Quale reato commette l’amministratore che occulta perdite in bilancio?

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Cass. pen., sez. V, 23/09/2026 (ud. 23/09/2026, dep. 7/10/2026), n. 35595 (Pres. Pezzullo, Rel. Morosini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale reato integra la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava una condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo A) e bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (capo B), ascritti all’imputato nella sua veste di amministratore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta societaria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014; Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021).

I risvolti applicativi

Occultare le perdite in bilancio per continuare l’attività senza ricapitalizzare o liquidare, accumulando ulteriori perdite, integra il reato di bancarotta impropria da reato societario, poiché questa fattispecie punisce sia la produzione, sia il semplice aggravamento del dissesto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35595 Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udienza: 23/09/2026

Data Deposito: 07/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

M. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di M. M. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo A) e bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (capo B), a lui ascritti nella veste di amministratore della T. s.r.l., dichiarata fallita il 22 novembre 2018.

Il reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte, legge fall. è consistito nell’avere cagionato il fallimento tramite la sistematica omissione del pagamento dei tributi, a partire dal 2012, accumulando un debito complessivo comprensivo di sanzioni e interessi, di euro 3.029.615,00, pari all’80% del passivo fallimentare (capo A).

Il reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall. è rappresentato dall’aver concorso a cagionare il dissesto della società commettendo il reato di falso in bilancio e, segnatamente, rappresentando nei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015, 2016, con l’intenzione di trarre in inganno il pubblico e al fine di conseguire per sé un ingiusto profitto, fatti i materiali non rispondenti al vero. In particolare ha iscritto all’attivo, senza giustificazione, la voce “fatture da emettere”, facendo risultare, a fronte di un patrimonio netto negativo, un patrimonio netto positivo di euro 126.041,00 al 31/12/2014, di euro 136.272,00 al 31/12/2015 e di euro 159.066,00 al 31/12/2016 (capo B).

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’articolo 223, secondo comma, n. 2. legge fall. (capo A).

La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha sopravvalutato l’elemento fattuale del mancato pagamento degli oneri fiscali, facendolo assurgere a unica ed esclusiva causa del fallimento quando, in realtà, il debito tributario rappresentava solo una delle tante componenti passive che hanno cagionato il dissesto economico e finanziario dell’impresa.

Pertanto non è stato condotto alcun accertamento sul nesso causale tra omissioni fiscali e fallimento.

A tale riguardo il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il criterio della conditio sine qua non, che implica la sostituzione della condotta omessa con quella lecita, al fine di verificare se l’evento si sarebbe prodotto ugualmente o meno.

Nella specie «è ragionevole ritenere che l’esito del giudizio controfattuale sarebbe risultato favorevole all’imputato nella misura in cui deve ritenersi pacifico che un regolare adempimento delle obbligazioni tributarie non avrebbe certamente

impedito il fallimento dell’impresa e quindi il verificarsi dell’evento».

Il motivo si sviluppa attraverso l’analisi della evoluzione dei debiti nel quinquennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, sulla scorta di quanto ricavabile dalla relazione del curatore.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta societaria (capo B).

Il difensore sostiene che — a parte l’indicazione di attivi fittizi per gli anni 2014, 2015 e 2016, che hanno fatto risultare un patrimonio netto positivo quando invece era negativo — non sono stati provati gli altri elementi costitutivi del reato di falso in bilancio, costituiti dal vantaggio e dall’induzione in errore di terzi.

La Corte di appello individua il “vantaggio” nella mendace rappresentazione, all’estero, di una solidità finanziaria in realtà mancante.

Tuttavia, a dire della difesa, ciò non è sufficiente a integrare l’elemento costitutivo in rassegna, sia perché non viene esplicitata la natura del vantaggio, sia perché non viene data risposta all’obiezione difensiva che l’amministratore non aveva bisogno di ricorrere ad artifici contabili, poiché la società già godeva della fiducia di fornitori e clienti grazie alle capacità tecniche dimostrate, al know how maturato, al grado di affidamento manifestato dagli operatori del settore anche a livello internazionale.

Al riguardo si richiamano, trascrivendoli, alcuni brani delle deposizioni dei testimoni escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Il medesimo vuoto motivazionale si registra con riferimento all’elemento dell’induzione in errore dei terzi dato che la Corte di appello non ha indicato alcun soggetto che, avendo intrattenuto rapporti commerciali con la fallita, avesse lamentato di essere stato indotto in errore per effetto della falsificazione dei bilanci.

