Cass. pen., sez. V, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37826 (Pres. Miccoli, Rel. Morra)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non ricorre il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria parzialmente riformava una sentenza con la quale il locale Giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento di una società a responsabilità limitata della quale l’accusato era socio ed amministratore unico.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il suo difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva il diniego della sospensione condizionale della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Sez. 4, n. 5030 del 17/01/2014).
I risvolti applicativi
Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre qualora le precedenti condanne a pena sospesa, irrogate con decreto penale, risultino estinte per decorso del termine quinquennale per i delitti o biennale per le contravvenzioni senza la commissione di reati della stessa indole, attesa la cessazione dell’effetto preclusivo del beneficio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37826 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 29/09/2026
Data Deposito: 28/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. R., nato a … il …
avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte di appello di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena e l’inammissibilità nel resto del ricorso;
sentite le conclusioni dell’Avv. L. L., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato R. C. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento della società “F. T. s.r.l.”, dichiarato in data 16 luglio 2014, della quale l’imputato era socio ed amministratore unico.
Il Giudice di secondo grado, in particolare, ha escluso la condotta dissipativa in contestazione, relativa alla mancata riscossione di un credito per 706.369 euro, vantato nei confronti della cooperativa “I.”, e ha limitato la condanna dell’imputato alle condotte “distrattive” relative al fondo cassa della società fallita (pari a 743 euro) e del saldo di un conto corrente (per 11.000 euro), in quanto non oggetto di specifico motivo di appello.
La Corte territoriale, inoltre, pur procedendo all’esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha escluso di poter concedere al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone lo stesso già fruito con una precedente condanna.
2. Il ricorso proposto dall’imputato consta di due motivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la difesa deduce che con l’atto di appello (allegato al ricorso) era stata chiesta l’assoluzione dell’imputato dall’intero capo A), sicché la Corte di appello era stata investita della fondatezza dell’intera contestazione mossa a R. C., benché nell’impugnazione ci si fosse soffermati su quella che era la condotta principale di bancarotta distrattiva, relativa all’asserita dolosa
mancata riscossione di un credito per oltre 700.000 euro.
Erroneamente, dunque, il giudice di secondo grado non si era soffermato sulla sussistenza delle due ulteriori condotte distrattive, ritenute sussistenti dal primo Giudice unicamente sulla base del mancato rinvenimento della somma di 743 euro, indicata come fondo cassa, e della non corrispondenza al vero della posta contabile di 11.589 euro, senza tener conto del carattere isolato e del minimo valore economico di tali due elementi, anche sotto il profilo della dimostrazione dell’elemento psicologico del reato, di fatto escluso dalla stessa ricostruzione dei fatti prospettata dalla Corte di appello in ordine alla condotta dissipativa e all’assenza di cointeressenze tra la società fallita e la cooperativa “I.”.
2.2. Con il secondo motivo si contesta altresì il diniego della sospensione condizionale della pena in assenza di un giudizio prognostico sul futuro comportamento del ricorrente e sulla base del mero riferimento ad una condanna precedentemente riportata, consistente, in realtà, in un decreto penale di condanna risalente ad oltre dieci anni prima, da ritenersi estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
3. L’Ufficio deputato all’esame preliminare dei ricorsi assegnava il presente alla Settima Sezione, sul rilievo della genericità del primo motivo di ricorso e della manifesta infondatezza del secondo.
Con memoria del 18 maggio 2026, il ricorrente contestava l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e ribadiva i motivi di ricorso.
All’udienza camerale non partecipata del 17 giugno 2026 il Collegio rimetteva il ricorso alla Quinta Sezione penale.
All’udienza pubblica celebrata dinanzi a questa Sezione in data 29 settembre 2026 le parti concludevano come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
2.1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha correttamente rilevato che le condotte distrattive relative all’ammanco del fondo cassa, pari a 743 euro, e alla somma di circa 11.000 euro, riferita al conto corrente già chiuso, non avevano formato oggetto di uno specifico motivo di appello.
