorso non si obietta alcunché sulla sovrapponibilità delle versioni suggerite dal S. a D. B. e D. F. avuto riguardo alle risposte da dare agli inquirenti (i pagamenti resi in suo favore sarebbero stato il frutto di un ordinario debito commerciale assunto nei suoi confronti per forniture in realtà mai avvenute).
Né, ancora, si contrasta la marcata implausibilità della versione riferita agli inquirenti dal ricorrente: sia per la modestia logica del racconto, considerata anche la genericità delle risposte offerte dal dichiarante rispetto ai margini di guadagno del S., avuto riguardo alla attività di asserita intermediazione realizzata in favore dell’imputato rispetto all’acquisto di merce da vendere nella propria bancarella (ipotesi vieppiù resa inverosimile dalla frazionata e dilazionata restituzione del prezzo assertivamente anticipato dal S. stesso); ma anche per gli elementi di segno contrario apprezzati dai giudici del merito (le dichiarazioni del fratello e del figlio del ricorrente oltre che da I., non perfettamente in linea con il narrato del D. F.: vedi pagina 7, primo capoverso).
Tali momenti del percorso giustificativo della decisione gravata, destinati a dare forza adeguata e compiuta struttura logica al giudizio di responsabilità, sono rimasti estranei alle critiche prospettate con l’impugnazione; di contro, i vizi prospettati sono stati convogliati su aspetti marginali del ritenere sotteso alla decisione impugnata, senza destrutturarne il portato complessivo, perché si risolvono in contraddittorietà intrinseche e travisamenti interpretativi comunque non decisivi.
4. Infine, avuto riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto sintetica, la valutazione resa sul punto dai giudici del merito, legata al disvalore oggettivo della condotta in contestazione, non è manifestamente illogica né soffre delle ragioni di contraddittorietà paventate dall’impugnazione; e ciò anche con riguardo al giusto rilievo ascritto al contegno processuale del ricorrente, comunque ritenuto non in grado di ovviare alle altre considerazioni di matrice negativa spese a sostegno della decisione di merito assunta, motivata in termini tali da rimanere al riparo da critiche utilmente prospettabili in sede di legittimità.
5.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 01/04/2026