Nell’ambito del medesimo motivo si contesta la mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice. La Corte di appello ha trascurato che il curatore, dopo avere accertato l’allocazione nei bilanci di poste attive inveritiere, ha provveduto alle relative rettifiche facendo risultare che la società già nel 2014 aveva perso integralmente il capitale sociale, avendo un patrimonio netto negativo pari a euro -159.376,00. Quindi, come si legge nella relazione del curatore,

l’amministratore è responsabile solo per non aver posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 2447 cod. civ. e per aver proseguito nell’attività di impresa ponendo in essere «atti non conservativi del patrimonio sociale».

Di conseguenza, quanto imputato a M. ricade nell’alveo precettivo non dell’art. 223, legge fall., ma dell’art. 217, primo comma, n. 4, legge fall.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria, con la quale sostiene i due motivi di ricorso, insistendo circa il difetto di motivazione sul nesso causale tra omessi versamenti all’Erario e fallimento e sul difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché inedito.

2.1. Il Tribunale ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose di cui al capo A) sulla scorta de: la sistematica totale omissione dei versamenti fiscali; la deliberata scelta di non versare nulla al fisco per autofinanziare l’impresa (circostanza ammessa dall’imputato stesso nel corso delle sue dichiarazioni); il collegamento causale tra tale condotta omissiva e il fallimento alla luce dell’ingente debito accumulato (pag. 9 sentenza di primo grado); la prevedibilità del dissesto (pag. 10).

La decisione si pone in linea con i principi elaborati dalla Corte di cassazione, che ha avuto modo di chiarire come le “operazioni dolose” possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo.

In particolare il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la qualificazione come “dolosa”, a norma dell’art. 223, secondo comma, n. 2 l. fall., della operazione consistita nel mancato versamento dei contributi previdenziali (o fiscali) con carattere di sistematicità. Si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259997). Sempre con riguardo ad un’ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive (o fiscali) che ─ aumentando

ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali (o del fisco), rende prevedibile il conseguente dissesto della società ─ la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l’autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, omissis, in motivazione).

Di conseguenza — fermo restando che è sempre necessario, per l’integrazione della fattispecie e l’imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in relazione causale col fallimento — «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società» (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, omissis, in motivazione).

Nelle ipotesi passate in rassegna, le operazioni illecite paiono destinate, a un primo impatto, non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n 47621 del 25/09/2014, omissis, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l’aggravio delle relative sanzioni.

2.2. Nel proporre appello l’imputato non ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra condotta omissiva e fallimento, sicché la Corte di appello non doveva, né poteva, occuparsi di quel punto della decisione, in quanto non devoluto.

Il motivo di ricorso, quindi, è inammissibile (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289470 – 01).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto.

3.1. Dalla ricostruzione dei giudici di merito risulta che l’imputato ha falsificato i bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016, inserendo, tra le poste attive, la voce fittizia “fatture da emettere” con l’indicazione dei relativi crediti pari a 297.000,00 euro nel 2014, 556.000,00 euro nel 2015 e 40.000,00 euro nel 2016, per un totale complessivo di 893.000,00.

Nel bilancio del 2017 queste voci sono state azzerate, mostrando che si trattava di valori privi di reale giustificazione economica.

La loro eliminazione ha fatto emergere una perdita significativa che, sommata a quelle accumulate negli esercizi precedenti, ha portato a un risultato di esercizio negativo pari a – 3.700.000,00 euro. La società, già nel 2014, aveva un patrimonio netto negativo pari a circa -159.376,00 euro, situazione che mostra un disequilibrio strutturale, occultato, fino al 2016.

Il ricorrente non contesta di aver falsificato i bilanci nei termini accertati, ma obietta che difetterebbe la prova degli altri elementi costitutivi del reato di cui all’art. 2621, cod. civ.: il fine di conseguire un ingiusto profitto, l’idoneità della condotta a indurre in errore i terzi.

La censura trova ampia e pertinente risposta già nella sentenza di primo grado, là dove il Tribunale mette in luce come l’occultamento delle perdite abbia mantenuto l’affidamento dei creditori e come l’efficacia decettiva dell’iscrizione mendace sia palesata dalla vicenda relativa all’affitto e alla cessione di ramo di azienda a C. (pag. 14).

I rilievi svolti in ricorso, oltre ad essere generici e volti a sollecitare una rivalutazione delle prove, non tengono conto né della distinzione tra elemento materiale ed elemento soggettivo, né di quanto già chiarito dalla sentenza di primo grado (in toto recepita da quella di appello).

3.2. Circa la qualificazione giuridica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, omissis, Rv. 261759; Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282537).

Nel richiedere la derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice, il ricorrente trascura che la condotta dell’imputato è incentrata sul reato di falso in bilancio, quindi si connota per un significativo elemento, altamente specializzante, assente nella fattispecie prevista dagli artt. 217 e 224 legge fall.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2026

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