L’impugnazione si era, infatti, concentrata sulla diversa condotta concernente la mancata riscossione del credito vantato nei confronti della cooperativa I., senza formulare rilievi critici diretti contro le autonome ragioni poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità per le due residue distrazioni.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268822 – 01).
È stato ulteriormente specificato che tale requisito può ritenersi soddisfatto soltanto quando l’atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, omissis, Rv. 273778 – 01).
Ne consegue che la mera richiesta conclusiva di assoluzione dall’intero capo di imputazione non poteva estendere l’effetto devolutivo a profili dell’affermazione di responsabilità non investiti da alcuna censura. La domanda conclusiva deve essere letta in correlazione con le ragioni poste a suo sostegno e non può supplire alla mancata individuazione dei punti della decisione impugnata né alla mancata confutazione dei relativi passaggi motivazionali.
Poiché le due condotte distrattive costituivano segmenti autonomi della contestazione e della decisione di primo grado, la Corte territoriale non era tenuta a riesaminarle per il solo fatto che l’appellante avesse chiesto, in termini generali, l’assoluzione dall’intero capo.
2.2. Solo incidentalmente appare comunque opportuno osservare che, in ogni caso, l’entità asseritamente modesta delle distrazioni accertate rispetto all’ammontare complessivo del passivo non assume di per sé rilievo né sotto il profilo dell’idoneità della condotta a pregiudicare le ragioni creditorie né in ordine alla sussistenza del dolo generico richiesto ai fini dell’integrazione del reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Anche la distrazione di somme di importo contenuto è, in linea di principio, idonea a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica e, quando intervenga in una fase in cui la società versa già in condizioni di dissesto, assume una più immediata capacità lesiva: in tale situazione, infatti, ogni risorsa ancora disponibile è destinata, secondo le regole concorsuali, al soddisfacimento
dei creditori e la sua sottrazione impedisce o riduce una distribuzione che, pur soltanto parziale, avrebbe potuto essere effettuata in loro favore.
Anche sotto il profilo soggettivo, l’entità più o meno contenuta della distrazione (salvo casi limite costituiti dall’assoluta esiguità del bene distratto, ipotesi non sussistente nel caso concreto) non si riverbera sulla consapevolezza del soggetto agente che le operazioni distrattive che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena sulla base del mero rilievo che l’imputato ne aveva già fruito in occasione di una precedente condanna.
Con tale passaggio si è attribuito alla precedente concessione della sospensione condizionale della pena un effetto automaticamente ostativo, senza considerare che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente, lo stesso è stato condannato una sola volta con decreto penale di
condanna per un reato, rispetto al quale è cessato ogni effetto penale ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., stante il decorso di un quinquennio.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che la concessione della sospensione condizionale della pena disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi di quanto previsto dall’art. 460, comma quinto, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall’art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 24852 del 16/06/2010, omissis, Rv. 247953 – 01), precisando altresì che perfino il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l’imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio» (Sez. 4, n. 5030 del 17/01/2014, omissis, Rv. 258620 – 01).
Ciò non comporta, ovviamente, che la precedente condanna sia priva di ogni possibile rilievo, giacché la stessa può essere considerata, unitamente agli altri elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 164 cod. pen. (Sez. 4, n. 41291 dell’11/09/2019, omissis, Rv. 277355 –01). Proprio tale valutazione, tuttavia, è mancata nel caso in esame, poiché la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la precedente concessione del beneficio come causa preclusiva, senza formulare alcuna prognosi sul futuro comportamento dell’imputato.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria affinché proceda a un nuovo giudizio sul punto, verificando la possibilità di riconoscere la sospensione condizionale della pena in favore del ricorrente sulla base della valutazione prognostica richiesta dall’art. 164 cod. pen. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 29/09/2026






