Quando è necessaria, ai fini della ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto?

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Cass. pen., sez. II, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19593 (Pres. Agostinacchio, Rel. Nicastro)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando sia necessaria, ai fini della ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Udine, previa riqualificazione come furto pluriaggravato (dall’avere usato violenza su cosa esposta alla pubblica fede) di una bicicletta del fatto che era stato contestato dal pubblico ministero come ricettazione della stessa bicicletta, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al riqualificato reato di furto pluriaggravato per mancanza della condizione di procedibilità della querela.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto è necessaria qualora questi ne assuma la paternità e tale allegazione risulti concretamente plausibile e credibile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19593 Anno 2026

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI

Relatore: NICASTRO GIUSEPPE

Data Udienza: 13/03/2026

Data Deposito: 28/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste

nel procedimento a carico di:

F. P., nato a … il …

avverso la sentenza del 16/10/2025 del Tribunale di Udine

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/10/2025, resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Udine, previa riqualificazione come furto pluriaggravato (dall’avere usato violenza su cosa esposta alla pubblica fede) di una bicicletta del fatto che era stato contestato dal pubblico ministero come ricettazione della stessa bicicletta, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P. F. in ordine al riqualificato reato di furto pluriaggravato per mancanza della condizione di procedibilità della querela.

Dopo avere argomentato che, «qualora il soggetto fosse colpevole di furto, l’azione penale sarebbe improcedibile per difetto di querela», mentre «[d]iversa sarebbe la conseguenza in caso di responsabilità per ricettazione», e che «[s]i denota, quindi, un indubbio vantaggio per l’imputato nella riqualificazione in furto», il Tribunale di Udine concludeva che «[n]e consegue che, previa derubricazione del fatto nei termini sopra esposti [cioè come furto pluriaggravato], debba essere dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela».

2. Avverso l’indicata sentenza del 16/10/2025 del Tribunale di Udine, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.

Dopo avere trascritto la massima e alcuni passi della motivazione di Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, omissis, Rv. 285313-01, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste deduce che, dai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione con tale sentenza, «consegue che, nel caso in esame, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra il furto e il rinvenimento della refurtiva (venti giorni), dell’assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso della refurtiva alla commissione del furto – tale non potendo essere, all’evidenza, il fatto che l’imputato abiti nella stessa via in cui è avvenuto il furto – e dell’assenza indicazioni circostanziate da parte dell’imputato tali da poterlo ritenere l’autore del furto, il Tribunale, preso atto della impossibilità di provare la sottrazione, in assenza di elementi fattuali tali da giustificare l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, avrebbe dovuto ritenere l’imputato responsabile del rubricato delitto di ricettazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo è fondato.

2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine della suddetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, omissis, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258264-01).

La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che, «all’elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione (e non come furto), l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, omissis, Rv. 270120-01, in motivazione).

La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, omissis, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, omissis, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, omissis, Rv. 247430-01), atteso che l’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, omissis, Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, omissis, Rv. 268098-01).

3. Il Tribunale di Udine non ha rispettato tali principi.

Anzitutto, alla luce di essi, si deve escludere che, come invece mostra di ritenere il Tribunale di Udine, la qualificazione del fatto come ricettazione o come concorso nel reato presupposto (nella specie, di furto) possa essere operata sulla base del criterio del «vantaggio per l’imputato».

In secondo luogo, si deve rilevare che, dalla sentenza impugnata, oltre a risultare l’assenza di contiguità temporale tra il furto della bicicletta (avvenuto il 03/06/2024) e l’accertamento della detenzione di essa da parte del F. (avvenuto il 23/06/2024), non risulta né che questi avesse dedotto di avere commesso il furto del velocipede né la sussistenza di elementi univocamente indicativi di un suo coinvolgimento nello stesso furto. In particolare, non si può ritenere univoco in tale senso l’elemento che il F. abitava nella stessa via nella quale era avvenuto il furto, atteso che ciò non esclude che altri, e non il F., abbiano rubato la bicicletta in tale via.

Ne discende, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono rammentati sopra, che il Tribunale di Udine, nel caso di specie, avrebbe dovuto qualificare il fatto commesso dal F. come ricettazione e che, qualificandolo, invece, come furto, è incorso nella denunciata erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Udine, in diversa composizione.

Infatti, poiché si tratta non di un ricorso immediato, ex art. 569 cod. proc. pen., ma di un ricorso contro una sentenza inappellabile, quale è quella che è qui impugnata, a norma dell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., trova applicazione non il comma 4dell’art. 569 cod. proc. pen. in tema di ricorso per saltum ma la regola generale di cui all’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc pen., secondo cui, se è annullata la sentenza di un giudice monocratico, il giudice del rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza, in diversa composizione (da ultimo: Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289199-01). Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine in diversa

composizione.

Così è deciso, 13/03/2026

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