Quando è concedibile il differimento della pena per ragioni di salute?

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Cass. pen., sez. I, 11/03/2026 (ud. 11/03/2026, dep. 11/06/2026), n. 21652 (Pres. Boni, Rel. Zoncu)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando possa essere concesso il differimento della pena per motivi di salute.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva talune istanze volte ad ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena, ovvero il differimento di pena facoltativo per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l’impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena, sicché va esclusa la rilevanza della prospettazione di una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti se non incompatibile con l’ambiente carcerario (Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013).

I risvolti applicativi

Il differimento della pena per motivi di salute è ammissibile solo in caso di incompatibilità delle condizioni patologiche con il regime carcerario o di impossibilità di assicurare adeguate cure intramurarie, restando irrilevante la mera allegazione di un quadro sanitario più grave se non incompatibile con la detenzione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21652 Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 11/03/2026

Data Deposito: 11/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

s u l  r i c o r s o p r o p o s t o  d a :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6

avverso l’ordinanza del 27/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Biritteri che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento in data 27 novembre 2025 ha respinto le istanze depositate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e volte ad ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena, ovvero il differimento di pena facoltativo per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria.

A sostegno dell’istanza è allegata la sussistenza di numerose patologie, fra cui una embolia polmonare ed una trombosi in stadio avanzato.

Il Magistrato di sorveglianza rigettava in via d’urgenza l’istanza ritenendo che le suddette patologie potessero essere gestite anche in ambiente inframurario.

Il Tribunale, in ragione del contenuto della relazione sanitaria che evidenziava la remissione della tromboembolia polmonare e la persistenza della trombosi venosa profonda in arto destro e del fatto che non venissero evidenziate condizioni di pericolo di vita ovvero un aggravamento delle condizioni di salute, ha rigettato le domande.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omissione, non avendo il Tribunale esaminato l’istanza subordinata di detenzione domiciliare.

Lamenta il ricorrente come il Tribunale non abbia specificato le ragioni che hanno indotto a ritenere insussistenti i presupposti per il differimento e a ritenere, altresì, compatibile lo stato detentivo con la patologia del detenuto.

Al contrario, dalla relazione sanitaria emerge una situazione logistica fortemente incompatibile con le condizioni sanitare del condannato.

Inoltre, la compatibilità specifica non è stata valutata poiché la condizione detentiva ha comportato in più di una occasione un ritardo nel trasferimento in ospedale ed ha evidenziato come un esame specifico, cioè l’ecodoppler, non sia stato effettuato.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 27 e 32 Cost, nonché dell’art. 3 CEDU e vizio di motivazione.

Dalla documentazione sanitaria, infatti, è emerso che la trombosi venosa di cui soffre il detenuto ha comportato la tromboembolia polmonare con i correlativi problemi logistici legatialla necessità di intervento tempestivo che si scontrano con la condizione detentiva.

Le esigenze di tutela della salute anche in ragione della normativa eurounitaria sono prevalenti sulle esigenze di tutela della collettività e, in ogni caso, nessun bilanciamento è stato operato dal Tribunale fra dette esigenze e il diritto alla salute.

3. Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria con motivo aggiunto e allegata documentazione, insistendo per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui nel prosieguo.

E’ opportuno puntualizzare che il provvedimento impugnato fa riferimento ad una relazione sanitaria del 12 novembre 2025, quindi più recente rispetto a quella allegata al ricorso, che è del settembre dello stesso anno, che dà conto del fatto che la trombo embolia si  sia risolta e che permanga la trombosi venosa profonda; circa la compatibilità della situazione detentiva con le esigenze di cura e di intervento la condizione del detenuto viene  descritta in maniera più sfumata, non facendo più riferimento ad una prognosi quoad vitambensì quoad valitudinem, affermando comunque che le eventuali difficoltà logistiche nella traduzione del detenuto presso presidi sanitari esterni potrebbero arrecare un serio pregiudizio alla prognosi quoad valitudinem del paziente.

Il Tribunale ha completamente pretermesso di valutare l’incidenza sulla particolare patologia del condannato della situazione detentiva, nonostante tale aspetto, evidentemente rilevante da un punto di vista sanitario, abbia fatto oggetto di osservazione puntuale dei sanitari nella relazione allegata al ricorso.

2. L’art. 147 cod.pen. stabilisce il rinvio facoltativo della esecuzione in caso di grave infermità fisica.

La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma quarto, legge n. 354 del 1975, applicabile anche nel caso di cui all’art. 4 bis stessa legge, può essere disposta unicamente ove sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio della esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, omissis, Rv. 255851 – 01)

Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, omissis, Rv. 287692 – 01)

Il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo per l’impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena, sicché va esclusa la rilevanza della prospettazione di una situazione sanitaria più grave di quella accertata in atti se non incompatibile con l’ambiente carcerario. (Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, omissis, Rv. 254509 – 01)

In tema di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l’istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l’autorità sanitaria preposta indichi come necessari. (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, omissis, Rv. 286742 – 01). Non può quindi limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico. (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, omissis, Rv. 285458 – 01).

Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico. (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, omissis, Rv. 273699 – 01)

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale il giudice investito della delibazione della domanda per l’applicazione dell’art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l’esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2005, n. 36856; Sez. 1, 28.10.1999, omissis); così in motivazione Sez 1, n. 4820/2008 n.m.

3. E’ proprio sotto questo ultimo aspetto che il provvedimento necessita di una rimeditazione.

Nonostante, infatti, nella relazione sanitaria si affermi che, allo stato attuale, le condizioni di salute del detenuto risentono negativamente del regime carcerario, poiché – considerata la necessità di numerosi controlli clinici e l’attuale instabilità delle condizioni cliniche emodinamiche – eventuali difficoltà logistiche nella traduzione presso presidi sanitari esterni potrebbero arrecare un serio pregiudizio alla prognosi quoad valitudinem del paziente, il Tribunale nulla ha motivato sul punto, non confrontandosi con la necessità di calare la valutazione nel concreto sia del tipo di patologia sia dell’incidenza che, su quel particolare tipo di patologia, possono avere le condizioni detentive, non essendo consentito che la malattia – se curata in ambiente carcerario – diventi un aggravio rispetto alla pena da scontare.

Per tale ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così è deciso, 11/03/2026

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